LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26815/2020 R.G. proposto da:
O.O.H., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberta Carraro, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 7/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 7 settembre 2020, rigettava il ricorso proposto da O.D.H., cittadina della ***** proveniente dall'*****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiata nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
Il Tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse – reputava non credibile il racconto della migrante (la quale aveva dichiarato che i sicari assoldati dalla famiglia del marito per ucciderla, nella convinzione che avesse provocato la morte del congiunto, l’avevano venduta a trafficanti, facendola così finire in Libia, dove era stata costretta a prostituirsi) e, di conseguenza, disconosceva la possibilità di riconoscere lo status di rifugiata o la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b).
Escludeva che nell'***** vi fosse una situazione di violenza generalizzata provocata da conflitto armato tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
Rilevava, infine, l’inesistenza di alcuna condizione di integrazione, dato che la migrante non aveva compiutamente dimostrato di disporre di un alloggio indipendente e di redditi che le consentissero un’autonomia economica; allo stesso modo non era stata dedotta e documentata l’esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo, rimanendo così esclusa la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.D.H. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata perché la stessa si basa, in tesi, su presupposti difformi dalle evidenze processuali.
Il mezzo assume inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3 e 7, giacché il presupposto della decisione è costituito da circostanze diverse da quelle pacificamente emerse e presenti in atti; il collegio di merito, attraverso un apprezzamento delle dichiarazioni della migrante compiuto in violazione dei criteri previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, sarebbe giunto – a dire della ricorrente – ad un’errata ricostruzione di quanto emerso nel corso del procedimento, con il conseguente raggiungimento di conclusioni scorrette e non veritiere.
4. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
4.1 La censura sostiene, in primo luogo, che la combinazione delle risultanze delle due audizioni personali sarebbe stata effettuata dal giudice di merito in maniera errata, mal governando il materiale probatorio a sua disposizione.
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo, però, ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.
Esso, infatti, non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 16315/2018, Cass. 11892/2016).
4.2 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).
Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla migrante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato che il racconto offerto dalla richiedente asilo era contraddittorio, spiccava per genericità e confusione e risultava scarsamente verosimile.
Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).
5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e art. 5, comma 6 T.U.I., in quanto il Tribunale, pur ammettendo che l'***** rientra fra le zone in cui esiste una condizione di violenza indiscriminata, non ha concesso alla migrante la protezione sussidiaria in applicazione del disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non considerando il rischio realmente sussistente in quell’area.
L’attendibilità del racconto, inoltre, giustificava il riconoscimento della medesima protezione ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).
Il Tribunale, negando rilievo decisivo alla produzione documentale attestante la piena integrazione della O., ha pure erroneamente negato – in tesi di parte ricorrente – la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria.
6. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
6.1 II profilo di doglianza concernente l’erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), intende, di nuovo, rimettere in discussione il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla migrante, in maniera – come detto – inammissibile in questa sede.
6.2 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in ***** e negando espressamente l’esistenza in quella zona, al pari di quanto avviene negli Stati del sud della *****, di una situazione di violenza generalizzata.
La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).
6.3 Il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha constatato che la richiedente asilo, riconosciutasi vedova di un proprietario terriero, in patria lavorava come sarta, mentre in Italia non aveva un alloggio, non disponeva di redditi (dato che aveva prodotto soltanto un contratto di lavoro, ma non le relative buste paga o altra documentazione comprovante la retribuzione percepita), né aveva particolari legami affettivi o sociali.
Il giudice di merito si è così fatto carico di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva della migrante, con riferimento al paese d’origine e in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza.
A fronte dell’accertamento negativo di una simile situazione di vulnerabilità personale – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende, nella sostanza, proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
7. Il terzo motivo di ricorso assume la nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in quanto la stessa evoca fonti di informazione internazionale associate al richiamo di un link imprecisato.
Il decreto, inoltre, cita fonti in lingua inglese, il cui contenuto è inaccessibile al processo a mente dell’art. 122 c.p.c..
8. Il motivo è inammissibile.
Il decreto impugnato, in effetti, riporta espressamente le fonti internazionali consultate ma non fa seguire a questa citazione l’indicazione del link dove le stesse sarebbero disponibili.
L’omissione di questo riferimento all’interno della motivazione, tuttavia, è priva di alcun rilievo, con la conseguente mancanza di decisività della critica, dato che il giudice è tenuto a dare espresso conto delle fonti consultate, ma non anche a rendere disponibile il link dove le stesse possano essere reperite.
Il decreto non contiene, poi, alcuna citazione di fonti in lingua inglese, sicché la critica, sotto questo profilo, risulta priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere.
9. Il quarto motivo di ricorso assume nullità del procedimento a causa dell’illegittima omissione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7.
10. Il motivo è inammissibile.
Ciò, in primo luogo, perché il tema è del tutto nuovo e non risulta essere mai stato posto al vaglio del giudice di merito, sebbene i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d’ufficio (Cass. 1377/2003).
Oltre a ciò, un’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non avrebbe alcuna autonoma rilevanza nel successivo giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale, poiché questo procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 17318/2019).
11. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021