Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41858 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35049/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato presso la casella pec dell’avv. Mariacristina Trivisonno, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. Dott. Lina RUBINO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. T.M., cittadino della *****, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, notificato il 12 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto n. cron. 2209/2019 del Tribunale di Campobasso, pubblicato in data 17 ottobre 2019 e in data 18 ottobre 2019 comunicato.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente riferisce la sua vicenda personale: cittadino della *****, sarebbe fuggito dal suo paese in quanto non voleva prendere il posto del padre morto nella società segreta ***** e per questo motivo era perseguitato dal diavolo del padre.

5. La sua domanda, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata.

6. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2018, nonché la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a) e c) e comma 5. Sostiene che il giudice adito non abbia attribuito il giusto valore alle circostanze personali, alla documentazione presentata e a tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione nonché agli indici integrativi da considerare ai fini del giudizio di attendibilità. Sostiene inoltre che non avrebbe indagato la realtà delle società segrete che sono importanti nel suo paese di provenienza svilendole, attribuendo loro il significato solo di credenze afferenti il paranormale. Avrebbe in tal modo non ottemperato al suo dovere d’ufficio di cooperazione istruttoria. Non avrebbe neppure prestato alcuna attenzione alla rilevanza del periodo di permanenza in Libia da parte del ricorrente.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto generico: il ricorrente non dice nulla di quanto lui stesso aveva allegato circa la struttura e la rilevanza sociale della società segreta alla quale fa riferimento, non indica quanto sia durato il periodo di permanenza in Libia, né di averlo allegato dinanzi al giudice di merito e che questo dato non sia stato adeguatamente considerato, né segnala che gli siano state inflitte specifiche sofferenze, non precisa se stato detenuto, picchiato, torturato, come altri ricorrenti riferiscono al fine di dare al loro attraversamento della Libia una rilevanza ai fini del loro assoggettamento a trattamenti inumani o degradanti.

8. Non è presente alcun riferimento diretto allo svolgimento della vicenda processuale, né in ordine agli elementi forniti a sostegno della sua persecuzione ad opera della setta, e neppure riferisce se il diritto al rifugio sia stato negato perché il tribunale riteneva l’ipotesi dedotta non riconducibile nel concetto di persecuzione o perché non ha ritenuto che avesse fornito elementi sufficienti per attivare l’integrazione istruttoria al fine di verificare la credibilità soggettiva della vicenda.

9. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32. Sostiene che il giudicante non abbia effettuato alcuna integrazione istruttoria volta ad appurare se il rimpatrio forzato dell’istante potesse essere causa di privazione dell’esercizio dei diritti umani fondamentali né ad approfondire la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. Enuncia di aver effettuato una precisa allegazione e sostiene che essa non sia stata presa in considerazione, ma sul suo contenuto nulla dice. Segnala che il decreto si limita alla mera affermazione di inesistenza dei presupposti sulla base di una mera ricostruzione della situazione del paese di provenienza, senza alcuna attenzione alla persona del ricorrente, della quale però e della sua situazione attuale sotto il profilo della integrazione, nulla dice.

10. Anche il secondo motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile, in quanto del tutto generico. Il ricorrente, che censura il decreto per non aver preso in considerazione il suo percorso di integrazione, non precisa minimamente quali circostanze avesse allegato e siano state pretermesse, né fornisce alcuna indicazione su di esso, non consentendo pertanto minimamente di individuare quale sia la sua condizione attuale e quindi di poter ipotizzare che non siano stati considerati elementi che, ove adeguatamente considerati, avrebbero potuto portare ad un esito diverso del giudizio comparativo. Esso inoltre non contiene alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, con la quale non si confronta – limitandosi il ricorrente a lamentare la mancanza del giudizio comparativo e a richiamare, astrattamente, principi di diritto espressi da questa Corte con la sentenze 420/2012, 359/2013, 15756/2013, senza alcuna, benché minima, ulteriore specificazione relativa al caso di specie.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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