LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7240/2015 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO DE RUVO, DANIELA ANZIANO, SAMUELA PISCHEDDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12293/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/12/2014 R.G.N. 19382/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza in data 19 dicembre 2014, il Tribunale di Roma ha rigettato le opposizioni agli atti esecutivi, svolte con distinti ricorsi, poi riuniti, dall’attuale ricorrente avverso il rigetto delle istanze di assegnazione delle somme oggetto di procedimento esecutivo per il pagamento, al patrocinatore, del rimborso delle spese generali;
2. per il Tribunale il credito, risultante da plurime procedure esecutive, benchè unitario era stato frazionato e tanto imponeva il rigetto in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 23726 del 2007;
3. avverso tale sentenza T.G. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4. come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte in fattispecie sovrapponibile al ricorso all’esame (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30754) e in altre recenti decisioni su ricorsi sovrapponibili (decisi all’Adunanza camerale dell’8 settembre 2020, in corso di pubblicazione), è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta della parziale riproduzione scannerizzata di atti, oltre che di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
5. la lettura dei motivi, con la tecnica della riproduzione scannerizzata di atti, non consente la piena comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all’esterno del ricorso, ovvero alla sentenza impugnata o al controricorso;
6. il ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio ricostruire, il contenuto dei motivi d’impugnazione, in quanto a questo scopo si dovrebbe, come detto, attingere aliunde;
7. il gravame non consente alla Corte, violando le già richiamate disposizioni del codice di rito, l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale (cfr. anche Cass., Sez. Un., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012; da ultimo, v, fra le tante, Cass. n. 33729 del 2019);
8. vale riaffermare che il requisito in parola consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. Cass. n. 21396 del 2018);
9. in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale e compiuta esposizione della soluzione accolta dai giudici di merito, nonchè, in questo distinto quadro, di una chiara illustrazione dell’errore pretesamente commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un chiaro ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere;
10. la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime un mero formalismo ma è preordinata all’osservanza della previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e come detto presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell’assistito, così come le questioni sottoposte all’attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti;
11. gli stessi motivi non sono idoneamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure astrattamente riassumibili senza l’ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per esaminare e decidere il ricorso se quest’ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione del processo e della motivazione fatta propria dalla sentenza impugnata, per poi distintamente muovere alla stessa una critica ragionata e ancorata alle censure articolate;
12. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
13. segue coerente la condanna alle spese del giudizio;
14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello0 per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021