LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14689/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
D Services s.r.l., quale incorporante della Iminvest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Eugenio Briguglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ernesto Mocci, sito in Roma, Via Germanico n. 146;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 38/33/2010, depositata il 14 aprile 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Iminvest s.r.l. (poi D Service s.r.l. a seguito di incorporazione) beneficiava di agevolazioni tributarie ai sensi del D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies per investimenti realizzati in sedi ubicate nei comuni interessati da eventi calamitosi. La Commissione UE 315/2005 dichiarava illegittima tale agevolazione in quanto ritenuta “aiuto di Stato”, sicché lo Stato Italiano aveva dato attuazione alla decisione con la L. n. 29 del 2006, art. 24 prevedeva che entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate i beneficiari delle agevolazioni dovevano presentare una attestazione con gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto fruito, mentre entro i sessanta giorni successivi tali soggetti dovevano provvedere alla autoliquidazione ed al conseguente versamento delle somme.
2. L’Agenzia delle entrate effettuava la liquidazione ed il controllo, comunicando la somma dovuta e contestando due sanzioni, la prima, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1972, art. 13, commi 1 e 2, per omesso versamento delle imposte che la società avrebbe dovuto restituire, e l’altra, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 471 del 1972, art. 11, comma 1, per omissione di ogni comunicazione e richiesta agli uffici.
3. La società provvedeva alla restituzione degli aiuti di stato, con i relativi interessi ed impugnava l’atto di contestazione delle sanzioni.
4. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della società, evidenziando che il termine per l’attestazione da parte della contribuente non era perentorio; tale termine, indicato nella norma che disciplinava la restituzione delle somme, era quasi “nascosto” in una legge intitolata “disposizione per l’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”; sussistevano “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni”; inoltre, la legge sulle agevolazioni fiscali non prevedeva coma “sanzionabile” tale comportamento, sicché vi era stata violazione del principio di legalità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
6. Ha resistito con controricorso la società, che ha presentato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 11 D.L. 50/2017, con conseguente sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017.
7. Il Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Rita Sanolorenzo, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
8. In data 6 ottobre 2017 la società ha presentato istanza di prosecuzione del giudizio.
9. Successivamente, in data 5 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, evidenziando che la contribuente aveva presentato il 27 maggio 2019 domanda di definizione delle liti del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, non sussistendo elementi di oggettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in esame ai sensi del D.Lgs. n. 4172 del 1997, art. 6, comma 2.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la sanzione era stata comminata in conseguenza del mancato versamento delle somme relative alle imposte non corrisposte per avere fruito delle agevolazioni, poi ritenute aiuti di Stato, ai sensi della L. n. 29 del 2006, sicché è stato rispettato il principio di legalità, imponendo la legge la contestazione delle sanzioni in caso di mancata autoliquidazione delle somme dovute.
3. Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
3.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, come risulta dalla attestazione della Agenzia delle entrate.
Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, convertito in L. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”.
L’Agenzia delle entrate, con comunicazione scritta, ha attestato la regolarità della domanda di condono presentata dalla contribuente (“con la presente, lo scrivente Ufficio attesta la regolarità della domanda di definizione delle liti per il giudizio pendente in cassazione – iscritto al n. RG 14689/2011 – presentata dal contribuente in data 27 maggio 2019, conformemente a quanto esposto nell’istanza da questi depositata dinanzi alla Suprema Corte”).
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha presentato in data 5 novembre 2021 istanza per la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere.
4. Infine, si rileva che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2020, al fine di evitare la dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
5. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
6. Si rileva che per questa Corte, in materia di impugnazioni, l’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass., sez. 6-3, 10 luglio 2015, n. 14515). Nella specie, fermo restando che l’Agenzia delle entrate non è tenuta al versamento del “doppio contributo” (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014), il ricorso per cassazione è stato notificato nell’anno 2011.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021