LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9850/2020 proposto da:
O.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Luca D. Segalla, in forza di procura speciale su foglio allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3518/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 6.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata del 6.9.2019 la Corte di appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da O.O., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del 27.12.2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso da lui interposto contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale recante il rigetto dell’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione O.O. con atto notificato il 5.3.2020, affidandosi a tre motivi.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 27.4.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 18839 del 2.7.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione sottoposta con ordinanza di rimessione 28316/2020, poi decisa con la sentenza n. 24413 del 9.9.2021.
5. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., l’apparenza della motivazione e la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 16 della Direttiva n. 2013/32/UE, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto della sua storia personale.
Il motivo è inammissibile: con esso infatti vengono promiscuamente dedotti mezzi eterogenei di violazione di legge sostanziale, nullità della sentenza per error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti in un coacervo indistinguibile, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3, 23.6.2017 n. 15651; Sez. 6, 4.12.2014 n. 25722; Sez. 2, 31.1.2013 n. 2299; Sez. 3, 29.5.2012 n. 8551; Sez. 1, 23.9.2011 n. 19443; Sez. 5, 29.2.2008 n. 5471; Sez. 1, n. 19443 del 23.09.2011, Rv. 619790 – 01).
Per giunta le critiche mosse dal ricorrente sono eccentriche rispetto alla decisione poiché la Corte di appello non ha affatto ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale ma ha affermato invece che il caso proposto esulava dalle fattispecie che danno titolo alla protezione internazionale, trattandosi di una lite privata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., l’apparenza della motivazione e la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dell’art. 16 della Direttiva n. 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, relativamente alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), senza procedere a una idonea disamina del contesto interno esistente nel Paese di provenienza del ricorrente.
Il secondo motivo presenta il medesimo vizio di promiscuità di mezzi eterogenei, appare comunque inficiato da grave genericità e si riversa nel merito per richiedere a questa Corte, giudice di legittimità, la rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, che ha debitamente consultato e citato le fonti informative a sostegno della propria valutazione.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., l’apparenza della motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di considerare il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
3.1. Il terzo motivo, relativo alla richiesta di protezione umanitaria in regime transitorio, per il quale la Procura generale ha concluso per l’accoglimento, è invece fondato.
3.2. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).
3.3. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).
3.4. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.
Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
3.5. La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione di tali principi in tema di comparazione attenuata con il ricordato criterio di proporzionalità inversa in un caso di apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU e, per vero, neppure ha operato la doverosa comparazione fra i due diversi contesti.
3.6. Il ricorrente, ritenuto credibile nel suo racconto personale, risulta aver frequentato numerosi corsi di lingua italiana e di formazione professionale e attualmente lavora in forza di un contratto a tempo determinato.
La Corte di appello, senza eseguire la necessaria comparazione, tantomeno in forma attenuata in correlazione con il grado di radicamento del ricorrente sul territorio italiano e in considerazione del suo diritto alla tutela della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, ha rigettato la richiesta di protezione complementare di diritto nazionale utilizzando una formula generica e non agevolmente comprensibile, secondo cui avrebbe fatto difetto nella fattispecie l’allegazione della presumibile durata dell’esposizione a rischio: concetto questo che parrebbe presupporre un requisito di transitorietà del fattore di vulnerabilità che non ha diritto di cittadinanza nella disciplina di legge come ricostruita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
4. In ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021