LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9857/2014 R.G. proposto da:
Equitalia Centro spa, con sede in *****, in persona del procuratore speciale M.A., rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente di Verona, el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, in Via delle Quattro Fontane 161;
– ricorrente –
contro
C.G., res. in *****, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Lucia Bianchini di Lucca, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, Via Cicerone 44, presso lo studio avv. Luca Pardini;
– controricorrente –
e tra:
C.G., res. in *****, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Lucia Bianchini di Lucca, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, Via Cicerone 44, presso lo studio avv. Luca Pardini;
– ricorrente incidentale –
contro
Equitalia Centro spa, con sede in *****, in persona del procuratore speciale M.A., già rappresentato e difeso in giudizio, nel superiore ricorso, dagli avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente di Verona, el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, in Via delle Quattro Fontane 161;
– intimata nel ricorso incidentale –
Ricorsi avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Toscana n. 149 dell’8.10.2013;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2021 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Viste le conclusioni del Procuratore Generale Dott. De Matteis S. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. Equitalia Centro spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittime varie intimazioni di pagamento opposte dal contribuente C.G..
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
contrariamente a quanto da quest’ultimo eccepito, l’appello di Equitalia era ammissibile, in quanto la notifica di esso presso il domicilio eletto del contribuente nello studio del proprio difensore che aveva medio tempore cambiato indirizzo, risultando così irreperibile, non era inesistente, ma nulla, con conseguente sua sanatoria per effetto del deposito dell’atto di appello da parte dell’appellante e della costituzione in giudizio dell’appellato;
l’appello era tuttavia infondato nel merito, dal momento che Equitalia aveva depositato in giudizio gli estratti di ruolo e le relate di notifica, non anche le cartelle stesse (prodromiche alle intimazioni) a riprova del contenuto dell’atto notificato.
Resiste con controricorso il C. il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso avversario per mancata o insufficiente esposizione dei fatti (art. 366 c.p.c., n. 3), e per mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si basa (art. 366, n. 6) cit.), non essendo agli atti né l’attestazione di conformità all’originale delle relate in copia, né le cartelle prodromiche.
Formula inoltre cinque motivi di ricorso incidentale.
Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
p. 2. Con l’unico motivo di ricorso principale Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo della lite, costituito dalla circostanza che sulle relate di notifica era espressamente indicato il numero di ogni singola cartella notificata, sicché “dal numero della cartella, posto sul lato superiore destro del referto di notifica, numero che corrisponde a quello riportato nelle intimazioni di pagamento impugnate”, poteva ricondursi l’atto notificato alla rispettiva relata; tanto più che l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio anche gli estratti di ruolo, così come trasfusi nelle cartelle notificate e numericamente indicate.
p. 3. Con i cinque motivi di ricorso incidentale, il C. lamenta sotto vari profili ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), (rispettivamente di violazione delle norme sulla notificazione, error in procedendo, violazione dell’art. 156 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo) l’errore nel quale era incorsa la commissione tributaria regionale per aver ritenuto ammissibile l’appello per avvenuta sanatoria della sua notificazione, nonostante che:
– tale notifica dovesse ritenersi non nulla ma inesistente (mancando ogni collegamento con il destinatario) e quindi non sanabile, in quanto tentata (il 14.4.12) con esito di irreperibilità presso il precedente studio dei suoi difensori domiciliatari, in *****, studio già trasferito ad un diverso indirizzo, comunicato sia al Consiglio dell’Ordine sia nella memoria difensiva depositata in primo grado;
– nonostante l’irreperibilità (assoluta), Equitalia non aveva eseguito le incombenze ex art. 143 c.p.c., né aveva ripreso il procedimento notificatorio previo diligente svolgimento delle ricerche del caso, limitandosi a depositare nel fascicolo l’atto di appello;
– pur nella denegata ottica della mera nullità, il solo deposito dell’atto di appello non implicava comunque sanatoria, e così neppure la costituzione in giudizio del contribuente, in quanto eseguita (atto di controdeduzioni 27.7.12) al fine di far constare il vizio e solo successivamente allo spirare del termine decadenziale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., (29.6.12, a fronte di sentenza di primo grado depositata il 29.12.11);
– in difetto di rituale notificazione dell’appello e di tempestiva sanatoria, doveva la commissione tributaria regionale prendere atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.
p. 4. Con ordinanza 4.6.2021 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo della fase di merito.
Espletato l’incombente, la causa veniva nuovamente assegnata alla decisione che segue.
p. 5. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, così come opposte dal C..
Per quanto concerne l’asserita mancata specificazione dei fatti di causa, va considerato che dal ricorso di Equitalia – tanto dalla parte introduttiva quanto dallo svolgimento del motivo – è dato trarre la sufficiente e chiara rievocazione dei fatti di causa strettamente rilevanti ai fini della decisione. Così quanto all’oggetto del giudizio, all’esito dei gradi precedenti, alle domande ed eccezioni, sostanziali e di rito, mosse dalle parti ed accolte ovvero disattese dalla commissione tributaria regionale. Si è in proposito stabilito che: “in tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi” (Cass. n. 17036/18).
Va del resto considerato che l’adeguatezza della componente rievoca-tiva del ricorso va riguardata in concreto, dunque con riguardo alla natura della lite ed alla maggiore o minore linearità degli eventi processuali fondamentali; sicché, nel caso di specie, non può dirsi che il contenuto del ricorso sia tale, sotto questo profilo, vuoi di menomare il diritto di difesa della controparte, vuoi di impedire a questa Corte di legittimità di cogliere con immediatezza e completezza gli aspetti essenziali della fattispecie dedotta.
Per quanto concerne la mancata indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si basa, basterà evidenziare che il ricorso opera questa indicazione con riguardo alla allegazione di copia sia dei “referti di notifica delle cartelle notificate” sia degli “estratti di ruolo”. Diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, si tratta appunto dei documenti attraverso i quali Equitalia intenderebbe provare l’errore valutativo e di diritto nel quale sarebbe incorsa la commissione tributaria regionale nel rigettare nel merito l’appello, il che certamente soddisfa il requisito legale. Per contro, l’affermata inidoneità di questa documentazione (perché priva di attestazione di conformità all’originale e priva delle cartelle nella loro versione integrale) non attiene al requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6, quanto, semmai, al fondo della censura.
p. 6. Venendo al ricorso incidentale del C., suscettibile di priorità logica, si ritiene che i cinque motivi – oggetto di trattazione unitaria perché tutti concernenti l’affermata inammissibilità dell’appello di Equitalia – sono infondati.
La notificazione dell’atto di appello era stata validamente fatta al domicilio originariamente indicato, non risultando la notifica del cambiamento alla Commissione Tributaria Regionale ed alla parte D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17; norma in base alla quale “1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.
Non risulta dagli atti di causa che la parte abbia provveduto a questo incombente (sulla cui rilevanza si rinvia a Cass. n. 24920/16 e 16189/16), risultando anzi che ancora nelle memorie di primo grado in data 8.9.2011 e 21.11.2011 il domicilio eletto del C. fosse indicato in *****.
In ogni caso, l’esito di irreperibilità presso questo indirizzo – comportante un chiaro collegamento con la parte in causa – non poteva concretare ipotesi di radicale inesistenza della notificazione (v. Cass. SSUU nn. 14916-7/16) quanto di sua mera nullità con conseguente necessità di sua rinnovazione.
Quest’ultimo incombente doveva tuttavia nella specie risultare pleonastico, stante l’avvenuta costituzione in giudizio del C., il quale assunse in quella sede anche conclusioni di merito.
L’avvenuta costituzione in giudizio, pur se verificatasi una volta decorso il termine decadenziale di impugnazione ed al fine di eccepire l’inammissibilità del gravame, sortiva effetto sanante ex tunc di ogni profilo di invalidità della notificazione (Cass. nn. 20840/21; 9404/18; 5663/18 ed innumerevoli altre).
p. 7 Il ricorso principale di Equitalia, è fondato.
Va infatti considerato che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, dalle relate – in quanto conformi al modello ministeriale – si desumeva il numero della cartella notificata; inoltre erano agli atti gli estratti di ruolo che riproducevano le cartelle medesime, come numericamente richiamate in relata.
In questa situazione non era necessaria la produzione in giudizio della cartella (emessa in unico originale), secondo quanto stabilito dal consolidato indirizzo di legittimità secondo cui (Cass. n. 23902/17 ed altre): “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”. Ed ancora (Cass. n. 16121/19):
“in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un’intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima”.
Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza in accoglimento del ricorso principale. Non essendo necessari accertamenti di fatto e non essendo state riproposte altre questioni diverse ed ulteriori dalla mancata notificazione delle cartelle prodromiche, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso originario dal contribuente.
Le spese del merito vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vengono invece poste a carico del contribuente, e ricorrente incidentale, in ragione di soccombenza.
PQM
– accoglie il ricorso principale di Equitalia e rigetta il ricorso incidentale del contribuente;
– cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del C.;
– condanna quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021