LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17148/2020 proposto da:
O.O., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA EUGENIA LO BELLO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 27/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso proposto da O.O. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.O., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe assolto all’onere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, non avendo acquisito informazioni specifiche sul Paese di provenienza del richiedente asilo.
La censura è inammissibile, in quanto essa non viene proposta in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), – non avendo il ricorrente dato atto, nel ricorso, di aver invocato tale forma di protezione in relazione ad una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato – ma al diniego della protezione umanitaria (cfr. pag. 2 del ricorso). Sotto tale profilo, tuttavia, il ricorrente non allega alcun elemento che il giudice di merito non avrebbe valutato, o avrebbe erroneamente considerato, nell’ambito della comparazione finalizzata al riconoscimento della forma di tutela residuale. Quest’ultima, peraltro, è stata negata dal Tribunale anche sulla scorta della ritenuta non credibilità della storia personale riferita dal richiedente asilo e sull’irrilevanza delle motivazioni di salute addotte dal richiedente asilo: statuizioni, queste ultime, che non sono attinte dal motivo in esame. L’omessa considerazione della condizione del Paese di provenienza, dunque, non assume carattere di decisività in relazione diniego della protezione umanitaria, poiché esso si fonda principalmente sulla non attendibilità del racconto e sulla ravvisata assenza di profili di vulnerabilità individuale in capo al richiedente asilo.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il giudice di merito non avrebbe considerato, sempre ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la sua lunga permanenza in Libia.
La censura è inammissibile. Anche in questo caso, il ricorrente pone genericamente la questione del suo soggiorno in Libia, senza tuttavia specificare per quale motivo esso sarebbe idonea a spiegare effetti sul giudizio finalizzato al riconoscimento della forma di protezione invocata. Va, sul punto, ribadito che la mera allegazione, da parte del richiedente, che in un Paese di transito (nella specie, la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10835 del 05/06/2020, Rv. 657918; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24193 del 02/11/2020, Rv. 659844). Il ricorrente non indica alcunché di specifico in relazione alla sua permanenza in Libia, né precisa in quale momento la questione – della quale non vi è traccia nel provvedimento impugnato – sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021