Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41863 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23621/2020 R.G. proposto da:

E.D., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d’oro n. 169, presso lo studio dell’Avvocato Anna Novara, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 7/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 7 agosto 2020, rigettava il ricorso proposto da E.D., cittadina della *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

1.1 La richiedente asilo raccontava che, dopo essere rimasta orfana all’età di cinque anni, era stata accolta da uno zio, il quale l’aveva mandata a lavorare e l’aveva poi costretta a sposare un “ubriacone”. Questi, usualmente, la picchiava e la costringeva ad avere rapporti sessuali.

A seguito di violenze del marito la donna aveva dato alla luce tre figli, perdendone poi un quarto per un aborto procurato dalle percosse ricevute dal coniuge.

La E., dopo essere stata ferita con un machete dal marito, aveva conosciuto un signore che, per aiutarla, le aveva proposto di lasciare i tre figli minori a sua moglie e fare un viaggio verso la Libia. Lì giunta era stata portata in una connection house, dove aveva lavorato come prostituta senza essere pagata e da cui si era allontanata con l’aiuto di un connazionale, del quale aveva perso le tracce non appena arrivata in Italia.

Circa la sua condizione di vita in Italia la migrante riferiva di soggiornare a Roma, dove era arrivata provenendo da Lodi, insieme a un figlio di tre mesi e di sopravvivere chiedendo l’elemosina.

In particolare, la donna, pur negando di essere stata costretta in Italia a fare qualcosa contro la sua volontà e di dovere restituire soldi, ha però affermato anche di nutrire timori in caso di rimpatrio, perché non aveva saldato le spese del viaggio e si era allontanata dalla connection house senza avvisare nessuno, facendo presente che fino a quando non avesse pagato i figli sarebbero stati trattenuti come riscatto.

1.2 Il Tribunale, a fronte di simili dichiarazioni, osservava che la valutazione della credibilità del narrato della ricorrente doveva tener conto della particolarità della fattispecie, riconducibile a una situazione di tratta; di conseguenza la scarsa coerenza e credibilità meritava di essere apprezzata in modo differente rispetto alle ordinarie regole di valutazione della credibilità, nel caso in cui vi fosse stata una sostanziale coerenza del racconto con gli indici di tratta.

Una volta registrata la parziale coincidenza tra il racconto e gli indicatori fissati dalle linee guida redatte dall’U.N.H.C.R., riteneva però non credibile quanto narrato dall’ E., in presenza di contraddizioni estrinseche ed intrinseche sia rispetto alle vicende precedenti l’espatrio, sia rispetto al viaggio, sia rispetto alla vita in Italia, in quanto la migrante, se da un lato aveva raccontato di aver ricevuto minacce riguardanti i propri figli, dall’altro però aveva negato di dover restituire soldi a qualcuno, malgrado le informazioni internazionali riferiscano che le donne che non accedono alle pretese di versamento di denaro subiscono minacce, coercizione e violenze fisiche.

Infine, pur non prestando fede alla richiedente asilo laddove la stessa aveva negato di essere stata costretta a fare qualcosa contro la sua volontà e di essere attualmente obbligata a prostituirsi, osservava che il giudice non può mai sostituire l’allegazione fatta dalla parte, sicché, nel caso in cui “la richiedente, nonostante la presenza dei richiamati indicatori di tratta, neghi questa circostanza, ovvero di essere vittima di tratta, il giudicante non può modificare le allegazioni”.

2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso E.D. prospettando cinque motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis.1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, perché le contraddizioni del narrato, pur innegabilmente emerse, non erano idonee a inficiare la ricostruzione complessiva della storia, che risultava coerente con gli indicatori della tratta contenuti nelle linee guida dell’U.N.H.C.R..

3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o l’errata interpretazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, in combinato disposto con gli artt. 3 e 14 del protocollo del 1967 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8, perché il Tribunale, pur consapevole del vissuto della donna in termini di tratta ed escludendo che una simile condizione si fosse conclusa, non ha poi valorizzato una simile situazione, in spregio alla normativa internazionale e nazionale che impone di attribuire tutela alle vittime di tratta.

3.3 Il terzo motivo di ricorso assume la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’iter logico seguito dal giudice di merito, che da un lato aveva utilizzato correttamente gli indici presuntivi della tratta per maturare la consapevolezza che la ricorrente fosse ancora vittima di questa condizione, dall’altra aveva valorizzato le contraddizioni, la genericità e la vaghezza del racconto per negare qualsiasi forma di protezione, finiva per risolversi in una motivazione apparente ed in un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono fondati.

4.1 La Direttiva Europea 2011/36/EU, per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta degli esseri umani (come spiegato al considerando n. 11), ha adottato una definizione di tratta più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 3 del Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, in base alla quale per “tratta di persone” si deve intendere il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento e lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

La Direttiva 2011/36/EU prevede infatti, all’art. 2, par. 3, una descrizione (secondo cui “lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”) che, riprendendo espressamente soltanto le parole utilizzate da ultimo dal cd. protocollo di Palermo delle Nazioni Unite, rimane un catalogo aperto.

4.2 La convenzione del Consiglio d’Europa fatta a Istanbul dell’11 maggio 2011 riconosce la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, per tale dovendosi intendere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisca le donne in modo sproporzionato (Preambolo e art. 3, lett. d); le parti aderenti alla Convenzione (tra cui l’Italia, che ha autorizzato la ratifica con L. n. 77 del 2013) si sono perciò impegnate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione (ai sensi dell’art. 1, sez. A, n. 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951) e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare o sussidiaria (art. 60, comma 1).

Oltre a ciò, la convenzione impegna gli aderenti ad accertare che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60, comma 2).

4.3 La Corte E.D.U. (Rantsev v. Cipro e Russia, n. 25965/2004, 10 ottobre 2010, che ha esaminato il caso di una giovane ragazza russa che era stata portata a Cipro con un visto da artista e costretta a lavorare in un night club) ha ritenuto (par. 282) che la tratta, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di Palermo e dell’art. 4 della Convenzione anti-tratta, rientri nell’ambito dell’art. 4 della Convenzione, la quale proibisce la schiavitù e il lavoro forzato.

Ha qualificato, inoltre, il traffico di esseri umani come una grave violazione dei diritti fondamentali e della dignità umana, definendolo come una forma di schiavitù moderna rappresentante una minaccia per le società democratiche, con la conseguente esistenza in capo agli Stati membri di un obbligo positivo di adottare un sistema legislativo ed amministrativo adeguato non solo al fine di prevenire e reprimere la tratta, ma anche ad assicurare un’efficace tutela delle vittime, anche quelle che siano solo potenzialmente tali.

4.4 Lo status di rifugiato può essere riconosciuto – in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) ed f), art. 7, commi 1 e 2, e art. 11 – dallo Stato ad un cittadino straniero, che, per il timore fondato di essere perseguitato, con atti di persecuzione sufficientemente gravi anche di violenza fisica o psichica e compresa la violenza sessuale, in particolare per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trovi fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale paese. Le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato in presenza di tutti gli elementi costitutivi di un simile tipo di protezione; in particolare, tenuto conto delle peculiarità caratterizzanti questo tipo di vicende, costituiscono atti di persecuzione che possono essere oggetto di un fondato timore della vittima forme di grave sfruttamento legate all’esperienza della tratta, quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche.

4.5 Il giudice di merito ha fatto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29056/2019) che ha ricordato come in materia di protezione internazionale la normativa nazionale, in attuazione delle Direttive UE in materia, prevede una deroga all’ordinario regime dell’onere della prova, nel senso che il racconto del richiedente asilo diviene, al tempo stesso, allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi ove completo, circostanziato, tempestivo, intrinsecamente coerente e compatibile con le condizioni politiche, economiche e normative del paese di origine.

L’audizione diviene così il momento centrale del procedimento, in cui la commissione, o eventualmente il giudice di merito, consente al richiedente asilo di rendere un racconto completo delle sue vicende, definendo il thema decidendum che il giudice non può e non deve modificare.

4.6 Secondo questo principio, che il collegio condivide, il racconto del richiedente asilo, in ambito di protezione internazionale, e’, al tempo stesso, allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi.

Le peculiarità del procedimento di concessione della protezione internazionale non possono, tuttavia, essere valorizzate fino al punto da far dimenticare i principi generali del procedimento civile nell’ambito del quale (e precisamente fra i procedimenti camerali regolati dall’artt. 737 c.p.c. e ss.) D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 1, riconduce le controversie in discorso – secondo cui la causa petendi è individuata di regola, ex art. 125 c.p.c., all’interno dell’atto introduttivo del giudizio.

Il difensore, quindi, anche in questa materia è chiamato a indicare le ragioni della domanda presentata e nel fare ciò ben può addurre che le dichiarazioni del proprio patrocinato debbano essere rettamente intese come rappresentative dei presupposti necessari per la concessione della protezione, indicando così al giudice di merito, all’interno dei fatti rappresentati, gli elementi caratteristici delle possibili forme di protezione e sollecitando un’interpretazione del narrato in questa prospettiva.

Esula, invece, dall’oggetto del presente procedimento il diverso tema dei presupposti e dei limiti dell’ammissibilità di nuove deduzioni difensive (“nova”) introdotte nel corso del procedimento giurisdizionale di primo grado dinanzi alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

4.7 La decisione impugnata fa un’asettica applicazione dei principi generali (pronunciati da questa Corte rispetto ad avvenimenti di tutt’altra natura) in una vicenda di tratta che presenta in sé, per caratteristiche proprie legate alle condizioni di sfruttamento della vittima, il carattere ricorrente della non credibilità e della poca chiarezza.

Ora, il giudice, nel caso in cui le dichiarazioni della migrante possano far pensare a un’ipotesi di tratta, deve analizzare le stesse – ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, – alla luce dei criteri interpretativi indicati dall’U.N.H.C.R. nelle proprie linee guida volte all’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale, le quali costituiscono una fonte di informazione meritevole di credito utile a verificare la concordanza del racconto offerto con le precipue caratteristiche di chi si trovi in una simile situazione.

E ciò dovrà avvenire tenendo conto che le dichiarazioni della richiedente asilo debbono essere oggetto di una valutazione complessiva al fine di verificare se le stesse, per la loro vicinanza alle condizioni tipiche della tratta, giustifichino o meno il riconoscimento della protezione.

4.8 Le linee guida appena citate segnalano, quali “indicatori preliminari di tratta che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale”, l’esistenza di un “racconto contraddittorio o relativo a fatti che ricorrono frequentemente nelle domande di protezione internazionale a causa di una riluttanza/paura a raccontare la propria storia nella sua interezza”, la presenza di un “racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita)”, la “resistenza a riferire rispetto all’attuale situazione personale”.

La nota caratteristica delle dichiarazioni rese dalla migrante nel caso in cui sia sottoposta a tratta e’, dunque, costituito dal fatto che la sua storia risulta, usualmente, contraddittoria, frammentata e spersonalizzata a causa di una latente condizione di timore.

Queste caratteristiche di contraddittorietà e frammentazione costituiscono le precipue caratteristiche del racconto di chi si trovi soggetto a tratta.

4.9 Se così e’, un’analisi che dia correttamente atto delle necessità di riferirsi alle linee guida e poi giunga a valorizzare la genericità e la contraddittorietà del racconto per negarne la valenza probatoria e’, all’evidenza, essa stessa contraddittoria, perché valorizza, per sconfessarlo, un tratto caratteristico dell’atteggiarsi esterno di simili dichiarazioni.

In altri termini, l’enfatizzazione della contraddittorietà rispetto a una dichiarazione che tale e’, usualmente, nella sua esteriorizzazione e’, questo sì, un contegno contraddittorio, perché in questo modo fa applicazione di regole generali per negare la natura e le precipue caratteristiche della condizione tipica della vittima di tratta e, con esse, i principi giuridici che ad essa riconoscono tutela.

Il che non significa, certamente, che tutte le dichiarazioni che facciano riferimento a una condizione di tratta siano, di per sé, sempre veritiere, a prescindere dalla disciplina fissata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ma che i parametri della specificità e della coerenza, in questo caso, perdono pregnanza, mentre assumono particolare rilievo le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, costituite dalle linee guida dell’U.N.H.C.R. in tema di vittime di tratta e da ogni ulteriore informazione di analogo contenuto ed autorevolezza, al fine di verificare una vicinanza della storia offerta dall’asilante – nel suo complesso e non per porzioni – a quelle che sono le caratteristiche ricorrenti delle vicende delle vittime di tratta.

Il giudice è chiamato a individuare, nelle maglie di una storia con aspetti di scarsa chiarezza, frammentazione e contraddittorietà, i tratti di una genuinità sui generis, caratterizzata, da un lato, dalla rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall’altro da una stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese a quelle che sono gli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta.

4.10 In questa prospettiva non è possibile sostenere, come ha fatto il collegio di merito, la mancanza dell’allegazione di una condizione di tratta in ragione della formale negazione di questo stato ad opera della migrante, pur in presenza di una nutrita serie di indicatori in senso opposto.

Ciò non solo perché, come detto, l’allegazione è stata fatta dalla difesa nel rappresentare che le dichiarazioni della E. dovevano essere ricondotte a una situazione di tratta.

La storia di una condizione di tratta non può che essere raccontata nella sua frammentarietà e contraddittorietà, financo negando la sua stessa esistenza, perché una simile modalità di esteriorizzazione costituisce una delle sue precipue caratteristiche.

Sicché l’allegazione ritenuta mancante, a ben vedere, in realtà è stata compiuta anche dalla migrante, e non solo dal suo difensore, nel momento in cui ha addotto una storia nel suo complesso dotata delle caratteristiche tipiche delle linee guida U.N.H.C.R. (come riconosce lo stesso giudice di merito, alle pagg. 6 e 12 del decreto impugnato) e dunque rappresentativa di tratta.

Del pari, se la negazione espressa di essere attuale vittima di tratta può costituire una delle caratteristiche tipiche del racconto di chi si trovi in questo stato, il giudice che accolga la domanda di protezione in ragione della vicinanza del contenuto delle dichiarazioni alle linee guida dell’U.N.H.C.R. non afferma una situazione che la migrante smentisce, ma valorizza le caratteristiche del racconto, coerenti con il profilo delle vittime, per ravvisare gli indici tipici della situazione che giustifica il riconoscimento della protezione.

Occorre dunque enunciare i seguenti principi, ai sensi dell’art. 143 disp. att. c.p.c.:

– l’allegazione di uno stato di soggezione a tratta ai fini del riconoscimento della protezione internazionale può essere fatta dal difensore, assumendo all’interno del ricorso introduttivo del procedimento di concessione della protezione internazionale, nell’individuare la causa petendi ex art. 125 c.p.c., che le dichiarazioni della richiedente asilo sua assistita debbano essere intese come rappresentative di una simile condizione;

– al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta, le dichiarazioni della richiedente asilo debbono essere analizzate – ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, – alla luce dei criteri interpretativi indicati dall’U.N. H.C.R. nelle proprie linee guida volte all’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale; poiché alcuni dei tratti caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in queste condizioni sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, la veridicità della storia offerta deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall’altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta;

– siffatta allegazione della richiedente asilo, ove riconosciuta veridica, vale, pur nella contraddittorietà che la caratterizza, ad allegare una condizione di tratta.

5. Rimangono assorbiti il quarto e il quinto motivo di ricorso (concernenti il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in subordine dalla ricorrente.

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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