LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9378/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– ricorrente –
contro
San Clemente S.r.l., e Azienda Agricola M.F. s.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avvocato Massimo Turchi e dall’avvocato prof. Alessandro Turchi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2435/2/16, depositata il 3 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 2435/2/16, depositata il 3 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto da San Clemente S.r.l., e da Azienda Agricola M.F. s.s., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dietro rideterminazione della base imponibile di un conferimento societario avente ad oggetto un appezzamento di terreno;
– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, – venendo in considerazione un conferimento di immobili eseguito in favore della San Clemente S.r.l. a liberazione della quota di partecipazione (del 50%) sottoscritta dalla Azienda Agricola M.F. s.s., l’imposta di registro relativa a detto conferimento era stata legittimamente calcolata sulla base imponibile costituita dal valore dei beni conferiti al netto del mutuo ipotecario accollato dalla conferitaria (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50);
2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
– la San Clemente S.r.l., e l’Azienda Agricola M.F. s.s., resistono con controricorso, illustrato con memorie.
CONSIDERATO
che:
1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione, e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50, ed agli artt. 1362 ss. c.c.; deduce, in sintesi, la ricorrente che, nella fattispecie, gli atti negoziali posti in essere, – costituiti dalla contrazione di un mutuo (dell’importo di Euro 2.000.000,00), garantito con iscrizione di ipoteca su di un complesso immobiliare, da parte della Azienda Agricola M.F. s.s., e dal successivo conferimento di detto complesso immobiliare nella neocostituita San Clemente S.r.l., a liberazione della quota sociale (del 50%) sottoscritta, con conseguente accollo del mutuo da parte della conferitaria, – dovevano ritenersi collegati, in chiave elusiva e, dunque, in funzione dell’abbattimento della base imponibile del conferimento che, difatti, era stata determinato deducendo dal valore del bene conferito (pari ad Euro 2.050.000,00) l’importo del mutuo oggetto di accollo da parte della conferitaria;
2. – il motivo è fondato e va accolto;
3. – per quanto le censure di parte ricorrente prospettino (anche) una sequenza negoziale ad effetti giuridici equivalenti ora ad una compravendita (così nel riprodotto avviso di liquidazione), ora ad una cessione di quote societarie (così nel motivo di ricorso), il fondamento della denunciata violazione di legge si correla ex se alla disciplina dei conferimenti societari di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50;
– va, del resto, rimarcato che la stessa gravata pronuncia fonda il suo decisum dando applicazione (esclusivamente) a quest’ultima disposizione, e che dallo stesso avviso di liquidazione emerge la (concorrente) prospettazione di un difetto di inerenza della passività (il mutuo ipotecario) al conferimento societario;
– l’autosufficienza della disciplina posta dalle disposizioni di cui all’art. 50, cit., rende, pertanto, eccedente ogni deduzione che involge il (pur) prospettato collegamento negoziale che, così, rimane inconcludente ai fini della definizione della lite contestata;
3.1 – tanto premesso, la Corte ha ripetutamente rilevato che la disposizione di cui all’art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell’ordinamento interno, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a), dispone nei seguenti termini: “L’imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali,…. sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento…”;
– si e’, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, – che deve essere determinata “in base a criteri obiettivi… (e) sul valore reale dell’attivo” (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet), – sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita una indiscriminata deduzione delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario;
3.2 – più specificamente, si è così affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell’inerenza all’oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un’ipoteca sull’immobile oggetto di conferimento, – che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente, – e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull’immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536);
4. – la gravata pronuncia, – che ha attribuito alla disposizione in esame una portata che prescinde dal requisito dell’inerenza del mutuo al conferimento societario, – va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021