LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31831/2020 proposto da:
F.G.O., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Beatrice Rigotti, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 724/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25.2.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, F.G.O., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la Nigeria, Edo State, a causa delle minacce ricevute dalle sorelle del padre per motivi ereditari.
Con ordinanza del 23.10.2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da F.G.O. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 25.2.2020.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso F.G.O., con atto notificato il 30.11.2020, svolgendo un motivo.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 18.1.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
4. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, il ricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis.
1.1. Il ricorrente lamenta altresì omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla documentazione relativa ai corsi di alfabetizzazione seguiti presso la CPIUA di Verona negli anni 2016-2018 con il conseguimento del livello A1 di lingua e cultura italiana, ai lavori socialmente utili svolti presso il Comune di San Bonifacio e all’attività lavorativa.
Deduce inoltre di aver contratto matrimonio in Italia con la signora O. e di aver avuto un figlio da tale unione.
Lamenta infine la mancata considerazione del suo stato di vulnerabilità per effetto dei trattamenti inumani e degradanti patiti in Libia.
1.2. Il motivo, relativo alla richiesta di protezione umanitaria in regime transitorio, per il quale la Procura generale ha concluso per l’accoglimento, è fondato.
1.3. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).
1.4. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).
1.5. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.
Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
1.6. La Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non fosse un soggetto vulnerabile e che non potessero valere le condizioni generali della Nigeria, né il periodo libico di per sé; che lo svolgimento di attività lavorativa, pur apprezzabile, fosse parimenti ininfluente; che il matrimonio e la nascita di un figlio non rilevassero perché il diritto all’unità familiare è presidiato da altre norme.
1.7. Il ricorrente ha dedotto di aver conseguito il livello Al di lingua italiana; di aver svolto attività di volontariato e formazione; di lavorare come facchino; di aver contratto matrimonio e aver avuto un figlio in Italia.
1.8. La Corte di appello non ha eseguito la necessaria comparazione, tantomeno in forma attenuata in correlazione con il grado di radicamento del ricorrente sul territorio italiano e in considerazione del suo diritto alla tutela della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
1.9. In tale complessiva prospettiva, osserva il Collegio, non può essere ritenuta irrilevante neppure la costituzione di un nucleo familiare in Italia con la nascita di un figlio, in base alla specifica disciplina dell’unità familiare contenuta del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28-31.
L’art. 31 predetto infatti costituisce una misura essenzialmente preordinata alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore, che mira altresì a proteggere dal rischio di “espulsioni indirette” al seguito di genitori espulsi; il focus della norma è sul minore e la tutela del genitore meramente riflessa.
La protezione umanitaria tutela invece il diritto alla vita privata e familiare del genitore stesso, in via diretta e non riflessa.
A tal proposito, questa Corte ha recentemente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l’autorizzazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore (Sez. 2, n. 22832 del 20.10.2020, Rv. 659373 – 01); è stato inoltre ritenuto che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell’apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest’ultima nel suo complesso, e dall’altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell’inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (Sez. 2, n. 5506 del 26.2.2021, Rv. 660543 – 01).
4. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021