LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22515/2020 R.G. proposto da:
D.A., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Villanova, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Treviso via Nicolò Franco 8;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 15 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 11173/2018;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
D.A., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il suo paese perché bruciando delle sterpaglie aveva provocato un incendio incontrollato, estesosi ai campi coltivati dai proprietari vicini, temendone quindi la reazione -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Padova, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 15 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, D.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo deduce il ricorrente l’illegittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, per contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2, art. 77 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, invocando la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
1.1. Entrambe le questioni di costituzionalità, prima ancora che manifestamente infondate, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione (Cass. S.U. 13/11/2019, n. 29459); e nel caso che ci occupa la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno risulta avanzata pacificamente prima dell’entrata in vigore del detto decreto-legge.
2. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 111 Cost., avendo il giudice designato per l’audizione del richiedente violato il principio del contraddittorio.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per genericità, perché non individua neppure quale norma sarebbe stata violata dal tribunale durante l’audizione del richiedente pacificamente avvenuta in udienza, limitandosi ad invocare genericamente una “violazione del contraddittorio” deducendo – senza peraltro alcun riscontro, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – che il giudice si sarebbe limitato a chiedere la conferma delle dichiarazioni rese al richiedente.
3. Con il quarto motivo assume la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e art. 14, lett. c), e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 avendo il giudice di merito errato nell’escludere, per un verso, una situazione di violenza indiscriminata nel territorio di origine, e per altro verso la vulnerabilità del richiedente asilo.
3.1. Il motivo è palesemente inammissibile in quanto, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476). La sua illustrazione, invero, si limita a generiche critiche di merito che, per un verso, confondono la situazione di violenza indiscriminata cui fa riferimento il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) (che il giudice di merito ha rettamente escluso sulla base delle COI puntualmente indicate) con varie criticità riguardanti la mancanza di adeguate garanzie costituzionali circa la libertà personale. Per altro verso, lamenta altrettanto genericamente il mancato approfondimento istruttorio officioso da parte del giudice di merito senza indicare quali altri ragioni di vulnerabilità, diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori in modo ritenuto inattendibile, siano state allegate al giudice di merito e da lui non approfondite (cfr. Cass. 24/12/2020, n. 29624).
5. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021