Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41787 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21329/2020 proposto da:

D.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dalle avvocate Diana Cristanelli, e Lorenza De Boni, in forza di procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1534/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, D.M., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese sia a causa di una lite con lo zio, scoppiata per l’eredità paterna, sia per gli scontri che si erano verificati nel corso dei quali era rimasta uccisa la madre.

Con ordinanza del 14.9.2017 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da D.M. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 18.6.2020.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso D.M., con atto notificato il 31.7.2020, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 18.9.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 188340 del 2.7.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione sottoposta con ordinanza di rimessione 28316/2020, poi decisa con la sentenza n. 24413 del 9.9.2021.

5. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonché l’illegittimità del decreto adottato in data 10.4.2020 per la trattazione dell’udienza di discussione nelle forme previste dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7 e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

1.1. In particolare il ricorrente denuncia che il collegio sarebbe stato formato in violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge, con la partecipazione di un giudice ausiliario.

1.2. Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che la causa sarebbe stata decisa, nelle forme previste del D.L. n. 18 del 2020, richiamato art. 83, dettato per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, anche se essa non sarebbe rientrata nell’ambito dei giudizi urgenti, ai quali la suindicata norma si riferisce.

1.3. Quanto al primo profilo, in particolare il ricorrente lamenta la partecipazione al collegio decidente dell’udienza del 22.4.2020 della Dott.ssa Z.C., giudice del Tribunale di Padova, applicata alla Corte di appello di Venezia con provvedimento del 6.12.2018, poi integrato il 28.2.2019 del Presidente della Corte di appello di Venezia per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione con applicazione dei giudici di tutti i tribunali del Distretto, definitivamente bocciato dal Consiglio superiore della magistratura con Delib. 23 ottobre 2019.

Il ricorrente aggiunge che il Presidente della Corte veneziana aveva elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario.

Tale progetto era stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la Delib. n. 1073/AS/2019 non lo aveva approvato, ritenendolo, da un lato, contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e, dall’altro, contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20.6.2018, poiché nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.

Il ricorrente assume dunque che l’inserimento dell’impugnazione da lui proposta nel progetto de quo aveva fatto sì che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di cui alla richiamata circolare, e comunque non coerente con il criterio di specializzazione che presiede la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale.

1.4. Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza.

In primo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte la giurisprudenza le violazioni tabellari non determinano alcuna nullità (Sez. 3, n. 19660 del 3.10.2016, Rv. 642599 – 01; Sez. 6 – 1, n. 22292 del 15.10.2020, Rv. 659147 – 01).

Inoltre, come affermato in numerose pronunce di questa Corte, con riferimento ad analoghe censure relative all’applicazione di giudici del Distretto di Venezia presso la Corte di appello per la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale (Sez. 6-1, n. 6391 del 9.3.2021; Sez. 1 n. 10961, 10962, 10963, 10964 e 1965 tutte del 26.4.2021), va considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110 (ordinamento giudiziario).

1.5. La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poiché l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge. Posto che nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto, la censura va disattesa.

1.6. Ne’ rileva il fatto che il progetto non sia stato, poi, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, posta la irretroattività della pronuncia del predetto organo di autogoverno, mentre il provvedimento era immediatamente esecutivo, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, ex art. 102 ord. giud. e circolare 20.6.2018 CSM, in caso di parere favorevole del Consiglio giudiziario, quindi pro tempore legittimo secondo le regole dell’ordinamento giudiziario.

1.7. Nel caso concreto, poi, le deduzioni del ricorrente sono evidentemente incomplete poiché non riferiscono in forza di quali provvedimenti, evidentemente successivi alla deliberazione del CSM del 23.10.2019, la Dott.ssa Z. abbia partecipato all’udienza del 22.4.2020.

1.8. Il secondo profilo di doglianza con cui il ricorrente sostiene che l’udienza avrebbe dovuto essere rinviata e non trattata in modalità cartolare D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83, comma 7, lett. h), come era in concreto avvenuto, appare manifestamente infondato.

Il ricorrente argomenta sulla base del fatto che il procedimento in tema di riconoscimento della protezione internazionale non rientra fra quelli elencati dell’art. 83, comma 3, sottratti alla sospensione dei termini per l’emergenza pandemica, ma si dimentica completamente del fatto, puntualmente rilevato dalla Corte lagunare che nel caso il capo dell’ufficio giudiziario aveva espressamente dichiarato l’urgenza della trattazione del procedimento, come appunto previsto dalla clausola residuale di cui dell’art. 83, stesso comma 3.

Tale disposizione infatti sottrae alla sospensione emergenziale, ammettendo conseguentemente la trattazione cartolare, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, prevedendo che in quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza sia fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Ciò era avvenuto nel caso di specie, tale decisione non era impugnabile e comunque non è stata censurata sotto lo specifico profilo considerato.

Al riguardo il Collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto:

“In tema di misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, la trattazione cartolare, è stata prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, lett. h), convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, durante il periodo di sospensione per tutti i procedimenti, inclusi quelli per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui ritardata trattazione potesse produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza non impugnabile da parte del capo dell’ufficio giudiziario o del giudice istruttore o del presidente del collegio, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a), u.p., dello stesso Decreto”.

1.9. Quanto esposto esime dal rilevare che il ricorrente non ha soddisfatto il proprio onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, cosa questa assai difficilmente ipotizzabile, anche in astratto, per l’accelerazione impressa ai tempi del processo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), del comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto fornito dal richiedente, omettendo di considerare il contesto esistente nel suo Paese di provenienza.

La censura non coglie la ratio decidendi che non è basata sulla non credibilità della storia personale, ma sul fatto che le circostanze dedotte, afferenti a una lite privata e a fatti illeciti, denunciabili almeno ora alla polizia, non configuravano alcuna ipotesi meritevole di protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., l’apparenza della motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

3.1. Il motivo, relativo alla richiesta di protezione umanitaria in regime transitorio, per il quale la Procura generale ha concluso per l’accoglimento, è fondato.

3.2. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).

3.3. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).

3.4. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.

Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.

3.5. La Corte di appello ha riconosciuto che per il ricorrente vi era una integrazione lavorativa positiva, ma non l’ha ritenuta sufficiente considerando la situazione socio politica della Costa d’Avorio e il fatto che il ricorrente in patria aveva moglie e figlie.

3.6. Il ricorrente aveva dedotto di aver ottenuto l’attestato A2 di lingua italiana; di aver seguito un corso di cucina e un corso per saldatori; di aver conseguito un attestato lusinghiero relativo al tirocinio formativo di sei mesi; di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3.7. A fronte di tali allegazioni e del connesso radicamento, pur riconosciuto, la Corte di appello non ha eseguito la necessaria comparazione in forma attenuata in correlazione con il grado di radicamento del ricorrente sul territorio italiano e in considerazione del suo diritto alla tutela della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, alla stregua dei principi sopra illustrati.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il periodo di permanenza del richiedente in Libia ed il suo intervenuto radicamento in quel contesto territoriale e sociale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 6.12.2018, Rv. 651895-01; Sez. 6 – 1, n. 29875 del 20.11.2018, Rv. 651868 – 01) nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.

Per altro verso è stato anche riconosciuto (Sez. 1, n. 13096 del 15.5.2019, Rv. 653885 – 01; Sez. 1, n. 1104 del 20.1.2020, Rv. 656791 – 01) che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.

Nella specie il ricorrente non ha alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, né adduce in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria.

5. In ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo, il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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