Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41865 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35926/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodoro 26 presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/10/2019 cron. 7087/2019 RG 2729/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. Dott. Lina RUBINO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. O.C., cittadino della *****, propone ricorso articolato in quattro motivi, notificato il 14 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto n. 8087/2019 del Tribunale di Milano, notificato in data 15 ottobre 2019.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente nulla riferisce della sua vicenda personale né delle ragioni che lo hanno spinto ad allontanarsi dal suo paese di origine; a pag. 4 del ricorso si limita ad indicare che il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente è integrato in Italia, come si evincerebbe dal contratto di lavoro depositato in primo grado, dalla redazione del CAS, dalla relazione della scuola.

5. La sua domanda, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata in sede amministrativa e poi giurisdizionale.

6. Con il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancanza o apparenza della motivazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 13 e 27, nonché della direttiva Europea n. 2013/32/UE.

Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, nonché dell’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32.

Infine, con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11.

Dedica poi una trattazione congiunta o promiscua ai suddetti motivi, deducendo, quanto al primo, del tutto genericamente, che la valutazione di credibilità sarebbe non suffragata da solide argomentazioni. Non richiama quali fossero state le argomentazioni, e nemmeno le allegazioni del ricorrente delle quali non si è tenuto conto né richiama passi della motivazione non soddisfacenti.

Denuncia, altrettanto genericamente una mancata cooperazione istruttoria.

Inoltre denuncia la mancata ottemperanza alla richiesta di audizione del ricorrente nonostante la commissione territoriale non avesse messo a disposizione la videoregistrazione, non consentendo così di verificare se le dichiarazioni rese dalla parte fossero effettivamente conformi a quanto verbalizzato, né di apprendere da questi, mediante l’audizione diretta in camera di consiglio “dichiarazioni della stessa rispetto alla sua effettiva omosessualità”: così finisce l’esposizione del ricorso, senza che nelle pagine precedenti vi sia non soltanto una puntuale illustrazione, ma neppure una sola parola relativa alla vicenda personale del ricorrente, in generale, ed alla sua omosessualità, nonché ad eventuali discriminazioni a cagione di questa subite, in particolare.

Il ricorso è complessivamente inammissibile in quanto del tutto generico e confuso. Esso non contiene una seppur sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesta, ex art. 366 c.p.c., n. 3 a pena di inammissibilità del ricorso, non richiama la vicenda personale del ricorrente, non indica quali fatti allegati siano stati trascurati dal decreto del tribunale laddove ha escluso la sua credibilità e, a proposito della misura della protezione umanitaria richiesta, la sua vulnerabilità. Anche laddove lamenta che sia mancata la sua audizione dinanzi al giudice, la censura è del tutto generica, mentre per contro la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora non sia disponibile la videoregistrazione, deve essere fissata l’udienza, ma non vi è automatico obbligo di disporre in quella sede l’audizione personale (Cass. n. 17717 del 2018), rimanendo la valutazione della sua opportunità demandata al giudice di merito, valutazione che nel caso di specie è stata fatta ed è accuratamente motivata mentre la censura non è idoneamente argomentata, non indicando neppure il ricorrente i fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, e dei quali la mancata audizione non abbia consentito l’emersione, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.

Va conclusivamente ricordato che nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (Cass. n. 28780 del 2020).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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