Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41866 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37021/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Napoli, via Porzio, presso lo studio dell’avv. Clementina di Rosa, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in Roma Via Dei Portoghesi 12";

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 14/11/201 cron. 2511/2019 – R.G. 2143/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. Dott. Lina RUBINO.

RILEVATO

che:

1. K.S., proveniente dal *****, ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, notificato il 2 dicembre 2019, per la cassazione del decreto n. cron. 2511 /2019 emesso dal Tribunale di Campobasso il 12 novembre e pubblicato in data 15 novembre 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente, secondo la ricostruzione della sua vicenda personale riportata nel ricorso, rimaneva orfano a tre anni, a otto anni il padre lo cacciava di casa avendo scoperto la sua omosessualità, nel 2010 lasciava il suo paese, in Italia compiva un fruttuoso percorso di integrazione tanto da concludere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Per queste ragioni proponeva domanda volta ad ottenere, in via gradata, le varie forme di protezione internazionale. Le sue 2021 domande venivano respinte dalla Commissione Territoriale.

6. Il diniego è stato confermato, in sede giurisdizionale, dal Tribunale di Campobasso. Nel decreto qui impugnato si condivide appieno la valutazione della Commissione, e si legge che il racconto del ricorrente è generico, indimostrato, intrinsecamente contraddittorio e dunque non credibile e che, mancando di dettagli, impedisce anche di compiere un’integrazione officiosa.

6.1 – In particolare il tribunale riteneva implausibile che il ricorrente potesse aver scoperto la sua inclinazione sessuale già a quattro anni e che fosse stato ripudiato dalla famiglia all’età di 9-10 perché la sua preferenza era stata scoperta in classe comunicata dal maestro al padre; rilevava inoltre che le indicazioni sulla condizione degli omosessuali fornite dal ricorrente erano contraddittorie, perché questi riferiva da un lato che erano perseguitati in conseguenza della inclinazione sessuale, dall’altro che veniva elargito loro un sussidio statale, menzione assolutamente assente nelle fonti internazionali.

6. 2 – Il decreto respingeva anche la richiesta di protezione sussidiaria, ritenendo che non sussistesse una situazione di pericolo indifferenziato per la popolazione civile, traendo le sue indicazioni dal sito “*****”.

6. 3 – Escludeva infine il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, non risultando il ricorrente affetto da stati patologici di rilievo e non presentando specifici caratteri di vulnerabilità, e non avendo il ricorrente dimostrato particolari legami familiari col territorio italiano.

RITENUTO

che:

il ricorrente ha articolato quattro censure. 7.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8, e 14, in relazione allo status di rifugiato e alla protezione sussidiarla, laddove il giudice adito ha escluso che egli fosse o potesse essere sottoposto ad una persecuzione, in ragione della sua omosessualità, riconducibile alla tutela fornita dall’art. 8 che precisa, tra l’altro, che l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ipotesi di persecuzione di cui al prec. art. 7, lett. d), possa intendersi anche individuando il gruppo sociale in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale.

8. Rileva anche che avrebbe dovuto quanto meno essergli riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, essendo esposto al concreto ed effettivo rischio di essere esposto ad un grave danno ove rimpatriato, quanto meno per la presenza documentata, nel paese, di una situazione di violenza generalizzata, sia per la diffusione del terrorismo sia per l’esposizione alle calamità naturali quali periodici cicloni o alluvioni.

9. Con il secondo motivo è censurata la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, precisando che si deve aver riguardo, come individuato già da Cass. n. 4455 del 2018, alla mancanza delle condizioni minime per condurre, nel paese di provenienza, un’esistenza nella quale sia possibile soddisfare i bisogni minimi ed ineludibili della vita personale.

10. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis e l’omesso compimento di una attività istruttoria ufficiosa. Denuncia in particolare la mancata ottemperanza al dovere, in capo dell’amministrazione prima, ed all’autorità giudiziaria poi, di acquisire e porre alla base della loro valutazione COI aggiornate relative al paese di origine e, ove rilevante, anche al paese di transito.

11. Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il giudice di merito omesso ogni valutazione sia sugli elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva indicati dal richiedente quali le calamità naturali caratterizzanti il paese, le violenze subite, l’assenza di legami sociali nel paese di origine, sia in relazione al percorso di integrazione compiuto nel periodo di tempo trascorso sul territorio italiano.

12. I rilievi contenuti nel primo e nel terzo motivo sono fondati nei termini che seguono: in particolare, è fondata la doglianza del ricorrente laddove impugna la pronuncia di rigetto della propria domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) lamentando che ciò sia avvenuto senza alcun approfondimento istruttorio da parte de tribunale, come pure sarebbe stato dovuto nell’ambito del dovere di cooperazione istruttoria gravante sull’ufficio giudiziario, e senza alcun idoneo riferimento a fonti attendibili e aggiornate.

12.1. Effettivamente, a pag. 2 delle complessive tre di cui si compone il decreto di rigetto, esso fa riferimento alla situazione del *****, traendo le scarne informazioni su cui fonda la propria valutazione finale esclusivamente da due siti (“*****” e “*****”) così genericamente indicati.

12.2. Il decreto è quindi privo di un riferimento sufficientemente specifico alle fonti di informazione, attendibili ed aggiornate, sulle quali avrebbe dovuto fondarsi il tribunale nel formare il suo convincimento sul punto.

12.3. In tal modo, non si conforma, nella applicazione della norma, al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, se presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, comporta però, ove tale onere sia stato assolto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (vedi in questo senso, tra le altre, Cass. n. 11096 del 2019).

12.4. In riferimento, in particolare, all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (v. Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 9230 del 2020). In particolare, deve escludersi dal novero delle fonti da cui trarre COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, il sito ministeriale “*****”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti neì procedimenti indicati (Cass. n. 8819 del 2020), essendo destinati fonti a fornire dati destinati a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale.

13. L’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del quarto, atteso che dovrà essere rinnovata la valutazione sulla sussistenza del diritto alla più ampia protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), e nel caso in cui questa, a conclusione del nuovo esame del merito, non potesse essere concessa, il giudice dovrà provvedere a verificare se sussistono i presupposti della residuale protezione minore, in relazione alla quale pure il decreto impugnato sarebbe carente, non avendo in alcun modo valutato il percorso di integrazione in Italia compiuto dal ricorrente.

15. In accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto, il decreto impugnato va cassato, e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso affinché rinnovi il giudizio sul diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria, e ove non la riconosca esamini la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, operando la necessaria valutazione comparativa, acquisendo anche COI attendibili ed aggiornate sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie primo e terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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