LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5598/2014 proposto da:
MALUNI S.r.l., (già ITALIAN VENTO POWER CORPORATION s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Iannelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Emilio Faà Di Bruno n. 52;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/20/13 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 16/7/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1/12/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
Che:
1. Con avviso di liquidazione n. *****, notificato il 16.9.2010, l’Agenzia delle entrate riqualificava, del D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 20 e 51 due atti societari sottoposti a registrazione in trasferimento di ramo di azienda, appartenente alla società “Enerfera srl” alla “F.I.P. Investiment Project sas” per il tramite della società “Trinacria Eolica Srl”, all’uopo costituita, assumendo rilievo la circostanza che i due atti erano stati perfezionati nella stessa data (il 26 ottobre 2007) l’uno di seguito all’altro. In ragione di ciò l’Ufficio sottoponeva i suindicati atti all’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa come indicato dalle contribuenti.
2 Avverso tale avviso la MALUNI S.r.l. proponeva ricorso al cui esito la Commissione tributaria Regionale della Lombardia (CTR), con sentenza n. 144/20/13, depositata il 16/7/2013, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, in riforma della sentenza della CTP, rilevava che l’Ufficio aveva fatto buon governo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e correttamente qualificato gli atti sottoposti a tassazione come cessione di ramo di azienda e, per l’effetto, applicato l’imposta di registro in misura proporzionale.
3. La società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
2. Con il primo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.
La società contribuente rileva che alla luce del disposto di cui all’art. 20 cit., e indipendentemente dal voler attribuire a tale norma valore antielusivo, la riqualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria degli atti sottoposti a registrazione – come riconducibile ad un’unica operazione di cessione di ramo di azienda – non era corretta in quanto essi rispondevano alla reale causa perseguita dalle parti da individuarsi in una cessione di quote sociali.
La ricorrente contesta, poi, l’applicazione automatica dell’art. 20 cit., laddove nel caso di abuso del diritto, così come sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis – applicabile nel caso di specie anche per effetto del richiamo operato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis – deve valere la regola secondo cui l’Amministrazione è tenuta in tali ipotesi ad attivare un contraddittorio preventivo con il contribuente.
2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata in quanto, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha omesso di esaminare il fatto decisivo che nel caso di specie si era in presenza di una cessione di quote sociali pari al 65% e, dunque, non di una cessione di azienda.
3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10.
La ricorrente contesta la decisione della CTR nella parte in cui ha sottoposto gli atti oggetto di registrazione all’imposta proporzionale unica del 15%, la più alta per i diversi beni componenti il ramo di azienda, anziché applicare le diverse aliquote per essi previste.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento dei restanti.
4.1 La sentenza della CTR si fonda su di una interpretazione dell’art. 20 cit. che risulta in contrasto con quella fornita dalla Consulta n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 secondo cui, in tema di imposta di registro, oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati e con il principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 che, secondo la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, ne ha fornito l’interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 – è legittima l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata “ab intriseco”, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto” (Cass. n. 10688 del 22/04/2021 Rv. 661130 – 01). Ed invero, per effetto dell’art. 20 cit. resta ferma la legittimità dell’attività di riqualificazione per via interpretativa dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata “ab intrinseco”, senza l’utilizzazione di elementi ad esso estranei, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame. Diversamente, a diversi limiti, soggiace la potestà dell’Amministrazione finanziaria quando la riqualificazione è diretta a far valere il collegamento negoziale e, più in generale, qualunque forma di abuso del diritto ed elusione fiscale, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell’atto da registrare. L’azione accertatrice, in tali casi, si deve attuare mediante apposito e motivato atto impositivo, preceduto – a pena di nullità – da una richiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo termine, il tutto da svolgersi all’interno di uno specifico procedimento di garanzia; procedimento che non è stato seguito nella fattispecie in esame.
L’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate nel caso di specie risulta in palese contrasto con tali principi in quanto volto ad individuare la causa degli atti oggetto di imposizione dando rilievo al collegamento tra di essi per come si evince dalla motivazione dell’avviso stesso; collegamento che, sempre secondo l’assunto dell’Amministrazione, sarebbe prova di un intento elusivo posto in essere dalla contribuente e che, per come affermato dalle sentenze della Consulta sopra richiamate, è del tutto estraneo alla portata applicativa dell’art. 20 cit.. e per il quale l’Ufficio deve attivare il procedimento di cui all’art. 10-bis cit..
5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
6. Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate in ragione della evoluzione normativa e dei recenti indicati arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
PQM
La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;
Spese compensate.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021