Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41856 del 29/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36198/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Luca Segalla, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 8879/2019 depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. M.A., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva partecipato alle manifestazioni di protesta dell'***** organizzate insieme ai suoi colleghi, guidatori di taxi, a causa dell’aumento dei prezzi della benzina. Nel corso di una di queste manifestazioni aveva dato fuoco ad una vettura della polizia, ed aveva provocato il blocco delle strade e l’incendio di parecchie macchine. Veniva quindi identificato e convocato dalla polizia: temendo di essere arrestato aveva deciso di allontanarsi.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 la violazione dell’art. 118 Disp. Att. e art. 132 c.p.c., comma 2 per nullità della motivazione e del procedimento, anche in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 10 ed 11 e art. 16 Dir. 32/2013 UE, per aver il Tribunale delegato un giudice onorario per il suo esame, con ciò riducendo la necessaria percezione degli elementi essenziali del racconto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio secondo il quale “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (cfr. Cass. 5425/2021).

1.3. Prendendo le mosse dal principio sopra riportato, la critica fondata su un argomento disatteso dal Tribunale – risulta inconducente, in quanto denuncia la carenza intrinseca ed estrinseca della motivazione, non confrontandosi con le contraddizioni specificamente rilevate dal primo giudice e valutate con motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, in quanto tale insindacabile in questa sede nella quale viene prospettata soltanto una inammissibile richiesta di rivalutazione cli questioni di merito.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente con violazione dei criteri legali di valutazione della prova.

2.1. La censura è inammissibile perché maschera una richiesta di rivalutazione di merito, a fronte di una motivazione del Tribunale fondata sui criteri osservanti il paradigma interpretativo predicato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5: infatti, sono stati tanto singolarmente, quanto (e soprattutto) complessivamente vagliate dal Tribunale le contraddizioni e le lacune del racconto, così che non appare fondata la censura volta a contestare la omessa valutazione di fatti narrati in sede di audizione, ovvero la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, dettato anche in tema di obblighi di informazione relative al paese di origine da acquisire ex officio qualora, in mancanza di prove, tali informazioni si rendano necessarie per una complessiva valutazione di coerenza della narrazione.

2.2. Non ricorre, nella specie, alcun vizio di scomposizione atomistica del racconto, né un’analisi di singole circostanze isolate dal contesto e condotta in modo del tutto avulso rispetto alla struttura complessiva dei narrato.

2.3. Attraverso le odierne censure, pertanto, il ricorrente altro non prospetta se non una rilettura ne merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in una dimensione solo astrattamente critica, come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo per converso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, che si dipana in termini lineari e coerenti, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di sufficiente ragionevolezza.

3. Con il terzo motivo, ii ricorrente deduce motivazione apparente ed inesistente con violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova, con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente.

3.1. Lamenta l’erronea valutazione dei presupposti dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. Infatti, in relazione alla domanda relativa al riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), la censura risulta inconducente in ragione delle argomentazioni spese sulla credibilità del racconto, la cui valutazione risulta incensurabile in questa sede e, dunque, definitiva: in ragione di ciò, poiché la inattendibilità dei fatti narrati preclude la valutazione degli altri presupposti della fattispecie, la censura risulta inconducente.

3.4. Quanto al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) poi, il motivo si contrappone alla motivazione resa senza considerare che la fattispecie invocata è stata valutata dal Tribunale alla luce di C.O.I. attendibili ed aggiornate (alcune al 2019: cfr pag. 9 del decreto impugnato) sulle condizioni di stabilità del paese di origine, dalle quali è emersa l’insussistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria.

4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, motivazione apparente e violazione dell’art. 5, comma 6 TUI con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: deduce che non era stata considerata la sua vulnerabilità in relazione alle sue condizioni di vita, né la sproporzione esistente fra il tenore di vita condotto in Italia e quello che avrebbe dovuto affrontare in seguito al rimpatrio.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La motivazione resa dal Tribunale in relazione alla domanda di protezione umanitaria, risulta infatti ben al di sopra della sufficienza costituzionale in quanto ha esaminato compiutamente tutti i documenti prodotti dal ricorrente al fine di provare la sua integrazione (cfr. pag. 10 del decreto) e ha ugualmente valutato l’assenza di qualsiasi allegazione relativa a indici di vulnerabilità.

4.3. Ha pure precisato che le sue condizioni psicofisiche inizialmente riscontrate, e sottoposte a valutazione da parte di un perito medico, non lasciavano emergere profili di vulnerabilità in quanto il disagio psicologico era sceso al di sotto di una soglia clinicamente significativa. (cfr. pag. 12).

4.4. Il tribunale, in sostanza, ha valutato l’assenza di elementi dai quali potesse giungersi, in termini comparativi, ad affermare che il rimpatrio nel paese di origine avrebbe potuto determinare il rischio di una violazione dei diritti fondamentali.

4.5. A fronte di ciò, il ricorrente non ha contrapposto alcun elemento idoneo a consentire a questa Corte di apprezzare l’errore in cui in tesi sarebbe incorso il giudice di merito.

La censura, pertanto, maschera una richiesta di rivalutazione di merito incensurabile in questa sede.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472