Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41851 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21692/2020 R.G. proposto da:

O.S., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Ippolito D’Avino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Venezia, San Polo 2988;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 17 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 6335/2018;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

O.S., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di avere ucciso un uomo agendo per legittima difesa, temendo tuttavia, nel caso in cui fosse rientrato in patria, di essere ucciso dai familiari del morto e di essere ingiustamente arrestato -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con decreto depositato il giorno 17 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né della protezione sussidiaria e neppure del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, O.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 17, lett. b), dir. 2011/95/UE, nonché del D.Lgs. n. 3 del, art. 16, lett. b), D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il richiedente asilo avesse commesso un reato grave, ostativo alla concessione della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo rileva la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il giudice di merito ha omesso di spiegare le ragioni che inducevano a ritenere non credibile il racconto del richiedente.

3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il tribunale omesso di operare il giudizio comparativo necessario per valutare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. I primi due motivi, connessi per l’oggetto, sono fondati nei limiti di cui si dirà, restando assorbito l’esame del terzo.

E’ noto che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto, in una valutazione complessiva, “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (tra le tante, Cass. 09/07/2020, n. 14674).

3.2. Nella vicenda all’esame del Collegio, invece, il giudice di merito, dopo avere affermato che il racconto del richiedente, incentrato sull’avvenuta uccisione di un uomo da parte dell’istante descritta come scriminata dall’avere agito per legittima difesa – e sul conseguente timore, in caso di rientro in patria, di essere ucciso dai familiari dell’uomo di cui aveva provocato la morte e di essere arrestato, non si prestava “ad apprezzamenti di incoerenza”, ha poi sostenuto senza alcuna apprezzabile spiegazione che il narrato “non appare cristallino”, giungendo poi apoditticamente ad affermare che andava esclusa senz’altro la credibilità di tale fatto.

Inoltre il tribunale ha ritenuto inapprezzabile il timore del richiedente di essere arrestato basandosi non utilmente sulla sola mancanza di prova documentale dell’essere il predetto ricercato, ed affermando erroneamente che egli non avrebbe ribadito tale timore nel corso della audizione giudiziale (cfr. verbale udienza trascritto in ricorso ed allegato allo stesso).

3.3. Dette statuizioni non appaiono rispettose delle disposizioni di legge richiamate, avendo il tribunale, per un verso, omesso qualsivoglia accertamento sull’esistenza della dedotta scriminante della legittima difesa (così fra l’altro pervenendo ad escludere il riconoscimento della protezione sussidiaria falsamente applicando la causa di esclusione di cui alle norme richiamate) e, per altro verso, travisato le dichiarazioni dal richiedente, riportate in verbale, circa il rischio di essere ingiustamente arrestato una volta rientrato in patria. Sicché il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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