Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41857 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 37448/2019 proposto da:

E.P.O., rappresentato e difeso dall’avv.to Marco Cavicchioli, (Ndr: testo originale non comprensibile) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 7511/2019 depositato il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. Dott. Antonella DI FLORIO.

RILEVATO

che:

E.P.O., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato ai ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, vengono prospettate due questioni di legittimità costituzionale. In particolare:

a. D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis così come introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 11 Cost., commi 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1: deduce il vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

b. L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g e art. 21 per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 4 per mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza per quanto concerne il differimento temporale dell’entrata in vigore della nuova normativa: deduce vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

1.1. Il ricorrente assume, in relazione alla prima questione, la compressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, attraverso l’introduzione del rito camerate; ed, in relazione alla seconda, l’assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, rispetto all’introduzione delle modifiche normative portate dal D.L. n. 13 del 2017 conv. nella L. n. 46 del 2017, posto che era stato contestualmente prevista l’entrata in vigore della legge dopo 180 giorni dell’emanazione del decreto, circostanza questa che contraddiceva il presupposto ontologico di tale fonte normativa.

1.2. Entrambi le questioni, già affrontate funditus da questa Corte (cfr. 17717/2018), sono manifestamente infondate per le stesse ragioni già chiarite dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

2. Quanto agli altri motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. Con il quarto motivo, si lamenta altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e dell’art. 115 c.p.c..

3.1. Dall’esame di entrambi i motivi, emerge, tuttavia, la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

3.2. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.

3.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (cfr. Cass. 1.0072/2018; Cass. 7025/2020).

3.4. Nel caso in esame, le censure contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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