LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22025/2020 R.G. proposto da:
S.V., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli via G. Porzio, centro direzionale, is. F12, int. 23-24;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 15 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 11223/2018;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
S.V., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese in quanto dei banditi su incarico dello zio paterno avevano tentato di ucciderlo, giungendo poi in Libia dove veniva arrestato non avendo pagato il prezzo del viaggio -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 15 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, S.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, avendo il giudice di merito errato nel non tenere conto, valutando l’insussistenza di persecuzioni e di rischi di danno grave per il richiedente, delle Country of Origin Information (COI) allegate dal richiedente asilo.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, per un verso, si palesa manifestamente generico e, per altro verso, non considera il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, una volta esclusa – come nella specie ha motivatamente statuito il giudice di merito ricevendo sul punto solo inammissibili critiche generiche di merito nella illustrazione del motivo di ricorso- la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (cfr.ex multis: Cass.n. 24575/2020; n. 16925/2020; n. 16925/2018).
2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il tribunale erroneamente negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
2.1. Il motivo è inammissibile, poiché il tribunale ha rettamente motivato, nella necessaria valutazione comparativa, il proprio convincimento in ordine alla insussistenza nella specie di una incolmabile sproporzione tra il contesto di vita del ricorrente in patria e l’esistenza del medesimo in Italia, esaminando tutti gli elementi di fatto disponibili, ivi compresa la situazione dell’area di provenienza, ed il motivo di ricorso non indica di quali altri fatti, che siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito, sarebbe stato omesso l’esame.
3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, considerato che il giudice di merito non ha attivato i doveri di cooperazione istruttoria ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), e della protezione umanitaria.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto, da un lato, fa riferimento, ai fini della protezione umanitaria, a circostanze (emergenza sanitaria) che non risultano allegate nel giudizio di merito, come era onere del ricorrente; dall’altro, considerato che la protezione sussidiaria per violenza indiscriminata nella zona di provenienza è stata negata nella specie avendo il giudice di merito escluso tale situazione di fatto sulla base delle COI (Country of Origin Information) consultate, rettamente indicate nel loro contenuto, data di risalenza ed ente promanante, il motivo di ricorso si limita a richiamare informazioni riguardanti criticità varie che non integrano la situazione di violenza indiscriminata prevista dalla norma richiamata, nella nota interpretazione giurisprudenziale consolidata.
4. Con il quarto motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il tribunale ha omesso di prendere in esame gli elementi di fatto che giustificavano la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
4.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto, non indicando specificamente quali fatti materiali allegati nel giudizio di merito non siano stati esaminati, mira, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, a rimettere in discussione la valutazione in fatto, spettante al tribunale, circa l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità del richiedente.
Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).
5. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021