Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.41775 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22156/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.R., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Giuseppe Rinaldi di Taranto, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, Via C.Corvisieri 54, presso lo studio avv. Chiara Caroli;

– controricorrente –

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 72 del 21.3.2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2021 dal Consigliere Dott. Stalla Giacomo Maria;

Viste le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1.1 L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha accolto l’impugnazione proposta da F.R. avverso la cartella di pagamento notificatale il 20 dicembre 2010; cartella conseguente ad avviso di liquidazione di imposta di registro su sentenza del Tribunale di Taranto n. 1735/2001.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– come eccepito dalla contribuente, la cartella opposta non era stata preceduta da regolare notificazione del prodromico avviso di liquidazione;

– quest’ultimo, infatti, era stato notificato il 12 maggio 2006, a mezzo del servizio postale L. n. 890 del 1982, ex art. 7, a mani di tal S.R., senza tuttavia che l’agente postale avesse dato notizia alla F. dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, così come prescritto dal citato art. 7, nella formulazione modificata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, conv.in L. n. 31 del 2008;

– ancorché la nuova disciplina fosse entrata in vigore soltanto il 1 marzo 2008 e, dunque, successivamente alla notifica in oggetto, pur tuttavia un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione deponeva per affermarne l’efficacia retroattiva, anche in analogia a quanto espressamente previsto dal citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quinquies, secondo cui: “(…) Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 7, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”;

– appurata l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella anche per ragioni di merito, insussistente doveva ritenersi la pretesa impositiva, perché relativa ad una sentenza attributiva di un credito al defunto F.V., soggetto di cui la F. non era erede testamentaria.

Resiste con controricorso e memoria la F., mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dall’agente per la riscossione, pure intimato.

p. 1.2 Con provvedimento a verbale di udienza 7.11.18 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo su istanza della parte contribuente che intendeva accedere alla definizione della lite n. 119 del 2018, ex art. 6; il 4.6.19 quest’ultima depositava in effetti istanza di definizione con versamento in unica soluzione del dovuto, ma in data 8.2.20 l’Agenzia delle Entrate depositava “istanza di fissazione udienza a seguito di diniego di condono D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11”, dichiarando che la suddetta istanza di definizione era stata fatta oggetto di diniego da parte della Direzione Provinciale di Taranto, come da decisione di cui si allegavano gli estremi.

Poiché non risulta proposto ricorso contro il diniego di condono, la causa è stata nuovamente assegnata alla decisione che segue.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 1.3 La contribuente ha depositato memoria, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso avversario perché non attinente alle ragioni decisorie adottate dalla Commissione Tributaria Regionale, non tutte censurate Questa eccezione è destituita di fondamento.

Va infatti considerato che il motivo di ricorso per cassazione, come tra breve meglio si vedrà, colpisce la sentenza della Commissione Tributaria Regionale nel suo fulcro decisorio essenziale, costituito dal fatto che, attesa la ritenuta invalidità della notificazione dell’atto prodromico, la F. era ammessa a contestare il fondo della pretesa impositiva, portata per la prima volta a sua conoscenza con la notificazione della cartella qui opposta.

Ne’ sono nella sentenza ravvisabili plurime ed ‘autonome’ ragioni decisorie, nel senso che quanto poi affermato dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine all’effettiva non debenza dell’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale, essendo quest’ultima relativa ad un soggetto deceduto del quale la F. non era erede, si pone in relazione non concorrente e paritetica, bensì derivata e conseguenziale con la prima ragione costituita dalla affermata irregolarità della notifica. Là dove, con il motivo di ricorso che si andrà ora ad illustrare, l’agenzia delle entrate ha inteso proprio far cadere quest’ultima ragione decisoria per poi conseguentemente invalidare ogni altra statuizione in quanto inficiata dal fatto che, ravvisata – al contrario – la regolarità della notificazione dell’avviso prodromico (non impugnato nei termini), ogni questione concernente il merito della pretesa doveva ritenersi di per sé inammissibile.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente attribuito alla modificazione apportata a quest’ultima disposizione dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater conv.in L. n. 31 del 2008, portata retroattiva, nonostante l’opposta regola generale in tema di applicazione della legge, nonché la oggettiva diversità tra la presente ipotesi (notificazione di avviso di liquidazione) e quella per la quale la legge (citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quinquies) aveva invece previsto il mancato decorso del termine di impugnazione in assenza di lettera raccomandata confermativa (notificazione pregressa di sentenze).

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La notificazione dell’avviso di liquidazione in oggetto era infatti avvenuta, il 12 maggio 2006, a mezzo del servizio postale secondo quanto prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, nella formulazione vigente ratione temporis; formulazione non richiedente, in caso di consegna non effettuata personalmente al destinatario dell’atto, l’invio a quest’ultimo, da parte dell’operatore postale, della lettera raccomandata di comunicazione dell’avvenuta notifica.

Tale incombente integrativo della validità della notificazione a mezzo posta (raccomandata confermativa) venne introdotto dalla L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 2 quater, di conversione del D.L. n. 248 del 2007, secondo cui, appunto: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Questa disposizione innovativa non era tuttavia dotata di efficacia retroattiva, dal momento che lo stesso legislatore ebbe a precisare (citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quinquies) che: “la disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi della citata L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire dal 1 marzo 2008.

Per vero, una parziale retroattività venne in effetti prevista dal legislatore del 2008 (comma 2 quinquies citato), ma con esclusivo riguardo alla pre-gressa notificazione delle sentenze in vista della loro impugnazione: “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 7, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.

Diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, questa disposizione non fornisce argomenti a sostegno della applicabilità retroattiva del citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, anche alle pregresse notificazioni degli atti tributari, perché relativa alla sola fattispecie della notificazione delle sentenze. Va anzi osservato, se mai, come da essa si desuma argomento di segno contrario, risultando che là dove il legislatore ha inteso eccezionalmente assegnare alla riforma efficacia retroattiva (cioè estesa alle notificazioni già eseguite), lo ha espressamente indicato.

D’altra parte, è proprio la diversità delle fattispecie prese a riferimento – in una con la discrezionalità normalmente esercitata dal legislatore nell’individuare una data idonea a fungere da discrimine temporale di vigenza di un sopravvenuto regime legislativo di natura innovativa – ad escludere che la mancata estensione del nuovo regime alle notificazioni pregresse di atti diversi dalle sentenze (quali gli atti impositivi) susciti fondati dubbi di legittimità costituzionale.

Si richiama in proposito quanto già affermato da Cass. 6345/13, secondo cui: “In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6 – introdotto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31 – è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dal medesimo citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quinquies, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili”.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente, dal momento che l’accertata regolarità della notificazione dell’atto prodromico alla cartella di pagamento qui opposta precludeva l’impugnazione di quest’ultima per ragioni attinenti, non a vizi suoi propri, ma al fondamento della pretesa impositiva; pretesa divenuta ormai intangibile per la mancata sua contestazione nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.

Visto l’emergere soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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