Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41790 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27802/2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Borghese, 3, presso lo studio dell’avvocato Crudetti Patrizia, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cedof Srl, elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38, presso lo studio dell’avvocato De Marchis Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Valdina Pier Francesco, Valdina Rodolfo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2021 dal Consigliere relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

Cedof s.r.l. propose opposizione innanzi al Tribunale di Perugina avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di C.R. per l’importo di Euro 901.491,10 oltre interessi a titolo di differenze tariffarie non percepite, rispetto alle tariffe obbligatorie previste dalla L. n. 298 del 1974, per trasporti di merce commissionati per il periodo 1997 – 2000. Il Tribunale adito accolse l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello il C.. Con sentenza di data 24 ottobre 2016 la Corte d’appello di Perugia rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che l’accordo economico collettivo del 5 dicembre 1985 si presentava, per forma e contenuto, come un tipico accordo-quadro stipulato fra le associazioni rappresentative delle due parti interessate (committenti e vettori), in funzione della regolamentazione del contratto di autotrasporto in deroga al regime legale delle tariffe “a forcella”, in applicazione del D.M. 18 novembre 1982, art. 13, comma 5, e che esso rinviava al successivo contratto fra le parti per l’individuazione della tariffa, prevedendo solo un minimo ed un massimo. Aggiunse, con riferimento alla questione della forma dell’accordo fra le parti, che l’interpretazione di Cass. n. 18646 del 2012 proposta dalle parti era divergente, sostenendo l’appellante che sulla base di tale pronuncia doveva ritenersi la forma scritta ad susbstantiam, e l’appellata la possibilità anche di contratti verbali, e che maggiormente fondata era la tesi della forma scritta, avendo la citata pronuncia affermato che il requisito della forma scritta richiesto dal D.M. 18 novembre 1982, art. 13, comma 5, riguardava i contratti di qualsiasi tipo con previsioni difformi rispetto alle condizioni di tariffa, e dunque anche i contratti stipulati in base agli accordi economici collettivi. Premesso che solo la forma scritta garantiva la verifica ex post dell’esercizio dell’autonomia privata nei limiti tracciati dalla contrattazione collettiva di settore, aggiunse ancora la corte territoriale che, pur non rintracciandosi una scrittura privata in senso stretto recante uno actu la sottoscrizione di entrambe le parti, risultava l’esistenza di sufficiente documentazione, costituente prova scritta, univocamente concludente nel senso della volontà delle parti di applicare le tariffe derogatorie di cui all’accordo economico collettivo, ed in particolare che essa si ravvisava nelle fatture, prive della dicitura “in acconto”, rappresentative dei corrispettivi percepiti per i trasporti ed emesse dal vettore sulla base delle bolle di accompagnamento recanti, quanto alle tariffe, la menzione dell’accordo nazionale del 5 dicembre 1985, con efficacia quindi confessoria circa l’esistenza di un accordo fra le parti comunque documentato per iscritto mediante la reciproca emissione di documenti (bolle e fatture) circa l’applicazione della tariffa di cui al detto accordo nazionale. Osservò ancora che il protrarsi delle prestazioni di trasporto per circa quattro anni, senza reclami di maggior credito, imponeva la conclusione della piena condivisione da parte del vettore delle tariffe derogatorie via via applicate.

Ha proposto ricorso per cassazione C.R. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza, dedotta negli atti di primo grado specificatamente indicati e riproposta nell’atto di appello, che, mentre il D.M. 18 novembre 1982, art. 13, richiede la conclusione dell’accordo da parte delle associazioni più rappresentative dei vettori presenti nel comitato centrale dell’albo e dell’utenza, l’accordo del 5 dicembre 1985 è stato sottoscritto solo da una parte della categoria della distribuzione commerciale (la distribuzione cooperativa), come risultante dalla testimonianza di L. M. A., e non è stato sottoscritto dalla maggiore associazione di categoria degli autotrasportatori (Federazione Autotrasportatori Italiani). Aggiunge che era stato impugnato con l’atto di appello l’accertamento del Tribunale che aveva ritenuto soddisfatto il requisito della maggiore rappresentatività in concreto delle associazioni e che Cedof s.r.l., su cui incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato l’esistenza del detto requisito. Precisa che nell’atto di appello era stata pure denunciata la mancata pronuncia da parte del primo giudice in ordine all’eccezione di inefficacia dell’accordo in questione sotto il profilo del mancato invito alla trattativa delle le associazioni nazionali di cui sopra. Osserva ancora che non probante, in quanto di parte, era la dichiarazione di un’associazione appartenente al gruppo Conad circa l’avvenuto invito a tutte le associazioni rappresentate nel comitato centrale dell’albo a partecipare all’accordo, come prescritto dalla circolare del Ministero dei Trasporti, né risultava la prova del prescritto invio dell’accordo al Ministero.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1326,1350,2729, c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., D.M. 18 novembre 1982, artt. 13 e 15 e della L. n. 298 del 1974, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, discostandosi dal Tribunale, ha ritenuto che l’accordo derogativo delle tariffe previste dalla legge è assistito dal requisito della forma scritta ad substantiam e ciò nonostante, pur rilevando l’inesistenza di una scrittura privata fra le parti, ha desunto la sussistenza del contratto scritto da fatti concludenti e presunzioni ed in particolare le fatture emesse dal vettore e la protrazione per circa quattro anni del rapporto contrattuale. Aggiunge che le fatture non recano alcuna menzione dell’accordo economico collettivo, ma solo l’indicazione di un corrispettivo di gran lunga inferiore sia alle tariffe di legge che ai minimi previsti dall’accordo del 5 dicembre 1985 e che il D.M. 18 novembre 1982, art. 15, u.c., prevede che il contratto particolare debba essere citato nella fattura. Osserva inoltre che le testimonianze hanno confermato l’esistenza solo di accordi verbali.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di merito ha dato per accertato che gli importi corrisposti da Cedof, e riportati nelle fatture emesse dal C., siano corrispondenti alla forcella prevista dall’accordo del 5 dicembre 1985, nonostante la totale mancanza di prova in tal senso, ed anzi l’esistenza di una prova documentale contraria.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che illegittimamente è stato ritenuto sussistente il presupposto per il raddoppio del contributo unificato nonostante la mancanza di un rigetto integrale dell’appello per essere stata riconosciuta la necessità della forma scritta ad substantiam.

Il primo motivo è fondato. Va premesso che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. n. 17931 del 2013).

Nel caso di specie, benché la rubrica rechi la menzione del vizio motivazionale, la sostanza della censura è nei termini dell’omessa pronuncia sul motivo di appello, per cui il motivo può essere qualificato nei termini della violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ed invero la corte territoriale ha del tutto pretermesso lo scrutinio del motivo. Con riferimento all’accordo economico del 5 dicembre 1985 la pronuncia, pur dopo aver menzionato la sottoscrizione da parte delle associazioni rappresentative delle parti interessate, ha per oggetto la funzione e il contenuto dell’accordo medesimo, del quale si evidenziano le previsioni a carattere generale destinate a regolamentare il contratto di autotrasporto in deroga al regime legale delle tariffe “forcella”. Il profilo procedimentale dell’accordo, su cui verte l’impugnazione, è del tutto pretermesso dal giudice di appello, per cui può reputarsi integrata la fattispecie dell’omessa pronuncia su motivo di appello.

Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello, diversamente dal Tribunale, ha affermato che il contratto derogatorio delle tariffe di legge, ed applicativo dell’accordo economico collettivo del 5 dicembre 1985, prevede la forma scritta ad substantiam. Benché nello sviluppo della motivazione si faccia riferimento alla sufficienza in atti della “documentazione, costituente prova scritta”, con un’allusione dunque alla forma ad probationem, la questione ermeneutica della forma contrattuale è risolta dal giudice di merito avendo come riferimento Cass. n. 18646 del 2012 ed in particolare la questione se in tale sentenza sia stata riconosciuta l’esistenza della prescrizione della forma ad substantiam oppure la sufficienza del contratto meramente verbale, optando per il primo corno dell’alternativa e affermando quindi in modo chiaro che il “requisito della forma scritta” è previsto anche per i contratti stipulati in conformità degli accordi economici collettivi. Al cospetto di tale interpretazione “assertiva” della necessità della forma scritta, come continua il giudice di appello, l’allusione successiva alla “documentazione, costituente prova scritta” rivela piuttosto l’errore di diritto, su cui più avanti.

Tale ratio decidendi va tenuta ferma in quanto non oggetto di specifica impugnazione incidentale. La controricorrente sul punto si è limitata a chiedere la correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (pag. 11 del controricorso). Costituisce pure accertamento non più reversibile l’assenza di una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. E’ appena il caso di aggiungere che corretta è l’interpretazione fornita dal giudice di merito del diritto vivente (Cass. n. 10894 del 1996 e n. 18646 del 2012), dovendosi ritenere alla luce della giurisprudenza, cui il Collegio intende dare continuità, che il requisito della forma scritta ad substantiam nel D.M. 18 novembre 1982, art. 13 (desumibile dalla necessità che il contratto sia stipulato per iscritto e sia inviato all’ufficio provinciale della motorizzazione civile) condiziona la riduzione delle tariffe previste dal comma 1, per il caso che il mittente faccia “eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella E”, mentre la conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell’esecuzione dei trasporti per tre mesi consecutivi e per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella. Quanto al requisito della forma scritta derivante non da una fonte legislativa (come previsto dall’art. 1350 c.c., n. 13), ma da una fonte amministrativa, va considerato che la L. n. 298 del 1974, art. 53, vigente all’epoca dell’adozione del decreto ministeriale e dei fatti di causa, prevedeva il potere del Ministro dei trasporti e della navigazione di approvare le tariffe di trasporto e “le rispettive condizioni particolari di applicazione”, da intendere quest’ultime come comprensive di particolari forme contrattuali.

Alla luce della ratio decidendi adottata dal giudice di merito non corretto è il rilievo del medesimo giudice secondo cui, pur nell’accertata inesistenza di una scrittura privata, il requisito della forma scritta dovrebbe intendersi soddisfatto sulla base dell’efficacia confessoria della fattura emessa dal vettore, in quanto emessa sulla base della bolla di accompagnamento delle merce, facente menzione dell’accordo nazionale del 5 dicembre 1985 e della documentazione risultante dalla reciproca emissione di bolle e fatture, nonché sulla base della presunzione ricavabile dalla protrazione del rapporto contrattuale per quasi quattro anni, senza contestazioni da parte del vettore (peraltro la presunzione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 2729 c.c., comma 2, anche nel caso di forma ad probationem).

E’ agevole osservare come il rispetto del requisito della forma scritta possa risultare solo da una scrittura privata recante le sottoscrizioni delle parti dell’accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi (inscindibilmente collegati, in modo da evidenziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi – Cass. n. 5919 del 2016, n. 2256 del 2007, n. 6629 del 1997), ma non possono indubbiamente mancare. Ne segue l’inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell’accordo (Cass. n. 5263 del 2015, n. 12316 del 2015, n. 1614 del 2009) e la non surrogabilità in giudizio dell’onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie. Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stesse del diritto fatto valere, quest’ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (fra le tante Cass. n. 25999 del 2018 e n. 4431 del 2017). Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito (da ultimo Cass. n. 1452 del 2019).

L’accoglimento di primo e secondo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi (peraltro, a proposito del quarto motivo, la pronuncia sulla debenza del raddoppio del contributo unificato non sarebbe suscettibile di impugnazione in quanto estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria – cfr. Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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