Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41788 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20774/2020 proposto da:

O.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenza De Boni, in forza di procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 837/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 5.3.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del motivo sub 3.5.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, O.A., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di provenire dal Delta State e di aver lasciato il proprio Paese per sfuggire a una persecuzione etnica.

Con ordinanza dell’11.12.2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da O.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 5.3.2020.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso O.A., con atto notificato il 22.7.2020, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 2.9.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 11498 del 30.4.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione sottoposta con ordinanza di rimessione 28316/2020, poi decisa con la sentenza n. 24413 del 9.9.2021.

5. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del motivo di ricorso sub 3.5.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione del diritto di essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge e difetto di costituzione del giudice, dell’art. 158 c.p.c., dell’art. 110ord. giud. e nullità della sentenza impugnata.

1.1. In particolare il ricorrente lamenta la partecipazione al collegio che ha deciso la controversia all’udienza del 17.2.2020 della Dott.ssa Z.C., giudice del Tribunale di Padova, applicata alla Corte di appello di Venezia con provvedimento del 6.12.2018, poi integrato il 28.2.2019, del Presidente della Corte di appello di Venezia per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione con applicazione dei giudici di tutti i tribunali del Distretto, definitivamente bocciato dal Consiglio superiore della magistratura con Delib. 23 ottobre 2019.

Il ricorrente aggiunge che il Presidente della Corte veneziana aveva elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario.

Tale progetto era stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la Delib. n. 1073/AS/2019 non lo aveva approvato, ritenendolo, da un lato, contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e, dall’altro, contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20.6.2018, poiché nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.

Il ricorrente assume dunque che l’inserimento dell’impugnazione da lui proposta nel progetto de quo aveva fatto sì che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di cui alla richiamata circolare, e comunque non coerente con il criterio di specializzazione che presiede la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale.

1.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza.

In primo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte la giurisprudenza le violazioni tabellari non determinano alcuna nullità (Sez. 3, n. 19660 del 3.10.2016, Rv. 642599 – 01; Sez. 6 – 1, n. 22292 del 15.10.2020, Rv. 659147 – 01).

Inoltre, come affermato in numerose pronunce di questa Corte, con riferimento ad analoghe censure relative all’applicazione di giudici del Distretto di Venezia presso la Corte di appello per la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale (Sez. 6-1, n. 6391 del 9.3.2021; Sez.1 n. 10961, 10962, 10963, 10964 e 1965 tutte del 26.4.2021), va considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110 (ordinamento giudiziario).

1.3. La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poiché l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge. Posto che nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto, la censura va disattesa.

1.4. Ne’ rileva il fatto che il progetto non sia stato, poi, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, posta la irretroattività della pronuncia del predetto organo di autogoverno, mentre il provvedimento era immediatamente esecutivo, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, ex art. 102 ord. giud. e circolare 20.6.2018 CSM, in caso di parere favorevole del Consiglio giudiziario, quindi pro tempore legittimo secondo le regole dell’ordinamento giudiziario.

1.5. Nel caso concreto, poi, le deduzioni del ricorrente sono evidentemente incomplete poiché non riferiscono in forza di quali provvedimenti, evidentemente successivi alla deliberazione del CSM del 23.10.2019, la Dott.ssa Z. abbia partecipato all’udienza del 17.2.2020.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per la violazione dei canoni di interpretazione degli elementi istruttori e l’utilizzo erroneo o illegittimo dei canoni di valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo.

2.1. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente invoca il dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice (nel caso con riferimento al fenomeno delle scorrerie dei pastori fulani) e il principio del beneficio del dubbio da attribuire al racconto del richiedente asilo, ma non si confronta con la specifica motivazione addotta dalla Corte territoriale, pienamente conforme allo standard del c.d. “minimo costituzionale”, per giustificare il giudizio negativo sulla credibilità del racconto con riferimento ad entrambi gli episodi tragici riferiti.

2.2. In primo luogo, con riferimento agli scontri tra polizia e attivisti per l’indipendenza del Biafra, peraltro allegati senza un puntuale riferimento ad una precisa attività del ricorrente in seno al movimento indipendentista, si era registrato uno scambio di date e localizzazioni, fra due diversi attentati (l’attacco ad ***** e la strage alla scuola di *****).

2.3. Quanto all’attacco dei pastori Fulani, la Corte di appello ha evidenziato che era mancato qualsiasi riferimento da parte del ricorrente al perché dell’attacco e al coinvolgimento della sua famiglia; inoltre la morte del padre era stata diversamente situata nell’atto di appello rispetto alla narrazione in sede amministrativa e in primo grado.

2.4. Soprattutto la Corte ha posto in risalto che il ricorrente non aveva confutato le numerose incongruenze e inverosimiglianze che gli erano state addebitate dalla Commissione territoriale e dal Giudice di primo grado.

2.5. Il ricorso scivola quindi nel merito per richiedere indebitamente a questa Corte di legittimità una rivisitazione dei fatti e delle prove, che non le compete.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento dell’art. 14, lett. b) e c) e alla protezione sussidiaria.

3.1. Anche in questo caso il motivo richiede a questa Corte, giudice di legittimità, una rivalutazione dei fatti e delle prove, compiuta dal giudice di merito, che ha debitamente consultato e citato le fonti informative a sostegno della propria valutazione con riferimento al rischio di esposizione a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.

3.2. Quanto al profilo di rischio di danno grave individualizzato ai sensi dell’art. 14, lett. b), è sufficiente ricordare che il giudizio negativo sulla credibilità della storia personale esonera da qualsiasi indagine a suo riscontro.

3.3. Quanto al lamentato difetto di cooperazione istruttoria, occorre tener presente che in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Sez. 1, n. 24575 del 4.11.2020, Rv. 659573 – 01).

Nella stessa prospettiva è stato anche aggiunto che il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Sez. 1, n. 6738 del 10.3.2021, Rv. 660736 – 01).

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria.

4.1. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).

4.2. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).

4.3. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.

Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.

4.4. La Corte di appello ha escluso la vulnerabilità del richiedente perché la sua storia personale non era credibile e non poteva essere fatta discendere dalla sola situazione della Nigeria; ha poi aggiunto che l’integrazione lavorativa, peraltro considerata solo genericamente e non accertata, non era sufficiente, da sola, a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

4.5. A fronte di tali statuizioni, il ricorrente si limita a rivendicare la propria integrazione lavorativa solo genericamente con riferimento ad alcuni documenti prodotti, neppur sintetizzati, anche solo sommariamente.

Il ricorso non è autosufficiente e specifico sull’integrazione lavorativa: a pagina 36 il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul contenuto dei documenti da 11 a 17 relativi a tale profilo, ma non illustra il loro contenuto e neppure riferisce da quanto tempo il ricorrente lavori, che lavoro svolga e quale retribuzione percepisca; idem quanto alla esposizione dei fatti, perché a pagina 11 il ricorrente sostiene di aver dedotto un “elevato grado di integrazione” e un “percorso di inclusione sociale e di stabilità economica” ma si limita a indicare, del tutto genericamente, i documenti da 11 a 17 e la loro titolazione.

Il motivo appare quindi inammissibile per la sua eccessiva genericità.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U., n. 10019 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 – 01).

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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