LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18150/2020 proposto da:
A.T., elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio e rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Tartini, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4888/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, A.T., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito del proprio timore di essere ucciso dai suoi stessi parenti per il suo orientamento omosessuale.
Con ordinanza del 6.2.2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale richiesta da A.T., riconoscendogli tuttavia un permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione di “una vita lavorativa legalmente avviata”.
2. L’appello proposto dall’Amministrazione dell’Interno è stato accolto dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza impugnata dell’11.11.2019, con cui è stato rigettato l’appello incidentale proposto dall’ A., volto a chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, con il conseguente rigetto anche della protezione umanitaria, a spese compensate.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione A.T., con atto notificato l’8.7.2020 affidandosi a sette motivi, preceduti da una questione di legittimità costituzionale.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 28.9.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 21209 del 23.7.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione sottoposta con ordinanza di rimessione 28316/2020, poi decisa con la sentenza n. 24413 del 9.9.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale della L. n. 98 del 2013, artt. da 62 a 72, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69 del 2013, per contrasto con gli artt. 3,25,102,106 e 111 Cost., in relazione alla partecipazione al collegio che ha deciso l’appello di un giudice ausiliario.
Tale questione è superata dalla pronuncia nel frattempo emessa dalla Corte Costituzionale del 17.3.2021, n. 41, secondo la quale le norme che prevedono la presenza di magistrati onorari quali giudici ausiliari nei collegi delle corti d’appello, sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono che la loro applicabilità si estenda “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria” nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
La Consulta ha però precisato che le Corti d’appello, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà a una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali per la necessità di lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”.
2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il collegio sarebbe stato formato in violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge.
Il motivo si basa sull’assunto dell’illegittimità costituzionale della disciplina che consentiva l’assegnazione dei giudici ausiliari nei collegi di Corte d’appello e cade con il cadere, ratione temporis, della tesi prospettata.
3. Il secondo e terzo motivo attengono entrambi al giudizio negativo circa la non credibilità della storia personale raccontata dal ricorrente.
3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale del richiedente.
3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, perché la Corte veneziana non avrebbe esercitato in modo corretto il potere-dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge.
3.3. Le censure sollevate dal ricorrente sono del tutto generiche e non colgono la stessa ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha messo in luce il carattere apodittico della contestazione mossa con l’appello rispetto alle ragioni addotte dal Tribunale di non credibilità del racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale.
3.4. In ogni caso, la motivazione addotta dalla Corte lagunare indica con precisione le incongruenze e le contraddizioni riscontrate nel racconto di A.T. e soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale”, visto che evidenzia l’impossibilità di tener segreta per 9 anni una relazione sentimentale scoperta fin dall’inizio dal padre del richiedente, stigmatizza la contraddizione circa il luogo dell’incontro amoroso in cui il richiedente era stato scoperto e segnala l’incongruenza della reazione, troppo blanda, del padre al momento della scoperta della relazione omosessuale.
3.5. Quanto al lamentato difetto di cooperazione istruttoria, occorre tener presente che in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Sez. 1, n. 24575 del 4.11.2020, Rv. 659573 – 01).
Nella stessa prospettiva è stato aggiunto che il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Sez. 1, n. 6738 del 10.3.2021, Rv. 660736 – 01).
4. Il quarto e il quinto motivo sono dedicati al mancato ricorso a informazioni specifiche, precise e aggiornate circa l’omofobia e la persecuzione dei soggetti LGBT (acronimo per lesbian – gay – bisexual – transgender) in Pakistan. 4.1. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte lagunare avrebbe escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza indicare le fonti specifiche aggiornate consultate per la verifica del contesto esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione.
4.2. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di appello avrebbe escluso la protezione sussidiaria senza fornire un’effettiva motivazione a sostegno del proprio convincimento.
4.3. Le censure sono evidentemente inammissibili perché presuppongono la credibilità intrinseca del racconto circa la vicenda personale, invece motivatamente esclusa.
Nessun rilievo avrebbe avuto l’indagine sulla condizione e sul trattamento riservati in Pakistan agli omosessuali, visto che il ricorrente non è stato ritenuto tale.
4.4. Lo stesso vale per la presunta assenza di motivazione, che invece esiste ed è adeguata, poiché si basa proprio sull’assenza di credibilità del rischio asseritamente corso dal ricorrente.
Quanto ai rischi di danno grave riconducibili alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e c), il ricorrente non aveva interposto appello.
5. Gli ultimi due motivi sono dedicati al tema della protezione umanitaria, concessa in primo grado e negata in appello.
5.1. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perché la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria.
5.2. Con il settimo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35-bis, art. 2 Cost. ed art. 8 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di considerare il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia e il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
5.3. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).
5.4. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).
5.5. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.
Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
5.6. La Corte di appello ha ritenuto, da un lato, l’inadeguatezza del percorso di integrazione allegato dal ricorrente, basato su di un contratto di apprendistato di 18 mesi da maggio 2018 a novembre 2019 e ha escluso, dall’altro, che il rimpatrio avrebbe comportato una lesione dei diritti fondamentali.
5.7. Il ricorrente ha addotto come secundum comparationis la condizione generale del Pakistan con elevato grado di insicurezza, la propria assenza dal Paese di origine da lungo tempo, la mancanza di rete familiare di protezione.
Il ricorrente ha dedotto di aver seguito corsi di lingue e di formazione generale e poi di aver effettuato un tirocinio lavorativo come operaio addetto allo stampaggio, successivamente trasformato in contratto di apprendistato di 18 mesi, con retribuzione di Euro 900 mensili; ha dedotto altresì di aver locato un appartamento, cosa che la Corte di appello non ha negato, ritenendola tuttavia irrilevante.
5.8. A fronte di tali allegazioni, che avevano determinato l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Corte di appello non ha eseguito la necessaria comparazione e specificamente in forma attenuata in correlazione con il grado di radicamento del ricorrente sul territorio italiano e in considerazione del suo diritto alla tutela della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Il sesto e il settimo motivo meritano perciò accoglimento.
6. In ragione dell’accoglimento del sesto e settimo motivo di ricorso, infondato il primo e inammissibili gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il sesto e il settimo motivo di ricorso, infondato il primo e inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021