LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18437/2019 R.G. proposto da:
D.L., nato in *****, il *****, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Alpagotti, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore;
– intimato –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 6 maggio 2019, nel procedimento iscritto al n. r.g. 1703/2018;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
D.L., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il suo Paese perché bruciando delle sterpaglie aveva provocato un incendio incontrollato, estesosi ad un campo coltivato e così suscitando la reazione violenta del proprietario -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Treviso, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 6 maggio 2019, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, D.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre non ha spiegato difese il Ministero dell’interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, a differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale ha rettamente considerato, alla stregua dei criteri di valutazione indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, , la genericità, contraddittorietà e implausibilità delle dichiarazioni del ricorrente su elementi non secondari, fornendo puntuale motivazione al riguardo, estesa anche alla verifica della c.d. credibilità estrinseca, che ha escluso.
Siffatto accertamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
2. Con il secondo motivo rileva la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), poiché il tribunale ha omesso di riconoscere l’invocata protezione sussidiaria, nonostante i rischi e la situazione di instabilità nel paese di origine del richiedente.
2.1. Il motivo è inammissibile, considerato che il tribunale ha escluso la sussistenza nel paese di origine del ricorrente di una situazione di violenza indiscriminata come prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – alla stregua della nota interpretazione che di tale indicazione normativa adotta la giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con quella della C.G.U.E. -, facendo esteso e puntuale riferimento a molteplici fonti informative indicate nel provvedimento. Inapprezzabile, anche qui, si mostra la critica che il motivo di ricorso espone avverso tale compiuto accertamento di fatto.
3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, affermando in maniera contraddittoria che la documentazione prodotta non dimostrava il raggiungimento del livello sufficiente di integrazione sociale.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, mirano di nuovo a rimettere in discussione il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente che, come visto sopra, non si presta a censure di sorta.
Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).
4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021