LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17270/2020 R.G. proposto da:
A.E., nato in *****, il *****, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Vallini Vaccari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Verona, via Valpantena 28;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 14 maggio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 392/2019;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
A.E., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo Paese a seguito delle aggressioni subite da alcuni uomini assoldati dal suo datore di lavoro, che voleva essere risarcito per i danni subiti da un veicolo condotto dal richiedente -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 14 maggio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, A.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 avendo il tribunale erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo, contravvenendo al suo dovere di cooperazione.
2. Con il secondo motivo rileva la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 3 e art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché il tribunale ho omesso di motivare in ordine alla insussistenza delle condizioni per l’invocata protezione sussidiaria.
2.1. I due motivi, connessi per l’oggetto e perciò meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi inammissibili, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di mancanza della motivazione, mirano in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
E’ vero poi che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5. Tuttavia nella specie il tribunale ha, con motivazione chiara e rispettosa dei suddetti criteri di legge, spiegato, da un lato, la mancanza di specificità nelle dichiarazioni del richiedente (art. 3, comma 5, lett. a), di plausibilità delle stesse (art. 3, comma 5, lett. b) in relazione al concreto rischio di ulteriori aggressioni nonostante il lasso di tempo di circa un anno tra i fatti e l’espatrio, ed evidenziato anche (alla stregua dell’art. 3, comma 5, lett. b) la mancanza di idonea motivazione in ordine all’omesso deposito di documentazione medica relativa ai ricoveri ospedalieri in ***** (che avrebbe consentito di chiarire la causa delle lesioni documentate solo in Italia). Il complesso di tali elementi ben può dunque giustificare, alla luce dei criteri di legge richiamati, la valutazione in fatto circa la inutilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni del richiedente.
2.2. Va soggiunto che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. 10/03/2021, n. 6738; Cass. 04/11/2020, n. 24575; Cass. 11/08/2020, n. 16925).
3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, avendo il giudice di merito fondato la sua decisione su fonti non aggiornate.
3.1. il motivo è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha reso note le COI (Country of Origin Information) consultate, mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, ed il ricorrente si è limitato a denunciare che si tratterebbe di COI ferme al 2017 – così implicitamente affermando un astratto limite di utilizzo che le norme richiamate non prescrivono, senza censurare l’accertamento di fatto, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mediante l’omesso esame di informazioni più recenti di segno contrario o diverso.
4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 4 della dir. 2011/95/UE, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, dell’art. 10 della dir. 2013/32/UE, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,27 e 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e art. 19, comma 1, nonché dell’art. 2 Cost., avendo il tribunale erroneamente negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
5. Con il quinto mezzo eccepisce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di prime cure ha omesso di valutare il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo.
5.1. I due motivi, connessi e pertanto meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi inammissibili, in quanto tesi a sollecitare una revisione delle motivate valutazioni espresse dal tribunale in ordine alla inidoneità delle circostanze allegate a giustificare, nella necessaria valutazione comparativa tra la situazione nel Paese di origine (ove il ricorrente svolgeva attività lavorativa) e quella in Italia, il riconoscimento della misura richiesta.
6. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021