Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41802 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37493/2019 R.G. proposto da:

GENERALI ITALIA, domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. CARROZZA GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

S.V., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza di data 25 giugno 2019 della Corte d’appello di Napoli;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

FATTI DI CAUSA

S.V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli R.G. e Ina Assitalia s.p.a. (poi Generali Italia s.p.a.) chiedendo la condanna al risarcimento del danno, cagionato da sinistro occorso su natante di proprietà del R., nella misura di Euro 200.000,00. Il Tribunale adito, disposta CTU, accolse la domanda nei limiti di Euro 15.398,40, di cui Euro 3.849,31 a titolo di danno morale calcolato su un terzo del danno, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata. Avverso detta sentenza propose appello lo S.. Con sentenza di data 25 giugno 2019 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, condannò il R. e Generali Italia al pagamento della complessiva somma di Euro 37.247,69, al lordo dell’importo già incassato, oltre interessi.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il danno, doveva essere liquidato sulla base del 9% di invalidità permanente riconosciuto dal CTU, in luogo del 7% stimato dal consulente dell’assicuratore, sulla base della diversa invalidità temporanea sempre riconosciuta dal CTU. Ai fini della liquidazione la corte fece applicazione delle tabelle elaborate dall’Osservatorio della giustizia civile di Milano. Aggiunse poi la corte territoriale, quanto al danno morale, che esso, ferma la spettanza nella misura di un terzo del danno biologico (e non nella misura della metà, come invocato dall’appellante), andava rideterminato in ragione dell’incremento dal 7% al 9% dell’invalidità permanente.

Ha proposto ricorso per cassazione Generali Italia s.p.a. sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente che per le lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danno deve essere liquidato sulla base della tabella prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e che sulla base di tale tabella spetta un importo inferiore di quello liquidato.

Il motivo è fondato. Prevede il testo vigente (applicabile anche ai giudizi pendenti all’entrata in vigore della legge di modifica della norma – cfr. Cass. n. 25274 del 2020 e n. 28990 del 2019) del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 nella parte che qui rileva, che “1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità;… 4. Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità….”.

Il giudice di merito, in relazione ad invalidità permanente pari al 9%, anziché fare applicazione della tabella prevista dalla legge, ha fatto applicazione della tabella elaborata dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano, violando la norma citata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente che in base all’art. 139, comma 3, il danno per sofferenza psico-fisica di particolare intensità può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto della somma liquidata in base alla tabella, sicché non poteva essere disposto l’aumento di un terzo. Aggiunge che lo S. non ha allegato specifici pregiudizi suscettibili di integrare il danno per sofferenza psico-fisica previsto dall’art. 139, comma 3.

Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa (pag. 5 del ricorso) ha precisato che la sentenza di primo grado aveva liquidato il danno biologico sulla base della tabella di legge ed aveva calcolato il danno morale sulla base di un terzo di quello biologico. Prevede il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, comma 3 applicabile ratione temporis, che “l’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Nonostante tale disposizione normativa il Tribunale fissò l’ammontare del danno morale nella misura di un terzo. Tale statuizione non fu impugnata con appello incidentale dalla società assicuratrice, la quale, in presenza del giudicato interno sul punto, non può quindi proporre l’odierna censura.

Il motivo è inammissibile anche quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto del danno morale, per la presenza di giudicato interno in mancanza della proposizione di appello incidentale da parte della società assicuratrice.

In forza della cassazione parziale della sentenza a seguito dell’accoglimento del primo motivo, per l’effetto di legge previsto dall’art. 336 c.p.c., comma 1, il giudice di merito dovrà effettuare tuttavia una nuova liquidazione del danno morale nel senso che l’importo sulla cui base operare l’aumento di un terzo deve essere quello riliquidato alla luce della tabella legislativa.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;

rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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