Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41785 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19759/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Smurfit Kappa Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore universale, a seguito della fusione per incorporazione perfezionata con efficacia dal 31 dicembre 2018, della società Smurfit Kappa Holdings Italia, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Falcitelli del foro di Roma, e dall’Avv. Giuseppe Camosci e, giusta procura speciale in calce al presente atto, effettivamente domiciliata presso il loro studio, CGP Studio Legale e Tributi sito in Roma, via San Giacomo Porro, n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 51/12/2013, depositata il 6 marzo 2013.

Nonché sul ricorso:

proposto dalla Smurfit Kappa Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore universale, a seguito della fusione per incorporazione perfezionata con efficacia dal 31 dicembre 2018, della società Smurfit Kappa Holdings Italia, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Falcitelli del foro di Roma, e dall’Avv. Giuseppe Camosci e, giusta procura speciale in calce al presente atto, effettivamente domiciliata presso il loro studio, CGP Studio Legale e Tributi sito in Roma, via San Giacomo Porro, n. 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il diniego di condono del 19 maggio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 207/7/2011), che aveva accolto il ricorso presentato dalla società Smurfit Kappa Italia s.p.a. contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, per l’anno 2006, con riferimento alla dichiarazione dei redditi effettuata quale consolidante (Modello CNM del 2007), ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 122, per “errato riporto eccedente precedente dichiarazione”. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che l’Ufficio non poteva ricorrere al procedimento automatizzato di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, quando intendeva disconoscere, nell’anno di competenza, un credito d’imposta che traeva origine da una dichiarazione dei redditi dell’anno precedente omessa (dichiarazione Modello CNM del 2006, relativa all’anno 2005).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso la società contribuente.

4. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso il diniego di condono di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, depositando anche memoria scritta.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione principale l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 118,122 e 127, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In realtà, per la ricorrente l’Ufficio aveva legittimamente utilizzato il procedimento automatico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, essendosi limitata l’Amministrazione alla rettifica della dichiarazione della consolidante, per l’anno 2006 (Modello CNM del 2007), sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria; in particolare, è stata corretta l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (anno 2005) di Euro 2.041.176,00, utilizzata in compensazione della società. In realtà, la società contribuente ha omesso la presentazione del modello di consolidato CNM (2006) relativo all’anno di imposta 2005, i cui dati, quindi, non risultavano alla banca dati dell’anagrafe tributaria.

2.Con un unico motivo di ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di diniego di condono, la società deduce la “illegittimità del diniego di definizione agevolata della controversia tributaria in violazione delle disposizioni contenute nel D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136”. Per la società la controversia relativa alla cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione di cui al Modello CNM del 2007 (relativa all’anno di imposta 2006) rientra tra quelle “definibili” ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

3. Preliminarmente, si rileva che i due procedimenti risultano già riuniti, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., stante la pregiudizialità della decisione in ordine alla impugnazione del diniego della definizione della lite pendente.

3.1. Deve esaminarsi, dunque, prioritariamente il ricorso relativo al diniego della richiesta della contribuente di definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di definizione della lite pendente.

4. Anzitutto, si rileva che l’impugnazione del provvedimento di diniego di accesso alla definizione della lite pendente va effettuato dinanzi alla Corte di Cassazione.

Invero, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 12, convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ricalca, nella sostanza, salvo minime divergenze di forma, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, prevedendo che “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”.

Pertanto, proprio per la sovrapponibilità delle due norme richiamate, possono essere applicati i principi di diritto già espressi in precedenza da questa Corte. Infatti, si è ritenuto che, in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite che penda in fase di legittimità, deve essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme e secondo le modalità del ricorso per cassazione dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, e l’inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso (Cass., 12 luglio 2006, n. 15847).

5. La questione posta con l’impugnazione del diniego di definizione agevolata ha trovato soluzione nella recente sentenza di questa Corte n. 18298 del 25 giugno 2021, a sezioni unite, il cui principio di diritto è trascritto come segue: “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”. Tale principio si attaglia alla fattispecie in esame; poiché questa sezione semplice intende dare ad esso continuità e nessun diverso argomento è stato offerto dalla difesa erariale, il diniego di condono deve essere disatteso.

5.1. Nella specie, non v’e’ dubbio che la cartella abbia svolto una funzione impositiva, in quanto l’Agenzia ha evidenziato l’errore commesso dalla società consolidante, che, per l’anno 2005, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (Modello CNM 2006), provvedendo a presentare tale dichiarazione solo il 23 novembre del 2009, trasmettendo telematicamente la dichiarazione CNM 2006 Consolidato Nazionale, per il periodo di imposta 2005. Stante la tardività di tale dichiarazione della consolidante (ritenuta dunque omessa), l’Ufficio ha escluso la possibilità di portare in detrazione dalla dichiarazione del consolidato per l’anno 2006 (dichiarazione CNM del 2007) le “eccedenze di imposta” maturate nell’anno precedente.

6. Deve, quindi, dichiararsi l’illegittimità del diniego di definizione della lite, con conseguente estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, concernente la cartella n. ***** (anno 2006) per Euro 2.994.489,84.

Infatti, il ricorrente ha presentato l’istanza prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, con conseguente versamento della relativa imposta, anche se nel corso del procedimento, come risulta dalla copia della domanda in data 24 maggio 2019 per la definizione della lite pendente iscritta (relativa alla cartella di pagamento *****), e regolarmente ricevuta dalla Agenzia delle Entrate, con il versamento della somma di Euro 102.058,80 (per una lite pendente di importo di Euro 2.994.489,84, con riferimento al 5 %), come da documenti allegati alla nota prodotta in atti. Tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nel controricorso depositato, sicché deve ritenersi ai sensi dell’art. 115 c.p.c. che il pagamento sia effettivamente avvenuto e nella misura di legge.

Il D.L. n. 118 del 2019, art. 6, comma 2, infatti, prevede che “In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza della Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento…a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.

Al comma 2-ter dell’art. 6, in vigore dal 19-12-2018, si dispone che “le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”.

7. Resta, quindi, assorbito l’unico motivo del ricorso principale presentato dalla Agenzia delle entrate.

8. Le spese relative al giudizio di condono restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 art. 6, comma 13.

9. Le spese del giudizio, con riferimento alla opposizione della società contribuente al diniego di condono, vanno interamente compensate tra le parti, per l’intervenuto mutamento giurisprudenziale sulla relativa questione.

PQM

Dichiara illegittimo il diniego di definizione della lite e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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