Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41805 del 29/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17152/2020 R.G. proposto da:

A.S., nato in *****, il *****, rappresentato e difeso dall’avv. Noemi Nappi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nicolina Giuseppina Muccio, in Roma piazza San Salvatore in Campo 33;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il giorno 29 febbraio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 5395/2019;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

A.S., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di aver nuovamente abbandonato il proprio paese, dopo un rientro in pendenza di una prima domanda di protezione internazionale rigettata, nel timore di persecuzione per mano di reclutatori della Jihad, che avevano ucciso la moglie e malmenato il padre -, impugnò innanzi al Tribunale di Ancona la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 29 febbraio 2020, il tribunale, dopo aver proceduto alla audizione del richiedente, respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Ancona, A.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non credibile il suo racconto, nonostante egli avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).

Va evidenziato come il tribunale ha rettamente considerato, alla stregua dei criteri di valutazione indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, la genericità, contraddittorietà e implausibilità delle dichiarazioni del ricorrente su elementi non secondari, fornendo puntuale motivazione al riguardo, estesa anche alla verifica della c.d. credibilità estrinseca, che ha escluso – facendo riferimento a molteplici fonti informative indicate – con riguardo alla pretesa inattività della Polizia ***** nei confronti dei fenomeni terroristici. Inapprezzabili in questa sede di legittimità si palesano dunque le generiche considerazioni critiche che l’illustrazione del motivo espone avverso tali valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo rileva la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), poiché il tribunale ha omesso di riconoscere l’invocata protezione sussidiaria, nonostante i rischi e la situazione di instabilità nel paese di origine del richiedente.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il tribunale ha escluso la sussistenza nel Paese di origine del ricorrente di una situazione di violenza indiscriminata come prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – alla stregua della nota interpretazione che di tale indicazione normativa adotta la giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con quella della C.G.U.E. -, facendo esteso e puntuale riferimento a molteplici fonti informative indicate nel provvedimento. Non può quindi trovare ingresso in questa sede la critica che il motivo di ricorso espone avverso tale compiuto accertamento di fatto, facendo peraltro non utile riferimento ad una risalente pronuncia di un giudice di merito.

3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, facendo erroneo riferimento alla non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non considerando la gravità della situazione dell’area di provenienza.

3.1. Il motivo è inammissibile poiché il tribunale ha rettamente motivato, nella necessaria valutazione comparativa, il proprio convincimento in ordine alla insussistenza nella specie di una incolmabile sproporzione tra il contesto di vita del ricorrente in patria e l’esistenza del medesimo in Italia, esaminando tutti gli elementi di fatto disponibili, ivi compresa la situazione dell’area di provenienza, ed il motivo di ricorso non indica di quali altri fatti, che siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito, sarebbe stato omesso l’esame.

5. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dall L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472