LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14821/2014 proposto da:
FRATELLI D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fara Pipia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino in Roma, Via Val di Lanzo n. 79;
– ricorrente –
Contro
COMUNE di CAMPOFELICE DI ROCCELLA, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 557/24/14 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 19/2/2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1/12/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
Che:
1. Con avviso di accertamento n. 1248 dell’8.4.2010 il Comune di Campofelice di Roccella determinava l’imposta Ici dovuta dalla Fratelli D. S.r.l. per l’anno 2007 relativa ad un terreno edificabile.
2. Avverso tale avviso la contribuente proponeva ricorso deducendo l’insussistenza del presupposto di imposta in ragione del fatto che la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione urbanistica del terreno non era divenuta esecutiva rilevando, altresì, l’erroneità della determinazione del valore del terreno e del periodo di imposta.
3. La Commissione tributaria della Sicilia (CTR) con sentenza n. 557/24/14, depositata il 19.2.2014, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva rilevato che quest’ultima aveva ottenuto una concessione edilizia e comunicato l’inizio dei lavori risultando, poi, congrua la valutazione del terreno operato dall’Amministrazione.
4. La società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Comune di Campofelice di Roccella non si è costituito.
6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale chiedeva il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all’Amministrazione di accettare la domanda di definizione agevolata, con rinuncia al ricorso pendente innanzi a questa Corte, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3.
7. Con ordinanza interlocutoria del 17.1.2019, in accoglimento dell’istanza sopra indicata, veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo.
8. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3 avendo l’Agente della riscossione per la Regione Sicilia accettato la relativa istanza di definizione agevolato e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall’Amministrazione finanziaria. E’, pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021