Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41861 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36881/2019 proposto da:

S.S.M.H., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Ricciardi, elettivamente domiciliato in Caserta, viale Lincoln, 77;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- S.S.M.H. è cittadino del *****.

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare una persecuzione politica: ha infatti aderito al partito *****, per il quale organizzava eventi e manifestazioni, attività che lo ha messo nelle mire dei membri del partito opposto, quello della *****. E’ stato poi denunciato ingiustamente da alcuni di loro, ed è finito arrestato, salva liberazione successiva, e fuga, attraverso la Libia.

2.- Il Tribunale di Napoli ha rigettato sia la protezione internazionale che quella umanitaria: non ha creduto al racconto del ricorrente, per la genericità delle affermazioni e le contraddizioni in cui è caduto; ha escluso una situazione di conflitto armato in *****; ha infine ritenuto, si, integrato il ricorrente in Italia, ma non soggetto a rischio in caso di rimpatrio.

3.-Il ricorso è basato su un solo motivo. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.-L’unico motivo di ricorso fa valere vizio di omesso esame di un fatto rilevante ed omessa motivazione.

Queste due censure sono rivolte sia verso il giudizio di inverosimiglianza del racconto, sia verso il giudizio sulla protezione umanitaria, e si articolano nel modo seguente.

Il ricorrente ritiene che la motivazione resa dal Tribunale sulla credibilità del racconto sia apodittica, e, per altro verso, che i giudici non hanno tenuto conto della documentazione da lui offerta a sostegno della credibilità del suo racconto.

Per il resto, il ricorso è una rassegna di giurisprudenza -prevalentemente di merito – su questioni, si, attinenti, ma solo in astratto, al caso concreto.

Il motivo, in parte qua, è infondato.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/ 2020).

Il Tribunale ha motivato le ragioni del giudizio di inverosimiglianza, indicando le contraddizioni e le lacune del racconto: né può dirsi che abbia trascutato la documentazione offerta, in maniera decisiva, se non si indica il contenuto di quella documentazione e la sua, per l’appunto, rilevanza per il giudizio.

Inoltre, il ricorrente non è comparso all’udienza dove avrebbe potuto chiarire la sua vicenda.

L’altra censura del secondo motivo investe il rigetto della protezione umanitaria: il ricorrente adduce il proprio inserimento nella società italiana quale indice del diritto al permesso di soggiorno, e ritiene insufficiente la valutazione di questo dato da parte del Tribunale.

Il motivo, relativamente a questa censura, è fondato.

Il Tribunale, infatti, dà atto dell’inserimento del ricorrente, che ha un lavoro stabile, parla bene la lingua, ma ritiene che non si ravvisano impedimenti al rimpatrio attesa la situazione nel paese di origine, che non è di violazione dei diritti umani, almeno con riferimento alla posizione del ricorrente.

In realtà, la valutazione comparativa presuppone, nel caso in cui lo straniero sia pienamente, come in tal caso, inserito nella società italiana, che si tenga conto della eventualità che costui perda il “tipo” di vita privata acquisito, sotto il profilo non solo dei diritti economici di cui gode, ma soprattutto di quelli alla persona (art. 8 Cedu).

Vanno ribaditi gli argomenti da Cass. 25734/ 2021: “Quanto al procedimento di comparazione, giusta gli insegnamenti di questa Corte, anche a sezioni unite (Cass. n. 29459 del 2019), osserva il collegio come, con la sentenza 1104/2020, sia stato affermato il principio (cui il collegio intende dare continuità) della cd. “comparazione attenuata”, che prende le mosse da valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare considerazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione).

Il principio “di comparazione attenuata” risulta concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio.

Si deve conseguentemente affermare che, quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare, di grave, o addirittura di eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.

6.-Il ricorso va dunque accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di c:ui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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