LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16031/2020 proposto da:
T.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Verlato, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 605/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, J.T., alias T.J., cittadino del Ghana, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese, ove esercitava la professione di insegnante, perché doveva sottoporsi ad una operazione alla schiena per un problema alle vertebre e necessitava dell’assistenza di una persona adulta, di cui non disponeva, e per le carenze dell’assistenza sanitaria ghanese; aveva anche aggiunto che la sorella nel frattempo era stata uccisa nel corso di una rapina.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da T.J. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 18.2.2020.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso T.J., con atto notificato il 28.5.2020, svolgendo due motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 3.7.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 3 e art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27 bis, in combinazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c..
Il ricorrente lamenta la mancata cooperazione istruttoria da pare della Corte di appello con specifico riguardo alle condizioni di assistenza sanitaria in Ghana.
1.1. Il primo motivo è palesemente inammissibile per inconferenza rispetto alla ratio decidendi, poiché il ricorrente lamenta un errato giudizio di non credibilità del racconto personale, mentre la Corte di appello ha invece ritenuto che i fatti posti a fondamento della domanda nulla avessero a che fare con quelli che possono dar titolo alla protezione internazionale.
1.2. Del tutto irrilevante appare anche la richiesta indagine sulle condizioni dell’assistenza sanitaria in Ghana e la correlata doglianza di difetto di cooperazione istruttoria, trattandosi evidentemente di circostanze che non danno titolo alla protezione internazionale, anche a prescindere dal fatto che il ricorrente pone l’accento, per giunta in modo tutt’altro che chiaro, sulla necessità di assistenza piuttosto che sulle carenze dell’attività terapeutica.
1.3. Il tutto a non voler considerare che l’unico riscontro medico in atti circa lo stato di salute del richiedente asilo è un certificato che attesta semplicemente una sospetta scoliosi e lombalgia.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla richiesta di un permesso soggiorno per motivi umanitari e prospetta altresì la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e art. 8 CEDU.
2.1. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).
2.2. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).
2.3. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.
Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni effettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
2.4. La motivazione della sentenza impugnata sul punto della protezione umanitaria è molto concisa e si riferisce alla mancanza di adeguata allegazione da parte del ricorrente.
2.5. Il ricorso, tuttavia, è del tutto generico e non autosufficiente quanto al lavoro svolto e alla retribuzione percepita, poiché il ricorrente non riferisce che cosa avesse allegato e documentato nel giudizio di merito: cosa questa tanto più grave a fronte della mancata allegazione rimproveratagli dalla Corte territoriale.
Il ricorrente ha allegato al ricorso un contratto di lavoro e buste paga degli anni 2019 e 2020, senza neppure dire di che lavoro si parli e soprattutto senza assumere che si tratti di documenti già prodotti nel giudizio di merito, come è necessario per evitare la sanzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
In ogni caso il ricorrente assume di aver esercitato la professione di insegnante in Ghana, considerato del resto Paese sicuro”.
Il motivo è pertanto inammissibile.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U., n. 10019 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 – 01).
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021