LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23117/2020 R.G. proposto da:
S.I., nato in *****, il *****, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Miotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Castelfranco Veneto, via Roma 22;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 28 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 6244/2018:
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
S.I., cittadino ivoriano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché omosessuale, temendo di essere ucciso in caso di eventuale rientro -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Treviso, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 28 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, S.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) e g), artt. 3, 5,7,8 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, nonché la nullità del provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito omesso di valutare attentamente gli elementi istruttori necessari per verificare la credibilità del suo racconto.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
A differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale ha rettamente considerato, alla stregua dei criteri di valutazione indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, la genericità, contraddittorietà e implausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente su elementi non secondari, valutando compiutamente tutti gli elementi istruttori acquisiti con una puntuale motivazione che non può evidentemente essere censurata nel merito in questa sede di legittimità.
1.2. Va soggiunto che, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune o incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. 10/03/2021, n. 6738; Cass. 04/11/2020, n. 24575; Cass. 11/08/2020, n. 16925).
2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il tribunale negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie senza procedere al necessario giudizio comparativo.
2.1. Il motivo è inammissibile poiché il tribunale ha correttamente motivato, nella necessaria valutazione comparativa, il proprio convincimento in ordine alla insussistenza nella specie di una incolmabile sproporzione tra il contesto di vita del ricorrente in patria e l’esistenza del medesimo in Italia (che ha tra l’altro escluso di poter trarre dalla documentazione prodotta la prova del raggiungimento di un grado sufficiente di autonomia del richiedente nel nostro Paese), esaminando tutti gli elementi di fatto disponibili, ed il motivo di ricorso non indica di quali altri fatti, che siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito, sarebbe stato omesso l’esame.
Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021