LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14290/2020 proposto da:
Z.I., elettivamente domiciliato in Roma Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell’avvocato Domenico Naso, e rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Dalla Torre, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5420/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 2.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, Z.I., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da Z.I. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 2.12.2019.
La Corte di appello ha ritenuto non credibile, perché generico e contraddittorio, il racconto con cui il richiedente aveva riferito di avere lasciato il proprio Paese per il timore di essere ucciso dopo essersi unito alla milizia ***** come volontario; il ricorrente aveva riferito di essere rimasto deluso dal mancato mantenimento della promessa del Presidente di integrare lui e gli altri miliziani nell’esercito del Paese, di aver protestato ed anzi di aver guidato la protesta.
La Corte di appello ha escluso la ricorrenza di fatti persecutori specifici nei confronti del richiedente; ha quindi ritenuto insussistente in concreto, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate, il rischio di danno grave, ai fini della protezione sussidiaria; infine, ha escluso la ricorrenza di personali condizioni di vulnerabilità, pur in presenza di integrazione sociale in Italia, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Z.I., con atto notificato il 25.5.2020, svolgendo tre motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 18165 del 24.6.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione sottoposta con ordinanza di rimessione 28316/2020, poi decisa con la sentenza n. 24413 del 9.9.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso fra le parti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Con esso infatti vengono promiscuamente dedotti mezzi eterogenei di violazione di legge sostanziale, nullità della sentenza per error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti in un coacervo indistinguibile, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3, 23.6.2017 n. 15651; Sez. 6, 4.12.2014 n. 25722; Sez. 2, 31.1.2013 n. 2299; Sez. 3, 29.5.2012 n. 8551; Sez. 1, 23.9.2011 n. 19443; Sez. 5, 29.2.2008 n. 5471; Sez. 1, n. 19443 del 23.09.2011, Rv. 619790 – 01).
1.2. In ogni caso la sentenza impugnata è corredata da una motivazione conforme al cosiddetto “minimo costituzionale”, laddove, sia pur genericamente, ma in corrispondenza con la conforme valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto il racconto del richiedente asilo generico, contraddittorio e inverosimile, ha segnalato l’inattendibilità del documento prodotto in copia circa l’appartenenza al *****, ha stigmatizzato le giustificazioni del ricorrente circa gli errori di traduzione nel verbale della fase amministrativa, sottolineando per giunta la presenza di un interprete e la sottoscrizione per conferma della verbalizzazione da parte del richiedente asilo, e ha rilevato che la documentazione prodotta si riferiva solo alla situazione generale della Costa d’Avorio all’epoca della guerra civile, senza riferimenti alla vicenda personale del richiedente asilo.
1.3. Per contro, il ricorrente, che pur muove durissime critiche alla sentenza impugnata, rimproverando alla Corte territoriale addirittura di non aver letto né la sentenza di primo grado, né l’atto di appello, si astiene dal fare ciò era indispensabile per consentire la verifica di quanto assume: ossia trascrivere le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione e l’atto di appello per dimostrare che le sue dichiarazioni non erano né generiche, né contraddittorie, né inverosimili e per documentare il modo in cui aveva cercato di confutare sotto tali profili la valutazione negativa espressa dal Tribunale di primo grado.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso fra le parti, nonché violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), quanto alla domanda di protezione sussidiaria.
2.1. Il secondo motivo presenta il medesimo vizio di promiscuità di mezzi eterogenei e appare comunque inficiato da genericità e riversato nel merito per richiedere a questa Corte, giudice di legittimità, la rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, che ha debitamente consultato e citato le fonti informative a sostegno della propria valutazione.
2.2. V’e’ da aggiungere, quanto al rischio di danno grave individualizzato ex art. 14, lett. b), che le deduzioni del ricorrente comunque si infrangono sul giudizio di non credibilità della storia personale; quanto alla diversa ipotesi di cui alla lettera c) ossia al rischio di esposizione a violenza indiscriminata, il ricorrente prospetta situazioni non riconducibili alla nozione di conflitto armato interno.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Sez. 1, n. 5675 del 2.3.2021, Rv. 660734 – 01).
A tale arresto, fondato su di una approfondita disamina della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, deve essere apprestata continuità (cfr CGUE, Grande sezione, 17 febbraio 2009, causa C465/07, Elgafaji; CGUE 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakite’; da ultimo CGUE, 3 Sezione del 10.6.2021 in causa C-901/19).
Nella specie le stesse fonti invocate dal ricorrente non riferiscono affatto di un conflitto armato interno corrispondente alla situazione così delineata dalla giurisprudenza Europea e da quella di questa Corte quale presupposto applicativo della norma invocata.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso fra le parti, nonché violazione di legge, quanto alla domanda di protezione umanitaria.
3.1. La sentenza impugnata ha preso in considerazione l’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente e lo ha ritenuto comunque insufficiente, trattandosi di “sporadiche prestazioni lavorative”.
3.2. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.
Quanto all’integrazione lavorativa, il ricorrente non indica in che cosa consistesse di preciso la situazione che era stata dimostrata in giudizio e giudicata insufficiente dalla Corte territoriale.
Il ricorrente prospetta altri elementi circostanziali che dovrebbero concorrere a delineare il quadro di un suo radicamento in Italia, come l’acquisizione della patente di guida e l’acquisto di una automobile, ma lo fa solo genericamente e con riferimento a documenti di cui non viene indicato il contenuto.
Sotto altro profilo, il ricorrente non riferisce dove viva e con che redditi paghi le spese e gli acquisti dedotti.
In altri termini, il ricorso non delinea in modo adeguatamente specifico un quadro di radicamento in Italia, meritevole di tutela sotto il profilo del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U., n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653506-01, Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01Sez. 6 – 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 – 01).
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021