LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 20119 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
Z.P., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Vincenzo Mauro, (C.F.: MTA VCN 66L02 H501V);
– ricorrente –
nei confronti di:
MONTI REAL ESTATE S.r.l. in liquidazione, (C.F.: *****), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, G.F. rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Vito Massari, (C.F.: MSS VTI 68E12 E8823);
– controricorrente –
AN. PI. S.r.l. in liquidazione, – H.C. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, C.E.
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Mauro Germani, (C.F.: GRM MRA 64S29 H5010);
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
nonché;
PENTA CREDIT IMMOBILIARE S.r.l., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
***** S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
FALLIMENTO ***** S.r.l., (C.F.: non indicato), in persona del Curatore Fallimentare;
***** S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
FALLIMENTO ***** S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del Curatore Fallimentare;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2821/2019, pubblicata in data 24 aprile 2019 (e che si assume notificata in data 2 maggio 2019);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 novembre 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
CREDIOP – Credito per le Imprese e Opere Pubbliche S.p.A., ha pignorato alcuni immobili di proprietà della ***** S.r.l., sulla base di un contratto di finanziamento ipotecario; alla relativa procedura esecutiva sono state riunite altre procedure promosse successivamente. Due degli immobili pignorati sono stati aggiudicati in favore della Monti Real Estate S.r.l., società che si era resa cessionaria del credito della procedente ed era in tale qualità intervenuta nel processo esecutivo; sono stati quindi emessi i relativi decreti di trasferimento. Successivamente, la società debitrice ha proposto, con ricorso al giudice dell’esecuzione, opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ottenendo la sospensione della procedura. Essendo poi intervenuto il fallimento della debitrice, l’esecuzione è stata dichiarata parzialmente improseguibile ed è stato infine ordinato all’aggiudicataria, che era stata in un primo tempo dispensata dal versamento del residuo prezzo di dell’aggiudicazione, in qualità di creditrice ipotecaria di primo grado, ai sensi dell’art. 585 c.p.c., comma 2, di provvedere immediatamente a tale versamento.
Il giudizio di merito relativo all’opposizione è stato instaurato, oltre che dalla debitrice ***** S.r.l., da Z.P. (socia nonché garante, per aver prestato fideiussione in favore della stessa), nonché da ***** S.p.A..
Tale giudizio è stato riunito ad un altro giudizio di cognizione, promosso dalle medesime parti attrici (***** S.r.l., Z.P. e ***** S.p.A.) nei confronti della Monti Real Estate S.r.l. e della Penta Credit Immobiliare S.r.l. (oltre che della curatela del fallimento della stessa ***** S.r.l.), per ottenere la dichiarazione di nullità, per simulazione assoluta, del contratto con il quale la Monti Real Estate S.r.l. aveva trasferito alla Penta Credit Immobiliare S.r.l. la proprietà degli immobili acquistati dalla procedura esecutiva, giudizio nel quale è intervenuta la AN. PI. S.r.l. – H.C., aderendo alle domande di parte attrice.
Il Tribunale di Roma ha accolto sia l’opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), sia la domanda di simulazione; ha revocato l’aggiudicazione in favore della Monti Real Estate S.r.l., per il mancato versamento del saldo del relativo prezzo, nonché i relativi decreti di trasferimento; ha dichiarato la nullità per simulazione del successivo atto di compravendita degli immobili in favore di Penta Credit Immobiliare S.r.l..
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha invece qualificato l’opposizione in concreto proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarandone l’inammissibilità; ha inoltre rigettato la domanda di accertamento della simulazione della compravendita degli immobili trasferiti in favore di Penta Credit Immobiliare S.r.l.. Ricorre la Z., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la Monti Real Estate S.r.l..
La AN. PI. S.r.l. – H.C. ha notificato atto denominato “Controricorso con ricorso incidentale ex artt. 371 c.p.c. e ss”, in cui, peraltro, si limita ad aderire al ricorso principale della Z..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso incidentale proposto da AN. PI. S.r.l. – H.C..
La ANPI S.r.l. – H.C. che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sarebbe intervenuta nel solo giudizio di accertamento della simulazione della vendita in favore di Penta Credit Immobiliare S.r.l., ha semplicemente dichiarato, nel suo “Controricorso con ricorso incidentale ex artt. 371 c.p.c. e ss”, di aderire al ricorso proposto dalla Z..
Tale ricorso incidentale, peraltro, è da ritenere inammissibile, difettando di una adeguata esposizione del fatto sostanziale e processuale, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che non consente neanche a questa Corte di valutare la sussistenza di un effettivo interesse giuridicamente rilevante della società ricorrente a partecipare al giudizio ed a proporre la presente impugnazione.
2. Ricorso principale proposto da Z.P.: legittimazione.
E’ pregiudiziale e assorbente la verifica della legittimazione della Z. a proporre la presente impugnazione.
2.1 Secondo quanto emerge dall’esposizione contenuta nel suo stesso ricorso, la ricorrente Z. non risulta essere proprietaria degli immobili pignorati e poi trasferiti con l’atto di vendita di cui è controversa l’eventuale simulazione; neanche risulta datrice di ipoteca: si tratta di una semplice socia e garante delle obbligazioni fatte valere in via esecutiva, per aver prestato fideiussione personale in favore della società debitrice, quest’ultima essendo l’unica proprietaria degli immobili pignorati e, quindi, l’unica debitrice esecutata.
Inoltre, la Z. non risulta aver partecipato al processo esecutivo a nessun titolo e non risulta avere proposto alcuna opposizione nel corso di quel processo, con ricorso al giudice dell’esecuzione: l’opposizione rivolta a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., di cui si dà atto nel ricorso, risulta proposta in data 10 marzo 2006 dalla sola società debitrice: ne consegue che la fase sommaria dell'(unica) opposizione avanzata con ricorso al giudice dell’esecuzione nel corso della procedura esecutiva si è svolta in contraddittorio tra le sole parti del processo esecutivo stesso (tra cui non vi è la Z., per quanto emerge dagli atti).
La Z. risulta invero avere instaurato, unitamente alla società debitrice ed alla ***** S.r.l. (la cui esatta posizione processuale non è neanche adeguatamente chiarita nel ricorso), la sola fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione.
D’altra parte, la Z. non avrebbe potuto ritenersi legittimata a proporre alcuna opposizione esecutiva, né ai sensi dell’art. 615 né ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non essendo parte del processo di esecuzione (e neanche ai sensi dell’art. 619 c.p.c., non vantando diritti sui beni pignorati incompatibili con il pignoramento, almeno per quanto risulta dagli atti).
2.2 La questione della legittimazione della Z. e, più precisamente, del suo interesse ad agire nel presente giudizio, almeno nella fase di merito, è stata in verità affrontata dal giudice di primo grado; questi si è peraltro limitato ad affermarla esistente sulla base del fatto che la stessa fosse socia della società debitrice esecutata e garante delle sue obbligazioni, osservando quindi che aveva interesse a partecipare al giudizio “anche alla luce dei principi desumibili dall’art. 2909 c.c.”, con decisione che non risulta censurata in appello.
Ritiene, peraltro, la Corte che tale decisione debba ritenersi circoscritta all’interesse dalla Z. relativo alle domande di accertamento della sussistenza/insussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e/o del contratto alla base di esso (oltre che, eventualmente, al rapporto di garanzia), non potendo di certo siffatta statuizione aver avuto riguardo allo specifico oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione, cioè alla domanda di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società procedente nei confronti della debitrice esecutata, con conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti di esecuzione e, tanto meno, ad una eventuale opposizione agli atti esecutivi.
La legittimazione a proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., spetta esclusivamente al debitore esecutato: non si può ritenere legittimato a proporre tale opposizione un semplice coobbligato sul piano personale, non esecutato e, tanto meno, il semplice socio della società (di capitali) assoggettata ad esecuzione, in quanto tale. Analogamente, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è un rimedio per far valere l’illegittimità degli atti del processo esecutivo che spetta alle parti dello stesso, nonché, eccezionalmente, ai soggetti i cui diritti vengano direttamente incisi da tali atti (come, ad esempio il terzo pignorato nell’espropriazione di crediti, ovvero l’aggiudicatario) ma non, ancora una volta, al mero garante personale o al socio della società (di capitali) debitrice esecutata.
Naturalmente, il fideiussore può certamente proporre, in un ordinario giudizio di cognizione, tutte le domande volte ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del debito principale garantito e, come è avvenuto nel caso di specie, potrebbe anche farlo nell’ambito di un processo nel quale siano proposte, da altri soggetti, delle opposizioni esecutive (determinando un cumulo di domande di diversa natura). Non può, però, in nessun caso ritenersi legittimato egli stesso ad avanzare l’opposizione all’esecuzione promossa sui beni del debitore principale garantito e, di certo, non ha alcun interesse a interloquire in merito alla sorte dei beni immobili di proprietà esclusiva di quest’ultimo eventualmente assoggettati ad esecuzione, potendo farlo esclusivamente in ordine all’esistenza del credito garantito.
Deve poi osservarsi che (già la sentenza di primo grado, ma comunque certamente) la sentenza impugnata non contiene alcuna decisione in merito all’esistenza del credito fatto valere in via esecutiva: essa statuisce esclusivamente in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione dei beni pignorati in favore della Monti Real Estate S.r.l. e dei relativi decreti di trasferimento, in conseguenza del mancato versamento del prezzo.
Ed è opportuno ulteriormente precisare, in proposito: a) che, con riguardo a tale ultima questione (cioè la mera legittimità dell’aggiudicazione), la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la stessa qualità o meno di creditrice dell’aggiudicataria non hanno in realtà alcun rilievo; b) che la stessa sussistenza o meno delle condizioni per l’applicazione dell’art. 585 c.p.c., comma 2, (cioè per la dispensa dal versamento diretto del prezzo da parte del creditore ipotecario aggiudicatario) non determina di per sé la nullità dell’aggiudicazione e, quindi, del decreto di trasferimento, ma solo dello specifico autonomo e distinto provvedimento che dispensa l’aggiudicatario da tale versamento (e che determina una sorta di atecnica compensazione tra le somme da versare a saldo del prezzo e quelle da ricevere in sede di distribuzione dello stesso); c) che tale autonomo provvedimento, nella specie, risulta peraltro di fatto revocato dallo stesso giudice dell’esecuzione, senza contestuale revoca dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento.
Si tratta, in ogni caso, di questioni che attengono esclusivamente alla sorte degli immobili pignorati, non alla sussistenza del credito garantito. Di questioni, quindi, in relazione alle quali la Z. non ha un concreto interesse ad agire che la legittimerebbe a proporre la presente impugnazione avverso la decisione della corte di appello sull’opposizione proposta dalla società debitrice e le cui statuizioni vertono esclusivamente sulle suddette questioni.
2.3 Anche a prescindere dalla insussistenza, in astratto, dell’interesse della Z., ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a partecipare al giudizio di opposizione di cui si discute nella presente sede e di cui è controversa l’esatta qualificazione (essendo discusso se si tratti di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come affermato dalla corte di appello, ovvero di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come sostiene la stessa Z.; è comunque pacifico trattarsi di una opposizione esecutiva), devono poi svolgersi le seguenti ulteriori considerazioni.
Ne’ il tribunale, né la corte di appello, hanno espressamente statuito in ordine alla proponibilità della domanda introduttiva dell’opposizione esecutiva in concreto avanzata nel giudizio di merito a cognizione piena, con riguardo al previo regolare svolgimento della preliminare e necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione. La questione è quindi tuttora rilevabile, anche di ufficio, da questa Corte, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.
Orbene, in primo luogo, per quanto è possibile evincere dall’esposizione del fatto processuale contenuta nel ricorso (che in verità presenta delle lacune, in proposito, le quali di per sé potrebbero far dubitare della sua conformità alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e 6), l’opposizione avanzata nel giudizio di merito a cognizione piena dalla stessa società debitrice esecutata non pare coincidere con quella in precedenza avanzata davanti al giudice dell’esecuzione.
Mentre nel ricorso al giudice dell’esecuzione parrebbe avanzata esclusivamente una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con riguardo alla sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della creditrice (in virtù della nullità del contratto di finanziamento), nonché con riguardo alla titolarità di un valido diritto di prelazione ipotecaria in capo alla stessa (in virtù della mancata annotazione nei RR.II. della cessione del credito sottostante), cioè questioni di per sé non attinenti alla validità dell’aggiudicazione dei beni pignorati, quanto meno se, come nella specie, proposte solo dopo l’emissione del decreto di trasferimento, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito risultano proposte (o, quanto meno, anche proposte) altre e diverse domande, relative alla validità dell’aggiudicazione e dei relativi decreti di trasferimento: domande che, per quanto appena chiarito, non potrebbero affatto – diversamente da quanto pare affermare la ricorrente – ritenersi direttamente comprese in quella originaria e neanche costituire conseguenze immediate, dirette e indefettibili dell’accoglimento della stessa (né la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, richiama adeguatamente il contenuto dell’originario ricorso in opposizione presentato al giudice dell’esecuzione, nella parte in cui fossero state eventualmente avanzate siffatte specifiche domande).
Queste ulteriori domande sono, poi, le uniche ad essere oggetto della sentenza pronunciata in grado di appello.
Ma le medesime, non essendo state precedentemente proposte con ricorso al giudice dell’esecuzione e non essendo state precedute dalla necessaria fase sommaria da svolgersi nell’ambito del processo esecutivo, devono ritenersi nuove e, come tali, inammissibilmente avanzate anche da parte della società debitrice esecutata (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 – 01; per l’inammissibilità, nelle opposizioni esecutive, di domande non proposte già nell’atto introduttivo della fase sommaria, cfr., in motivazione: Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 – 01, nonché Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01), cioè del soggetto certamente avente interesse e legittimazione ad avanzarle, in generale.
Di conseguenza, questa Corte ha, in relazione a dette domande, il potere/dovere di cassare senza rinvio, ove necessario, la relativa decisione impugnata, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perché le stesse non potevano essere proposte.
2.4 Anche, infine, volendo prescindere dall’ammissibilita ad alcune delle domande di merito a cognizione piena proposte dalla debitrice esecutata, per le ragioni appena esposte, non vi sono peraltro dubbi sul fatto che la Z. non abbia mai avanzato al giudice dell’esecuzione alcun ricorso in opposizione, né ai sensi dell’art. 615 c.p.c., né ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Di conseguenza, quanto meno le domande proposte dalla Z. in sede di merito, sono di certo da ritenere inammissibili, quali opposizioni esecutive, sia ai sensi dell’art. 615 che ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per il mancato svolgimento della fase sommaria.
La Z. può, al più, ritenersi dotata di legittimazione processuale, in sede di cognizione, con riguardo alla proposizione (avvenuta per la prima volta in questa occasione, da parte sua) delle domande aventi ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza del credito per il quale aveva prestato fideiussione, cioè domande diverse ed il cui oggetto non coincide (se non in parte, per la causa petendi) con quelle qualificabili come opposizioni esecutive, proponibili esclusivamente dalla debitrice esecutata o comunque dalle parti del processo esecutivo (e d’altronde, nella specie, proposte solo dalla società debitrice esecutata – almeno in parte – con il necessario preventivo ricorso al giudice dell’esecuzione e il necessario preventivo svolgimento della fase sommaria in sede esecutiva).
Ulteriore conseguenza di quanto appena esposto è che la Z. potrebbe ritenersi legittimata a proporre il ricorso per cassazione solo in relazione alle domande che aveva legittimamente e ammissibilmente proposto in sede di merito: ovviamente, infatti, per quelle che non ha mai proposto, come per quelle che sia stato accertato in questa sede (anche ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, come già visto) che non poteva proporre, la stessa non può ritenersi legittimata alla presente impugnazione.
Orbene, una volta stabilito che tale ammissibilità sussiste solo per le domande relative alla sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva (cioè alla validità del finanziamento concesso da Crediop S.p.A. alla ***** S.p.A., il cui credito è stato poi oggetto di varie cessioni) ed eventualmente per quelle relative alla relativa fideiussione prestata dalla Z., è agevole osservare che la corte di appello non si è in alcun modo pronunciata su tali domande e, comunque, che la stessa ricorrente Z. nessuna censura propone, in questa sede, con riguardo ad esse.
Nel ricorso, in realtà, la ricorrente contesta la qualificazione attribuita dalla corte di appello ad una opposizione esecutiva la cui decisione riguarda l’aggiudicazione dei beni pignorati e la legittimità dei relativi decreti di trasferimento: sostiene trattarsi di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, ma senza dubbio si tratta di una opposizione che (indipendentemente dalla suddetta qualificazione) ella stessa non era legittimata a proporre e, comunque, di certo non ha ammissibilmente proposto in sede di merito a cognizione piena.
2.5 Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione alla domanda di dichiarazione della nullità per simulazione della vendita dei beni immobili pignorati da parte dell’aggiudicataria Monti Real Estate S.r.l. in favore della società terza Penta Credit Immobiliare S.r.l..
Si tratta, infatti, di immobili che già in origine erano di proprietà esclusiva della ***** S.r.l., di cui quindi la Z. non è proprietaria, né lo era in precedenza, quando ha avuto inizio il processo esecutivo.
La Z., dunque, non è proprietaria degli immobili oggetto della vendita che si assume simulata, non lo è mai stata e neanche lo potrebbe diventare, se pure fosse accolta la domanda di simulazione. Ha solo prestato una garanzia personale per alcuni debiti della società (***** S.r.l.) che era in precedenza proprietaria di quegli immobili, ma non deduce di essere (e non e’) creditrice dell’alienante e, come tale pregiudicata dall’atto dispositivo; in verità neanche deduce di essere creditrice della precedente proprietaria, di cui è socia (ma si tratta di qualità alla quale, in sé, non può attribuirsi rilievo, trattandosi di società di capitali) e garante.
In ogni caso, se anche quale socia e garante della ***** S.r.l., avesse potuto vantare un interesse (almeno di fatto, se non giuridico, e comunque neanche specificamente e adeguatamente allegato) alle vicende degli immobili di tale società, si tratterebbe comunque di un interesse che potrebbe avere attualità e concretezza solo per l’ipotesi di accoglimento delle domande di revoca dei decreti di trasferimento emessi nel processo esecutivo, laddove cioè la predetta società potesse rientrare nella proprietà di quegli immobili.
Onde, una volta accertata l’inammissibilità dei ricorsi proposti relativamente alle opposizioni esecutive, non può residuare alcun dubbio sulla insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della Z. con riguardo alle questioni attinenti alla simulazione.
2.6 In definitiva, la Z. non può ritenersi legittimata sotto nessun aspetto – a proporre il presente ricorso per cassazione, il che ne implica la dichiarazione di inammissibilità senza che sia necessario valutare i singoli motivi posti a base di esso.
3. I singoli motivi del ricorso proposto da Z.P..
A fini di completezza espositiva, pare opportuno aggiungere che le censure di cui ai singoli motivi del ricorso della Z., anche a prescindere dalla sua legittimazione a proporre la presente impugnazione, non avrebbero potuto in nessun caso ritenersi fondate.
3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 616; 348 c.p.c.; art. 347 c.p.c., comma 1; artt. 165 e 166 c.p.c.)”.
Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla carenza di legittimazione della ricorrente, sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
La ricorrente sostiene che l’appello contro la decisione di primo grado (che aveva accolto le sue domande), proposto dalla Monti Real Estate S.r.l. e dalla Penta Credit Immobiliare S.r.l., avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, in quanto l’iscrizione a ruolo della causa non era avvenuta nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., da intendersi dimezzato ai sensi dell’art. 616 c.p.c..
Il ricorso non contiene, peraltro, argomentazioni idonee a indurre a rivedere l’indirizzo di questa Corte, secondo cui “nell’ambito di tutte le cosiddette “opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, Rv. 662024 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 – 01), principio valido anche per il grado di appello e al quale la Corte intende dare piena continuità. Si tratta di indirizzo ormai consolidato (dopo alcune iniziali oscillazioni, di cui le più recenti pronunce si sono fatte compiutamente carico, superandone i presupposti e gli sviluppi argomentativi), di modo che non sussistono i presupposti per ritenere sullo stesso esistente attualmente un sincronico contrasto interpretativo e, quindi, per rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa stessa Corte, come richiede la ricorrente.
3.2 Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discusione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 615 e 617 c.p.c.)”.
La ricorrente deduce che la corte di appello, nel dichiarare inammissibile la propria opposizione, non avrebbe preso in esame il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, che era stata proposta una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla carenza di legittimazione della ricorrente, sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, ancor prima che infondato.
3.2.1 In primo luogo, l’omesso esame riguarda una questione di diritto e non un fatto fenomenico, quindi, esula dall’ambito che la giurisprudenza di legittimità ha individuato per questo tipo di vizio dopo la novella del 2012 (per tutte, v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Ad ogni modo, neppure può dirsi che sia stato omesso l’esame della specifica questione: essa risulta in realtà espressamente presa in considerazione dalla corte di appello, avendo questa operato una espressa qualificazione della domanda proposta (tendente dichiaratamente ad ottenere la revoca dell’aggiudicazione e dei decreti di trasferimento degli immobili pignorati in favore della Real Estate S.r.l.) in termini di opposizione agli atti esecutivi ed avendone, di conseguenza, dichiarata l’inammissibilità proprio sulla base del fatto che, a tal fine, avrebbe dovuto essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. mentre era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; ha aggiunto che, quale opposizione agli atti esecutivi, essa doveva comunque ritenersi tardiva.
3.2.2 Anche a voler diversamente qualificare la censura, essa non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
3.2.2.1 Si deve premettere che, come è noto, oggetto dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. è la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore che agisce o minaccia di agire in via esecutiva (ovvero la pignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazione, questione nella specie non ricorrente), mentre oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è la regolarità formale degli atti esecutivi (o preesecutivi), ivi inclusi i provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
L’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., di regola, determina automaticamente la dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti del processo esecutivo posti in essere dal creditore opposto che non aveva diritto di procedere in via esecutiva.
L’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. determina invece, di regola, la dichiarazione di inefficacia dei soli atti di esecuzione o provvedimenti impugnati, nonché di quelli direttamente conseguenziali agli stessi e/o da essi dipendenti.
A tali regole vi sono, purtuttavia, talune eccezioni, sia nell’ipotesi di intervento di altri creditori muniti di titolo (ipotesi che nella specie non viene in rilievo), sia nell’ipotesi in cui, prima dell’accoglimento (e, a maggior ragione, della stessa proposizione) dell’opposizione vi sia stata l’aggiudicazione dei beni pignorati (e, a maggior ragione laddove sia stato addirittura emesso il decreto di trasferimento), a tutela dell’aggiudicatario.
In tutte le ipotesi in cui l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. o della stessa opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. non comporta di per sé, direttamente e pacificamente, la espressa dichiarazione di inefficacia di alcuni degli atti del processo esecutivo, sarà il giudice dell’esecuzione a dover stabilire a quali atti comunque si estenda la suddetta inefficacia, disponendone, ove occorra e sia possibile, la rinnovazione: i relativi provvedimenti del giudice dell’esecuzione saranno in tal caso contestabili dalle parti del processo esecutivo esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
3.2.2.2 Sulla base di queste premesse generali, va esaminata la situazione determinatasi nel processo per cui è causa.
Dopo l’aggiudicazione dei beni pignorati in favore della Monti Real Estate S.r.l. (società intervenuta nell’esecuzione quale cessionaria del credito fatto valere dall’originaria creditrice procedente che aveva eseguito il pignoramento), all’aggiudicataria è stata concessa, quale creditrice ipotecaria, la facoltà di cui all’art. 585 c.p.c., comma 2, e, all’esito, sono stati emessi i relativi decreti di trasferimento.
Solo successivamente, la società debitrice esecutata ha proposto una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando la validità del contratto di finanziamento posto a base dell’esecuzione, la sussistenza del relativo credito e la stessa validità del trasferimento del privilegio ipotecario in favore della cessionaria di detto credito, divenuta aggiudicataria.
Nel ricorso non è richiamato in modo più specifico il contenuto di tale atto di opposizione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come si è già chiarito.
E’ peraltro sufficiente osservare, in proposito, che certamente si tratta di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come deduce la stessa ricorrente.
Altrettanto certamente, peraltro, deve affermarsi che non si tratta (almeno per quel che emerge dalle sue stesse difese) di una opposizione all’esecuzione il cui accoglimento comporti automaticamente l’inefficacia dell’aggiudicazione dei beni pignorati già disposta e, a maggior ragione, dei relativi decreti di trasferimento.
In ogni caso, sia con riguardo alla contestazione della qualità di creditrice (e, quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata) della Monti Real Estate S.r.l., sia con riguardo alla questione della facoltà ad essa concessa di non versare direttamente il prezzo di aggiudicazione, di fatto, la materia del contendere risulta cessata: già prima dell’introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’originaria opposizione all’esecuzione avanzata dalla debitrice, il giudice dell’esecuzione – secondo quanto riferisce la stessa ricorrente – aveva, infatti, egli stesso provveduto, disponendo l’immediato versamento del prezzo residuo da parte dell’aggiudicataria e, quindi, implicitamente ma inequivocabilmente, confermando al tempo steso l’aggiudicazione in suo favore; tale provvedimento non risulta contestato con un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (che avrebbe dovuto essere, come è ovvio, necessariamente successivo al provvedimento stesso) proposto nell’ambito del processo di esecuzione.
Solo dopo la pronunzia di tale provvedimento risulta, poi, promossa la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione all’esecuzione, cioè quello anteriormente proposto, con il ricorso del marzo 2006 al giudice dell’esecuzione.
Secondo quanto riferisce la ricorrente, con il relativo atto introduttivo sarebbe stata altresì richiesta la revoca dell’aggiudicazione, nonché la revoca dei decreti di trasferimento per il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione: tale ultima domanda sarebbe in definitiva quella accolta dal tribunale.
Deve ribadirsi, in proposito, che, in base al già richiamato indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità (cfr. le già richiamate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 01), la fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi relativi alle opposizioni esecutive non è proponibile, in mancanza del regolare svolgimento della preliminare e necessaria fase a cognizione sommaria e, nella fase di merito, non sono quindi ammesse domande nuove e/o diverse da quelle già proposte nella fase sommaria, con il ricorso al giudice dell’esecuzione. Inoltre, non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo della fase sommaria (anche su questo punto, cfr., in motivazione, le già richiamate Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01).
Ne consegue che, nella specie, ammissibile oggetto del giudizio di merito a cognizione piena introdotto davanti al Tribunale di Roma avrebbero potuto ritenersi solo le questioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, non quelle relative alla regolarità di tutti i conseguenti atti del processo di esecuzione.
In particolare, non avrebbero potuto ritenersi validamente proposte, in sede di cognizione, in quanto non precedute dalla necessaria fase sommaria, le domande di revoca dell’aggiudicazione dei beni pignorati né quelle di revoca dei successivi decreti di trasferimento, specie in conseguenza del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione (cioè in conseguenza del mancato rispetto di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che, oltre a presupporre la validità dell’aggiudicazione, risulta emesso addirittura in epoca successiva a quella di deposito dell’originario ricorso in opposizione all’esecuzione), ciò indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’art. 615 o dell’art. 617 c.p.c..
3.2.2.3 Deve poi considerarsi, ancora una volta, che il tribunale non risulta avere neanche esaminato nel merito le questioni poste a base dell’originaria opposizione all’esecuzione in relazione al credito fatto valere con il pignoramento: da una parte, infatti, era frattanto stato dichiarato il fallimento della debitrice esecutata e, dall’altra parte, l’atto di trasferimento della titolarità del credito per cui si procedeva in favore della Monti Real Estate S.r.l. era stato risolto con effetti retroattivi, onde la precedente titolare aveva proposto regolare domanda di ammissione al passivo del fallimento (ottenendone l’accoglimento).
Con riguardo alle questioni relative alla sussistenza del credito, il tribunale si è limitato, dunque, sostanzialmente a dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.
Le altre questioni esaminate dal tribunale, di certo non possono ritenersi oggetto dell’originario ricorso in opposizione all’esecuzione del marzo 2006. Esse costituiscono in realtà questioni effettivamente qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come ritenuto dalla corte di appello, avendo ad oggetto la regolarità di ulteriori atti di esecuzione. Le relative domande, oltre ad essere state tardivamente proposte, come rilevato dai giudici di secondo grado, erano da ritenersi comunque inammissibili anche perché mai anteriormente proposte con ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, per non essere state precedute dalla necessaria fase sommaria davanti a quest’ultimo (in tal senso va quindi, per quanto occorra, corretta e/o integrata la motivazione della decisione impugnata, che resta ferma nel suo dispositivo finale).
In particolare, la questione della validità in sé dell’originaria aggiudicazione (e dei conseguenti decreti di trasferimento), avrebbe dovuto essere eventualmente proposta con opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla data in cui era stata disposta (cioè nell’ottobre 2005, come riferito nello stesso ricorso). Tale questione non risulta mai specificamente nemmeno proposta, tanto meno tempestivamente, in quanto in un primo tempo la società debitrice esecutata si è limitata a contestare la concessione all’aggiudicataria della facoltà di cui all’art. 585 c.p.c., comma 2, senza quindi contestare l’aggiudicazione in sé (anzi implicitamente presupponendone la validità) e, persino dopo che il giudice dell’esecuzione aveva a sua volta implicitamente confermato tale aggiudicazione, disponendo il versamento immediato del prezzo, si è limitata a chiedere la decadenza dell’aggiudicataria per omesso versamento di detto prezzo (richiesta che, ancora una volta, presuppone la validità dell’aggiudicazione e, comunque, non può ritenersi compresa nell’opposizione all’esecuzione con cui si contesti il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore intervenuto che si sia anche reso aggiudicatario).
La domanda di declaratoria della decadenza dell’aggiudicatario (chiunque esso sia) per il mancato versamento del prezzo è certamente una domanda da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a prescindere dalle ragioni per cui il prezzo non sia stato versato; altrettanto certamente, poi, si tratta, nella specie, di una domanda che non poteva essere proposta in sede di instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecuzione in precedenza avanzata dalla debitrice esecutata, che aveva oggetto differente (e senza dubbio non esteso alla decadenza dell’aggiudicataria per mancato versamento del prezzo, essendo l’originario ricorso in opposizione anteriore allo stesso ordine di versamento del prezzo emesso dal giudice).
Va sottolineato, ancora una volta, che la questione della validità dell’aggiudicazione e dei decreti di trasferimento e la Questione della validità della concessione all’aggiudicataria della dispensa di cui all’art. 585 c.p.c., comma 2, costituiscono questioni diverse e autonome: anche in caso di esclusione del diritto dell’aggiudicatario alla dispensa dal versamento diretto del prezzo, ai sensi dell’art. 585 c.p.c., comma 2, non resta infatti caducata automaticamente l’aggiudicazione, in virtù della sua tendenziale stabilità (come affermata da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256 – 01), derivandone solo la necessità del versamento del relativo prezzo, come del resto risulta essere stato, almeno in un primo tempo, disposto nella specie dal giudice dell’esecuzione, con implicita conferma dell’aggiudicazione stessa (le parti controvertono sull’avvenuta successiva revoca del provvedimento in questione, ma non è questione direttamente rilevante ai fini del presente giudizio, confermando peraltro l’autonomia concettuale delle relative questioni).
3.2.2.4 E’, infine, appena il caso di osservare che la stessa questione della mancata annotazione presso i RR.II. del trasferimento del vincolo ipotecario ai sensi dell’art. 2843 c.c. viene affrontata dal giudice di primo grado solo come argomento ad abundantiam, per confermare l’esclusione della possibilità della predetta dispensa. Ma si tratta di una questione in realtà superata dall’espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione in proposito.
In nessun caso, comunque, il giudice del merito avrebbe potuto pronunciarsi su questioni non oggetto dell’originaria opposizione all’esecuzione avanzata dalla debitrice esecutata con il ricorso avanzato al giudice dell’esecuzione e, in particolare, sulla richiesta di decadenza dell’aggiudicataria per il mancato versamento del prezzo residuo della vendita, trattandosi di questioni da proporsi con opposizione agli atti esecutivi, nella specie non proposte tempestivamente e, comunque, non precedute dalla necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, come tali non ammissibili, come in definitiva correttamente statuito dal giudice di appello con il dispositivo della decisione impugnata: la cui motivazione va in definitiva semplicemente in tal senso corretta o integrata come più sopra indicato.
3.3 Con il terzo motivo si denunzia “Nullità della sentenza art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata difetterebbe di una effettiva motivazione, sia in relazione alla qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione, sia in relazione alla domanda di accertamento della simulazione dell’atto di vendita dei beni pignorati da parte dell’aggiudicataria.
Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla carenza di legittimazione della ricorrente, sarebbe comunque infondato.
Con riguardo ad entrambi i profili indicati, infatti, la decisione risulta sostenuta da una motivazione certamente non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
Per quanto riguarda la correttezza della predetta motivazione, poi, è sufficiente fare rinvio a quanto esposto con riguardo al precedente motivo di ricorso, per gli aspetti relativi al primo profilo, ed a quanto si esporrà con riguardo al successivo motivo di ricorso, per gli aspetti relativi al secondo profilo.
3.4 Con il quarto motivo si denunzia “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 22, conv. in L. n. 248 del 2006; nonché in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49)”.
Come già precisato, deve escludersi che alla Z. possa residuare un attuale e concreto interesse all’impugnazione del contratto di vendita degli immobili della ***** S.r.l., una volta definitivamente rigettate le opposizioni che avrebbero potuto quanto meno comportare un (provvisorio) ritorno di tali immobili in proprietà della società di cui è socia e garante.
In ogni caso, oltre alla radicale inammissibilità derivante dalla carenza di legittimazione della ricorrente, ben potrebbe rilevarsi l’inammissibilità del mezzo anche sotto altro profilo, prima ancora della sua infondatezza.
Secondo la ricorrente, la corte di appello, nell’escludere la simulazione del contratto di vendita impugnato, avrebbe illegittimamente omesso di considerare: che il prezzo della vendita era stato dichiarato ricevuto prima dell’atto e che, in realtà, lo sarebbe stato solo parzialmente; che nell’atto di vendita non erano indicate analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, in violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 22; che sarebbe stata altresì violata la normativa anti-riciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49.
E’ sufficiente osservare, in proposito, che la corte di appello ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto di trasferimento della proprietà dei beni pignorati ed aggiudicati a Monti Real Estate S.r.l., in favore di Penta Credit Immobiliare S.r.l., rilevando che gli elementi di prova forniti a sostegno della mera apparenza del contratto di compravendita non erano sufficienti a dimostrare l’assunto di parte attrice e che, anzi deponevano a favore della effettiva volontà dell’atto sia la circostanza che, unitamente a quelle oggetto dell’esecuzione forzata per cui è causa, fossero state contestualmente trasferite alla Penta Credit Immobiliare S.r.l. anche altre unità immobiliari, sia la circostanza che risultava pagato il relativo prezzo a mezzo di assegni ed erano stati altresì pagati al notaio rogante i non indifferenti oneri economici relativi all’operazione negoziale. Ha altresì chiarito le ragioni per cui non potevano ritenersi decisivi, in senso contrario, gli elementi dedotti a sostegno dell’assunto posto a base della domanda.
Si tratta di un accertamento di fatto conseguente alla prudente valutazione delle prove, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
Rispetto al suddetto accertamento di fatto, risultano inoltre del tutto generiche e, comunque, inconferenti le argomentazioni della ricorrente – peraltro incongruamente ed infondatamente formulate sotto il profilo della violazione di legge – in ordine all’avvenuto pagamento del prezzo della vendita in data anteriore all’atto (e solo parzialmente), così come quelle relative alla regolarità dei termini della relativa attribuzione patrimoniale, sotto il profilo fiscale e/o della normativa anti-riciclaggio, trattandosi di profili non direttamente attinenti ai requisiti del contratto e in ogni caso non decisivi ai fini dell’accertamento della sua eventuale simulazione.
4. Sono dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale, ad esso adesivo.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con solidale condanna delle ricorrenti (principale ed incidentale, in quanto adesiva) per la comunanza dell’interesse in causa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sia con riguardo al ricorso principale che a quello incidentale).
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale;
– condanna le società ricorrenti (sia principale che incidentale), in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte delle ricorrenti, sia principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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