Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41769 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31003-2019 proposto da:

C.K., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE C.K. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del 3 settembre 2019 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo ricorrente contro il provvedimento che, unitamente al rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale, aveva revocato l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale riteneva che l’istanza non fosse meritevole di accoglimento in quanto la domanda proposta era manifestamente infondata. Occorreva, in primo luogo far riferimento al contenuto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, che prevede che quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella materia della protezione internazionale, in caso di rigetto del ricorso, il giudice debba indicare nel decreto con il quale si decide sulla domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa, debba indicare le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate.

Trattasi di una norma specificamente dettata per il settore della protezione internazionale e che pone un’esplicita connessione tra rigetto completo del ricorso e revoca del gratuito patrocinio per la mancanza inziale dei presupposti di ammissione Nella specie al rigetto nel merito della domanda di protezione si accompagnava una valutazione necessaria anche di manifesta infondatezza della domanda in vista dell’adozione dei provvedimenti sulla revoca.

Ciò implica altresì che il giudice dell’opposizione avverso il provvedimento di revoca non possa rivalutare autonomamente nel merito la non manifesta infondatezza della pretesa.

In ogni caso, lo stesso ricorrente non contestava la ricorrenza del principale motivo che aveva spinto il Tribunale a disattendere la sua domanda di protezione internazionale, e cioè l’assoluta inattendibilità del suo racconto, atteso anche che in sede di audizione dinanzi alla commissione territoriale, aveva dedotto per il suo arrivo in Italia ragioni di natura esclusivamente personale, quali i dissidi con il padre e la matrigna.

In assenza di ogni ulteriore argomento di prova, non poteva che concludersi per l’assoluta genericità delle argomentazioni difensive del C., il che confortava la valutazione circa la manifesta infondatezza della pretesa azionata.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con la nullità del provvedimento impugnato, in quanto sarebbe stata negata la possibilità per il giudice dell’opposizione di poter autonomamente valutare la non manifesta infondatezza della domanda da proporre nel giudizio in relazione al quale viene richiesto il beneficio.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 136 e 74 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, nonché del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Si rileva che il Tribunale avrebbe male applicato la disciplina dettata in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che non potrebbe accedersi alla tesi secondo cui è il giudizio reso all’esito della causa di merito a dover sorreggere anche la decisione di ammissione al patrocinino che invece è prodromica alla proposizione della domanda.

Inoltre, la nozione di non manifesta infondatezza ricavabile dalla previsione di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 6 comma 17, è ben diversa da quella invece considerata dal Tribunale.

I motivi di ricorso, che denunciano a vario titolo la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, si accompagnano altresì alla denuncia delle norme dettate dal legislatore in tema di status di rifugiato, di protezione sussidiaria ed umanitaria.

Gli stessi risultano però evidentemente inammissibili, in quanto a fronte del formale riferimento alle norme di cui al T.U. delle spese di giustizia, le critiche mirano a sollecitare una complessiva rivalutazione in questa sede della correttezza della decisione del Tribunale quanto però alla diversa domanda di protezione internazionale.

E’ evidente come le censure risultino totalmente fuori fuoco in relazione al contenuto del provvedimento qui impugnato che ha provveduto invece alla conferma della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che, alla luce delle conclusioni raggiunte in sede di giudizio di protezione internazionale – ma con valutazione anche autonoma – ha escluso che potesse concedersi il beneficio richiesto.

Peraltro, occorre ricordare che a norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo di revoca dell’ammissione al patrocinio sia l’aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (cfr. Cass. Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060).

Questa Corte ha poi chiarito come il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone, del resto, l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuta al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia, appunto, nella revoca ex post dell’ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220). Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente.

Tali considerazioni risultano idonee ad orientare la decisione del giudice chiamato invece a verificare la correttezza della revoca del beneficio del patrocinio, laddove, come nella fattispecie, sia già intervenuta la decisione sfavorevole nel giudizio presupposto. Il Tribunale di Campobasso, pertanto, ha correttamente ritenuto che non fosse possibile reputare la domanda non manifestamente infondata, e ciò alla luce dello stesso contenuto della richiesta di tutela internazionale, come poi confermato dal provvedimento di rigetto adottato dal Tribunale. A tal fine è stata valorizzata l’estrema genericità della esposizione della situazione di vulnerabilità compiuta all’interno della richiesta di protezione avanzata e l’indicazione di una situazione fattuale che esulava completamente da quelle suscettibili di favorire l’accoglimento della domanda, e tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente, ma come detto sostanzialmente indirizzate a contestare il diverso provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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