LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15489/2020 proposto da:
T.B., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica Bassan, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale Verona Sez. Padova, Procuratore Generale Repubblica Presso Corte Cassazione;
– intimati –
nonché
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5403/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 2.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, T.B., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente, di etnia mandinga, aveva riferito di essere nato a ***** e di aver lasciato il suo Paese per sfuggire alla persecuzione delle forze governative, determinata dalla sua qualità di figlio dell’ex autista del dittatore J. e oppositore ideologico del regime, arrestato e morto avvelenato in carcere per effetto di una iniezione letale.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da T.B. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza del 2.12.2019.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso T.B., con atto notificato il 29.5.2020, svolgendo tre motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 7.7.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 18839 del 2.7.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione sottoposta con ordinanza di rimessione 28316/2020, poi decisa con la sentenza n. 24413 del 9.9.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia errata valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo, con riferimento alla mancata considerazione del pericolo di essere accusato di essersi reso irreperibile.
Il motivo è inammissibile perché volto a contestare nel merito la valutazione espressa dalla Corte di appello, senza individuare un fatto storico decisivo, discusso fra le parti, che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare, come il mezzo di ricorso adottato avrebbe imposto.
Il ricorrente non dà conto, se non del tutto genericamente, dei termini in cui avrebbe introdotto in giudizio il tema da lui ritenuto decisivo dei rischi connessi alla sua irreperibilità e alle relative conseguenze; ignora poi totalmente la dirimente osservazione della Corte territoriale circa il sopravvenuto cambio di regime in Gambia con la caduta del dittatore J.; trascura infine di considerare l’altrettanto decisivo rilievo della non credibilità del racconto circa la propria vicenda personale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il secondo motivo appare inficiato da genericità e riversato nel merito per richiedere a questa Corte, giudice di legittimità, una rivalutazione dei fatti e delle prove, compiuta dal giudice di merito, che ha debitamente consultato e citato le fonti informative a sostegno della propria valutazione.
Appare assolutamente decisivo il fatto, che il ricorrente cerca, del tutto genericamente, di minimizzare, che i motivi di timore nutriti dal ricorrente e legati alla posizione ideologica del padre defunto, oppositore della dittatura di J., sono completamente annichiliti dalla caduta del regime, dalla cacciata del dittatore e dell’instaurazione di un regime democratico, che ben difficilmente potrebbe voler punire il ricorrente per aver cercato di sfuggire alle minacce dell’ex tiranno.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 o al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, per la mancata valutazione della situazione del Paese di origine e del percorso positivo di integrazione del richiedente in Italia ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il terzo motivo, relativo alla richiesta di protezione umanitaria in regime transitorio, per il quale la Procura generale ha concluso per l’accoglimento, è invece fondato.
3.1. Come è noto, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 01).
3.2. La stessa sentenza delle Sezioni Unite aveva inoltre chiarito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019, Rv. 656062 – 02).
3.3. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.
Tale pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio; il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso; resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore; in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attivatà associative radicate nel territorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore; in presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
3.4. La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione di tali principi in tema di comparazione attenuata con il ricordato criterio di proporzionalità inversa in un caso di apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
3.5. Il ricorrente ha dedotto di lavorare continuativamente dal 2018 presso due diversi posti di lavoro e di percepire uno stipendio mensile al di sopra di Euro 1100; ha prodotto le relative buste paga; ha allegato anche lo svolgimento di attività relazionali, come educatore ed aiuto allenatore di una squadra di rugby, di attività sportiva e di attività di volontariato; ha aggiunto che in patria non aveva un lavoro e aveva interrotto gli studi.
3.6. La Corte di appello non ha eseguito la necessaria comparazione, tantomeno in forma attenuata in correlazione con il grado di radicamento del ricorrente sul territorio italiano e in considerazione del suo diritto alla tutela della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e ha rigettato la richiesta di protezione complementare di diritto nazionale utilizzando una formula oltremodo generica, senza valutare la situazione specifica del ricorrente e negando la rilevanza del raggiungimento di un buon livello di integrazione.
3.7. Il Collegio ritiene che non sia di ostacolo all’applicazione alla fattispecie della regola di comparazione attenuata sopra illustrata il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale emesso dalla Corte di appello.
Fatta eccezione per le ipotesi marginali in cui l’incertezza attenga alla identità o alla nazionalità stesse del richiedente, la comparazione attenuata è pur sempre praticabile anche nei casi in cui il richiedente asilo abbia reso un racconto della propria vicenda personale giudicato non credibile dal giudice del merito e deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
In tale prospettiva la non credibilità della vicenda personale perde rilievo a fronte della necessità di bilanciare all’attualità la situazione di inserimento sociale e lavorativo e di radicamento di vita privata e familiare costruita dal richiedente in Italia con la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel Paese di provenienza, da apprezzarsi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Tali parametri di valutazione comparativa attribuiscono rilievo alla situazione generale del Paese di origine e ai suoi riflessi sulla posizione individuale del richiedente.
3.8. Non contrasta con questa conclusione l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Sez. 1, n. 29624 del 24.12.2020, Rv. 660128 – 01).
In questo caso infatti la vulnerabilità scaturisce dall’integrazione e dal radicamento realizzati dal richiedente asilo, meritevoli di protezione ai sensi dell’art. 8 CEDU, posti a raffronto con la situazione in cui egli si verrebbe a trovare nel Paese di origine e quindi proprio da circostanze intrinsecamente “diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori”.
3.9. Del resto, la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, nell’applicare al caso concreto (p. 49) i principi generali oggetto di enunciazione nomofilattica e nel considerare la necessaria valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente e la situazione in cui il medesimo si sarebbe venuto a trovare in patria, ha dato rilievo e ritenuto non sindacabile la valutazione del giudice del merito secondo cui il Paese di origine non era “idoneo a garantire apprezzabili prospettive di vita” e il rimpatrio forzoso avrebbe cagionato al richiedente un “trauma emozionale tale da esporlo a contesti di estrema vulnerabilità”.
3.10. Il motivo deve pertanto essere accolto con l’enunciazione del seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c., a cui dovrà attenersi la Corte territoriale:
“In tema di riconoscimento della protezione umanitaria del richiedente asilo, in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, occorre: operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto in Italia; ed accertare se e quale livello di integrazione è stato raggiunto in Italia e se il ritorno del richiedente nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, così che sussista un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno. A tal fine, eccezion fatta per le ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente, non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio domandato la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale reso dal richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale”.
4. In ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021