LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32698/2019 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto R.G. n. 601/2019 emesso dal TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato in data 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
S.S., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi alle persecuzioni legate alla propria condizione di omosessuale;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento S.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 2/10/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto della sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante nel corso del procedimento, e dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità del provvedimento impugnato, per avere il tribunale deciso sul ricorso dell’istante in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica, avuto riguardo alla limitazione dell’originaria domanda del ricorrente al riconoscimento della sola protezione umanitaria;
il motivo è inammissibile;
al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi della nullità del provvedimento impugnato – emesso nella pretesa errata composizione collegiale del giudice, anziché in quella monocratica in ragione del contenuto della domanda proposta (asseritamente limitato alla sola rivendicazione della c.d. protezione umanitaria) – ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione, né alcuna concreta allegazione, in ordine al contenuto della domanda originaria (che il giudice a quo ha ritenuto estesa a tutte le forme di protezione internazionale previste dall’ordinamento), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto, tanto più in considerazione dello specifico contenuto dei motivi d’impugnazione avanzati in questa sede, estesi alla rivendicazione di forme di protezione ulteriori e diverse dalla sola protezione umanitaria;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente omesso di rilevare la violazione, da parte del giudice a quo, dei principi previsti dalla Convenzione di Ginevra, con particolare riguardo al divieto di discriminazione degli appartenenti a determinati gruppi sociali, avendo l’odierno istante espressamente allegato la propria riconducibilità, in quanto omosessuale, a un gruppo sociale violentemente discriminato nel proprio paese;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva, al riguardo, il Collegio come, rispetto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), debba ritenersi dirimente la circostanza della ritenuta sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente (valutazione in nessun modo adeguatamente censurata in questa sede), attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;
con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente assolto i propri doveri di cooperazione istruttoria, segnatamente rilevante in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria con riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c);
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui AL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;
al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), purché si tratti di fonti qualificate e affidabili, provenienti da organismi dotati di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis (cfr., al riguardo, Sez. 1, Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019, Rv. 653465 – 01);
nel caso di specie, il tribunale, pure avendo riconosciuto l’avvenuta rivendicazione, da parte dell’istante, della forma di protezione sussidiaria in esame (vedi pag. 2 del provvedimento impugnato, là dove si sottolinea come il ricorrente avesse sostanzialmente ribadito “le doglianze indicate in premessa”, tra esse ricomprendendo il rivendicato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)), non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi totalmente sottratto al compito di fornire informazioni adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati al fine di attestare l’eventuale ricorso di situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, sì da doversi escludere che lo stesso abbia adeguatamente giustificato la negazione dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (cfr., al riguardo, Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06);
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo motivo (disattesi i restanti), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021