LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13914/2016 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
F. COSTRUZIONI S.R.L.;
– intimata –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 870/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 709/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 3.12.2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di accertamento negativo dell’obbligazione per contributi previdenziali e premi assicurativi proposta da F. Costruzioni s.r.l. nei confronti di un verbale di accertamento con il quale gli enti previdenziali le avevano richiesto, per i contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite del 3% del totale dei lavoratori occupati stabilito dal contratto collettivo per i dipendenti di imprese edilizie industriali, il pagamento dei contributi commisurati alla retribuzione imponibile dovuto per l’orario pieno.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la violazione dei limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva per la stipulazione a part-time non potesse riverberarsi sulla validità dei contratti e che, in difetto di allegazione e prova circa l’eventuale superamento dell’orario convenuto, non potesse trovare applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, (conv. con L. n. 341 del 1995), che, nel disciplinare l’imponibile retributivo su cui commisurare la contribuzione e i premi dovuti, lo rapporta ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto collettivo.
Ricorre per la cassazione di tali statuizioni l’INAIL, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria. L’impresa è rimasta intimata. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza a seguito di infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 24.9.2019 e, all’udienza pubblica dell’8.1.2020, è stata rinviata per consentire all’INAIL la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, in esito alla quale l’INAIL ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, (conv. con L. n. 341 del 1995, art. 29), e dell’art. 78 CCNL per i dipendenti di imprese edili industriali del 18.6.2008, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 1, comma 3 e art. 9, per avere la Corte di merito ritenuto che la violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al part-time, non riverberandosi in alcuna ipotesi di nullità dei relativi contratti, non potesse dar luogo alla parametrazione dei premi alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro: ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, la causa petendi della propria pretesa risiederebbe esclusivamente nella corretta interpretazione del combinato disposto del cit. D.L. n. 244 del 1995, art. 29 e della norma contrattuale collettiva che fa divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, senza che all’uopo assuma rilievo la validità o meno dei contratti part-time stipulati dall’azienda.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, statuendo in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di chiarire che, nell’ambito del settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con L. n. 341 del 1995), trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poichè la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (Cass. nn. 8794 e 16859 del 2020): è infatti evidente che, facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che è calcolo che prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati e fa salvi i soli casi di (legittima) sospensione dell’attività lavorativa, non già quelli di riduzione della medesima, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore (così espressamente Cass. n. 16859 del 2020, cit.).
Pertanto, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021