Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41770 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14374/2020 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Zenatto, con domicilio eletto in Roma, via Sestio Calvino, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Antonino Bosco;

– ricorrente –

contro

Fallimento della ***** s.n.c. di P. e F.M.

e dei singoli soci, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Fiscon, con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi, n. 72, presso lo studio dell’Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.J.B.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 161/2020, pubblicata il 22 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta, ai sensi della L. Fall., artt. 64 e 66, e art. 2901 c.c., dal Fallimento della ***** s.n.c. di P. e F.M. e dei soci medesimi, illimitatamente responsabili, aveva dichiarato inopponibile nei confronti della procedura l’atto con il quale, in data *****, F.M. e la moglie B.J.B. avevano costituito beni immobili in fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., nonché dei successivi atti del ***** e del *****, di conferimento nel fondo di altri immobili: l’inefficacia di quest’ultimo atto era stata dichiarata, ai sensi della L. Fall., art. 64, in quanto compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; dei primi due per la riconosciuta sussistenza dei presupposti dell’actio pauliana.

2. Avverso tale decisione F.M. propone ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resiste la curatela depositando controricorso.

L’altra intimata non svolge difese.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte d’appello confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria sebbene non fosse stata data prova del necessario presupposto dell’anteriorità del credito per il quale la stessa era stata proposta.

2. Con il secondo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “omessa motivazione su uno specifico motivo di impugnazione”, ossia su quello (il secondo) con il quale egli aveva lamentato che l’inefficacia degli atti era stata dichiarata dal primo giudice senza distinguere tra azione revocatoria L. Fall., ex art. 66, e azione ex art. 2901 c.c., e senza inoltre distinguere (o motivare) sui singoli atti che ne erano posti ad oggetto, come sarebbe stato invece necessario trattandosi di atti compiuti in epoche diverse.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto sussistenti il presupposto oggettivo dell’eventus damni e quello soggettivo della scientia damni.

Rileva che: la s.n.c. ***** era proprietaria di un capannone del valore di circa 350.000 Euro, come da perizia di stima prodotta in primo grado; tale fatto era pacifico ed il documento predetto non era stato oggetto di contestazione; egli era stato estromesso di fatto dalla amministrazione della società e non era pertanto a conoscenza delle passività della stessa, tanto più che al momento degli atti in questione la società non presentava bilanci con redditi negativi e non risultavano pubblicati protesti a suo carico; a maggior ragione non ne era a conoscenza B.J.B., estranea alla società, di nazionalità tunisina e con scarsa conoscenza della lingua italiana e peraltro assorbita da gravi problemi familiari legati alla salute del figlio.

4. Il primo motivo è inammissibile, per aspecificità e comunque per la natura fattuale della censura.

Questa, invero, anzitutto non si confronta con la motivazione della sentenza la quale, nella penultima pagina, dà ampiamente atto dell’esistenza di debiti nei confronti dell’Erario e di enti previdenziali nei confronti della società già dal 2005 (il primo degli atti revocandi è del 2009).

In ogni caso essa, lungi dall’evidenziare una erronea ricognizione della norma ovvero un errore di sussunzione in essa della fattispecie concreta così come accertata, impinge nella ricognizione del fatto -come noto sindacabile solo sul piano della motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ciò facendo attraverso la prospettazione (in termini generici e comunque estranei al paradigma del detto vizio cassatorio, peraltro nemmeno evocato) di una erronea valutazione delle prove.

5. Il secondo motivo è infondato.

5.1. Non vi è omessa pronuncia sulle questioni poste con il secondo motivo di gravame, atteso che la sentenza impugnata ha, da un lato, espressamente evidenziato – peraltro del tutto correttamente – che la L. Fall., art. 66, rinvia puramente e semplicemente all’art. 2901 c.c., per quanto riguarda i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione, assumendo una valenza puramente processuale in ordine alla vis attractiva del tribunale fallimentare, ma lasciando intatti gli elementi sostanziali civilistici dell’istituto; dall’altro ha motivato ampiamente, nel prosieguo della stessa pag. 4 e di quella seguente, la ritenuta sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria con espresso riferimento a tutti e tre gli atti oggetto di revocatoria (quanto all’ultimo, peraltro, ciò facendo ad abundantiam non risultando contestato, ed essendo pertanto già allora passato in giudicato, l’accertamento della sussistenza della assorbente ragione di inefficacia L. Fall., ex art. 64).

A tal ultimo riguardo ha, in particolare, rilevato che, mentre era irrilevante la consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie in capo alla moglie partecipe dell’atto, data la natura gratuita dello stesso, la scientia damni in capo al F. risultava univocamente desumibile da una serie di elementi fattuali, quali la revoca delle fideiussioni e la detrazione delle perdite societarie, da lui operate già anni antecedenti al primo degli atti revocandi e in grado, dunque, di spiegare efficacia dimostrativa con riferimento anche a quelli successivi.

5.2. Nemmeno è predicabile alcun vizio di omessa motivazione, ove in tal senso si dovesse intendere la censura in relazione ai termini usati nell’intestazione, certamente lungi dal potersi configurare per le stesse ragioni appena dette.

5.3. La conclusione non muterebbe quand’anche potesse attribuirsi al motivo una ancora diversa direzione censoria (volta in particolare a prospettare un error in iudicando).

In tale prospettiva gli argomenti di critica si appalesano, infatti, comunque meramente abbozzati e del tutto generici.

Quanto al primo tema, in particolare, il ricorrente, oltre a obliterare del tutto la motivazione della sentenza, si limita a prospettare la necessità di distinguere tra azione revocatoria L. Fall., ex art. 66, e azione ex art. 2901 c.c., ma omette di indicare quale refluenza applicativa avrebbe dovuto, in tesi, comportare nel caso concreto l’essere stata l’azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela fallimentare.

Allo stesso modo, quanto al secondo tema di censura, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza, non spiega per quali ragioni la diversa collocazione temporale degli atti revocandi avrebbe dovuto comportare un esito differenziato del giudizio.

6. Il terzo motivo si appalesa parimenti inammissibile, sotto vari profili: a) ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, perché anch’esso non si confronta con la decisione impugnata e, comunque, per la natura fattuale degli argomenti di critica; b) ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, perché la corte di merito ha comunque deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Occorre rammentare che secondo principi consolidati:

a) sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 17/01/2007, n. 966; v. anche Cass. Cass. n. 12975 del 2020, cit.; 07/07/2007, n. 15310; 29/07/2004, n. 14489; 26/02/2002, n. 2792; 01/06/2000, n. 7262);

b) a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di uno o più beni immobili di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, nei confronti del credito già sorto, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. ex multis Cass. Cass. n. 29727 del 15/11/2019; n. 16986 del 01/08/2007).

La corte territoriale ha motivato il proprio convincimento in termini coerenti con tale quadro concettuale di riferimento.

Gli argomenti di critica (sopra sintetizzati) si muovono su di un piano meramente fattuale, risolvendosi in una inammissibile sollecitazione ad una nuova e diversa ricognizione della fattispecie concreta, e risultano comunque inconferenti in quanto inidonei a infirmare, alla luce dei detti principi, la decisione impugnata.

Quand’anche infatti fosse stato ritenuto – diversamente da quanto invece motivatamente affermato in sentenza e come auspicato dal ricorrente – che né lui né la moglie fossero consapevoli delle difficoltà economiche e finanziarie della società di cui il F. era socio illimitatamente responsabile, ciò non sarebbe valso ad escludere il presupposto della scientia damni che, ai fini della revocataria ordinaria, richiede solo la consapevolezza che l’atto dispositivo sia comunque in grado di recare pregiudizio agli interessi del creditore (consapevolezza peraltro nemmeno richiesta al terzo, ove come nella specie si tratti di atto a titolo gratuito).

7. Peraltro – e trattasi di rilievo assorbente – l’inconsistenza degli argomenti di critica si coglie per essere essi tutti riferiti alle condizioni economiche della società dei cui debiti il F. è chiamato a rispondere e/o alla conoscenza che di essi avessero i soggetti partecipi dell’atto dispositivo revocando.

Trattasi però di aspetto che non assume alcun rilievo ai fini dell’azione revocatoria svolta a garanzia del credito nei confronti del condebitore, atteso che è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., – ricorrendone i presupposti nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (v. Cass. 31/03/2017, n. 8315; 22/03/2011, n. 6486; 13/03/1987, n. 2623).

8. E’ inconferente, infine, il richiamo in memoria al principio affermato da Cass. 18/04/2018, n. 9565 (secondo cui “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell’allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l’eventus damni, incombe sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall’altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa: ne consegue che in tale evenienza lo stesso fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all’entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori”), atteso che nella specie il convincimento della corte di merito non è frutto dell’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio in situazione di incertezza circa la sussistenza o meno del presupposto dell’eventus damni, ma ben diversamente del positivo accertamento della sua sussistenza alla stregua “delle prove documentali presentate dalla curatela, prove che hanno ricostruito un quadro indiziario assolutamente univoco… in ordine all’esistenza del danno medesimo…” (v. sentenza, pag. 5).

9. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della curatela controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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