Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.41798 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24035 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

M. FOOD S.r.l., (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore, M.E. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Roberto Antonio Brigante, (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

COVEG S.r.l., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, V.C. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Bruno Fassetta, (C.F.: FSS BRN 60L30 L483T) e Ermanno Prastaro, (C.F.: PRS RNN 31S25 H501H);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 85/2019, pubblicata in data 21 marzo 2019;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 novembre 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigettato il resto.

FATTI DI CAUSA

Coveg S.r.l., società nominata custode giudiziario nell’ambito di un giudizio di divisione endo-esecutiva, ha intimato a M. Food S.r.l. precetto di pagamento dell’importo di Euro 4.467,26, sulla base di un decreto di liquidazione dei compensi ottenuto nella indicata qualità.

M. Food S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Gorizia.

Il Tribunale di Gorizia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale del precetto opposto, limitatamente alla somma eccedente l’importo di Euro 3.648,91, condannando la Coveg S.r.l. a restituire l’eccedenza percepita.

Ricorre M. Food S.r.l., sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso Coveg S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 133,134,135,57,152 c.p.c., nonché art. 45 disp. att. c.p.c. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e in relazione all’art. 360- c.p.c., comma 1, n. 3 perché il Tribunale ha ritenuto che il decreto di liquidazione del custode giudiziario fosse giuridicamente esistente sebbene mai depositato in cancelleria”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza ex art. 111 Cost. e/o art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e/o art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 poiché la statuizione in merito all’esistenza del provvedimento di liquidazione del compenso a favore di COVEG srl (costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto qui opposto) contiene una motivazione contraddittoria oppure perplessa ed obbiettivamente incomprensibile”.

I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Secondo la società ricorrente, poiché il decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario, costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, pur emesso dal giudice in data 20 giugno 2013, non risultava “depositato” in Cancelleria in una ben precisa data, ma, secondo la dicitura apposta in calce allo stesso, era stato solo “rinvenuto in cancelleria in data 16/2015”, esso doveva ritenersi giuridicamente inesistente. Erroneamente, quindi, il giudice del merito lo avrebbe considerato valido ed efficace, affermando che l’incertezza non riguardava la sua pubblicazione, ma solo la data di essa, la quale doveva e poteva ritenersi in ogni caso intervenuta entro l’anno 2015, (successivamente, quindi, alla pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio, avvenuta nel 2014). La motivazione della decisione impugnata sul punto sarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraddittoria, perplessa e comunque incomprensibile, in quanto il tribunale avrebbe dapprima rilevato che non vi era alcuna data di deposito del provvedimento, ma poi (contraddittoriamente) affermato che lo stesso doveva ugualmente ritenersi depositato in cancelleria.

Orbene, come si evince agevolmente dalla complessiva motivazione della decisione impugnata, in realtà il tribunale ha accertato, in fatto, che il decreto di liquidazione, pur emesso in data 20 giugno 2013 dal giudice (quindi anteriormente alla sentenza che aveva definito il giudizio) e da questi inserito nel fascicolo di ufficio ai fini della pubblicazione, era stato tardivamente rinvenuto (evidentemente a seguito di un disguido) solo nel 2015 dalla Cancelleria, che vi aveva apposto il timbro con la dicitura “rinvenuto in cancelleria in data 16/2015”, da intendersi come data di deposito e pubblicazione; per ulteriore disguido, tale data era stata poi indicata in modo ambiguo, ma comunque tale da consentire di ritenere pubblicato il provvedimento al più tardi l’ultimo giorno dell’anno 2015.

Sulla base di tali incensurabili (e, comunque, non specificamente censurati) accertamenti di fatto, deve concordarsi, in diritto, con la conclusione del tribunale, che ha escluso la giuridica inesistenza del decreto di liquidazione del custode.

D’altronde, una volta esclusa la giuridica inesistenza del decreto di liquidazione, ogni altra questione in proposito (anche quella della legittimità di un provvedimento di liquidazione del custode giudiziario pronunciato in data anteriore alla sentenza che definisce il giudizio, ma pubblicato successivamente), avrebbe dovuto essere eventualmente fatta valere con la diretta impugnazione dello stesso, non potendo proporsi in sede di opposizione all’esecuzione minacciata sulla base di un provvedimento giudiziario questioni attinenti alla validità ed al merito dello stesso che siano o siano state proponibili in sede di impugnazione avverso quest’ultimo (per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 – 01, in motivazione, ove altri riferimenti).

2. Con il terzo motivo si denunzia “Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per l’omessa pronuncia sul motivo di appello proposto sub 10 e, quindi, sulle domande ad esso riferibili”.

La società ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe omesso la pronuncia su uno dei motivi del suo appello, con il quale era stato dedotto che, in realtà, al custode non spettava affatto la liquidazione del compenso, avendo quest’ultimo violato il principio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c., per non avere tempestivamente depositato la relativa richiesta di liquidazione.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Si tratta di una questione che certamente non avrebbe potuto essere proposta con l’opposizione all’esecuzione, avendo essa riguardo al contenuto di merito del provvedimento giudiziario posto a base del precetto opposto, cioè – anche in tal caso di una questione che doveva e poteva essere proposta esclusivamente con l’impugnazione di quel provvedimento.

Poiché l’opposizione risulta comunque rigettata dal tribunale, in parte qua e, quindi, in definitiva, la decisione risulta esistente ed il relativo dispositivo risulta altresì corretto, l’omessa pronuncia (che si risolve in omessa motivazione) può essere semplicemente oggetto di correzione o integrazione della motivazione nel senso sopra indicato, secondo i principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte, in base ai quali, per un verso, “la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014, Rv. 633591 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016, Rv. 640768 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019, Rv. 653076 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019, Rv. 655857 – 01) e, comunque, per altro verso, “alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365 – 01; conf., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626945 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 644892 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716 – 01).

3. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., artt. 133,134,135,57,152 c.p.c., nonché art. 45 disp. att. c.p.c. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perché il Tribunale ha ritenuto la decorrenza degli interessi debba decorrere dalla data dell’istanza di liquidazione di COVEG srl invece che dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione”.

La società ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non avrebbero potuto essere riconosciuti al creditore gli interessi sul compenso liquidato, dalla data di deposito dell’istanza di liquidazione del custode, ma solo dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento (e precisamente, essendo incerta tale data, da quella di rilascio di esso in forma esecutiva, cioè il 20 ottobre 2015).

Il motivo è fondato.

Si premette che, in linea generale, in mancanza di diversa espressa (o, quanto meno, implicita) indicazione nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, gli interessi sulle somme liquidate nello stesso devono ritenersi comunque dovuti, ai sensi dell’art. 1282 c.c. (cfr. in proposito: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 02, specie in motivazione; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011, Rv. 617480 – 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la decorrenza non può identificarsi con la data della domanda, bensì esclusivamente con quella di venuta ed esistenza del titolo stesso. Infatti, anche al di là di quanto espressamente disposto nel provvedimento costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, va osservato che gli interessi sugli importi liquidati dal giudice a titolo di compenso in favore degli ausiliari non possono comunque decorrere da data anteriore a quella della liquidazione (nella specie coincidente con la venuta a giuridica esistenza del decreto di liquidazione, cioè con la pubblicazione di esso), sia ai sensi dell’art. 1282 che ai sensi dell’art. 1224 c.c. (cfr. in proposito, per l’analoga ipotesi della liquidazione giudiziale dei compensi dovuti dal cliente all’avvocato: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018, Rv. 649453 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016, Rv. 638856 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 02/02/2011, Rv. 616494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11777 del 07/06/2005, Rv. 581898 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5240 del 29/05/1999, Rv. 526834 – 01).

La sentenza impugnata va, quindi, cassata affinché in sede di rinvio si accerti l’esatta data di decorrenza degli interessi dovuti alla creditrice, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati.

4. Con il quinto motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Secondo la società ricorrente, il tribunale non avrebbe preso in esame il fatto storico costituito dalla esatta data di deposito e pubblicazione del provvedimento posto a base del precetto opposto; tale fatto sarebbe, a suo avviso, decisivo, in quanto dalla suddetta data dipenderebbe la sussistenza o meno del credito di cui si discute, sia per il rilievo che avrebbe la collocazione temporale della liquidazione rispetto alla sentenza che aveva definito il giudizio di merito, sia con riguardo alle contestazioni sulla violazione del principio di buona fede, da parte del custode, per avere tardivamente presentato la richiesta di liquidazione.

Anche questo motivo è infondato, per ragioni in parte analoghe a quelle già esposte in relazione al terzo.

La rilevanza dei fatti storici di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame e’, infatti, da essa allegata in relazione a questioni che certamente non avrebbero potuto essere proposte con l’opposizione all’esecuzione, avendo riguardo al merito del provvedimento giudiziario posto a base del precetto opposto, questioni che potevano e dovevano, quindi, essere eventualmente avanzate con l’impugnazione di quel provvedimento.

Ne consegue che si tratta di fatti che in nessun caso potrebbero essere ritenuti decisivi ai fini del presente giudizio di opposizione all’esecuzione.

5. Con il sesto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474,133,134,135,57,152 c.p.c., nonché D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove il Tribunale ritiene che il decreto di liquidazione del custode giudiziario sia: a) titolo esecutivo contro la ricorrente M. FOOD s.r.l. b) titolo idoneo a procedere ad esecuzione forzata contro la ricorrente M. FOOD s.r.l.”.

La società ricorrente sostiene che il provvedimento di liquidazione del compenso del custode giudiziario non potrebbe avere valore di titolo esecutivo nei confronti delle parti del giudizio nell’ambito del quale è stato emesso, essendo la sua efficacia da ritenersi superata ed assorbita in virtù della pronuncia della sentenza che ha definito il merito di quel giudizio, specialmente trattandosi di giudizio di divisione endoesecutiva.

Il motivo è infondato.

Si premette che va senz’altro data continuità al principio di diritto, già ripetutamente affermato da questa Corte, per cui i decreti con cui vengono liquidati i compensi in favore degli ausiliari del giudice non restano implicitamente assorbiti dalla regolamentazione delle spese di lite operata con la pronuncia che definisce il giudizio stesso ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente, sicché gli stessi, ove non siano espressamente oggetto di modifica con la sentenza, in sede di regolamento delle spese processuali, restano fermi e vincolanti anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014, Rv. 633222 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 10/10/2018, Rv. 650671 – 01). Tali principi devono ritenersi validi anche nel giudizio di divisione endoesecutiva (che resta comunque strutturalmente un giudizio ordinario di cognizione): anche in tal caso, infatti, l’ausiliario presta la sua opera nell’interesse di tutte le parti e, quindi, può rivolgersi alle stesse per ottenere il pagamento delle sue competenze, sia prima che dopo la pronuncia della sentenza definitiva, sulla base del provvedimento del giudice che ne ha disposto la liquidazione e che costituisce titolo esecutivo nei loro confronti, fermo restando che la definitiva attribuzione del carico delle spese processuali, nei rapporti tra le parti del giudizio, resterà regolato dalla sentenza, sulla base della quale potranno essere ottenute eventuali ripetizioni, sussistendone i presupposti (quindi anche in caso di attribuzione del relativo carico alla massa).

Fatta tale premessa, per ogni altro profilo implicato dalle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame, come già rilevato con riguardo ai precedenti motivi terzo e quinto, è sufficiente osservare che le contestazioni relative al contenuto del provvedimento di liquidazione e, quindi, anche ai presupposti per la sua emissione, non sono ammissibili nel giudizio di opposizione all’esecuzione, ma avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere con l’impugnazione del relativo decreto. 6. Con il settimo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287,134,135 c.p.c., art. 45 disp. att. c.p.c. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove il Tribunale invoca il procedimento di correzione della sentenza mediante l’integrazione del dispositivo”.

La società ricorrente contesta l’affermazione del tribunale, secondo il quale l’eventuale mancata indicazione, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito, della definitiva ripartizione delle spese di lite e, in particolare di quelle di custodia, avrebbe potuto essere oggetto di richiesta di integrazione, con il procedimento di correzione di errore materiale. Sostiene che un siffatto errore non sarebbe in realtà emendabile con la procedura di correzione.

Il motivo è inammissibile.

L’affermazione contestata non ha infatti alcun effettivo rilievo nell’economia del percorso argomentativo della decisione impugnata.

Anche a voler concordare con la ricorrente che non si tratti di una omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, avrebbe eventualmente dovuto essere proposta una diversa impugnazione.

In ogni caso, non è neanche adeguatamente chiarito, con la censura in esame, quale autonomo rilievo la questione possa avere in relazione all’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, che deve comunque affermarsi sussistente, sulla base di quanto esposto in relazione ai precedenti motivi di ricorso, indipendentemente dalla soluzione che possa avere la questione di diritto sollevata con il presente.

7. E’ accolto il quarto motivo del ricorso, che è rigettato per il resto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il quarto motivo del ricorso, che rigetta per il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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