LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21726/2020 R.G. proposto da:
O.B., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Tartini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Barberio, in Roma via del Casale Strozzi 31;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 28 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 10666/2018;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
Lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
O.B., cittadina ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva prima dichiarato di essere sfuggita ad un sacrificio umano aiutata dal padre che era stato ucciso per questo motivo e, successivamente, di avere contratto un debito per assicurarsi il viaggio in Europa accettando di prostituirsi per ripagarlo -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza, che aveva negato alla richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 28 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, O.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e il secondo motivo deduce la ricorrente la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, n. 9), del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, nonché la nullità del provvedimento avendo omesso il tribunale di assumere informazioni sul fenomeno della tratta in *****.
2. Con il terzo motivo assume la nullità del decreto impugnato, avendo affermato in maniera incomprensibile che la richiedente era stata reticente sulle violenze subite durante l’audizione davanti alla commissione territoriale.
3. Con il quarto e quinto motivo afferma di nuovo la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, n. 9), del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, , nonché la nullità del provvedimento 17, lett. b), dir. 2011/95/UE, nonché del D.Lgs. n. 3 del, art. 16, lett. b), D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, avendo il tribunale violato il dovere di cooperazione istruttoria.
4. Con il sesto motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis e art. 35-bis, n. 9), del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non credibile il racconto della richiedente.
5. Con il settimo e ottavo motivo rileva la nullità del provvedimento impugnato, nonché la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il tribunale omesso di operare il giudizio comparativo necessario al fine di valutare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
6. Il sesto motivo è fondato, restando assorbito l’esame dei restanti mezzi.
E’ noto che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto, in una valutazione complessiva, “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (tra le tante, Cass. 09/07/2020, n. 14674).
6.1. Nella vicenda all’esame del Collegio, invece, il giudice di merito ha posto l’accento su una non ben definita reticenza della richiedente, enfatizzando la circostanza che la stessa abbia mutato nel corso del procedimento la versione dei fatti, oppure che abbia presentato querela in prossimità dell’audizione in giudizio, senza tuttavia indagare sulle effettive ragioni della sua iniziale ritrosia e sulla sua reale situazione personale, anche attuale.
Ne’ il tribunale ha dato conto del contenuto dell’esame della ricorrente condotto presso il centro specializzato NA.VE, dal quale erano comunque emerse talune ragioni che avrebbero spinto la richiedente a mentire davanti alla commissione territoriale (la paura di essere rimpatriata e il precedente giuramento del silenzio), omettendo quindi qualsivoglia necessario approfondimento sul tema alla luce delle fonti di informazione disponibili.
6.2. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il sesto motivo del ricorso, assorbiti i restanti. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021