Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41869 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37656/2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Robbiate, via Novarino 6, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Vivenzio, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. RUBINO Lina.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.C., cittadino del Senegal, propone ricorso articolato in due motivi, notificato il 27 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il Decreto n. cron. 8484 del 2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 23 ottobre 2019 e in data 29 ottobre 2019 comunicato.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente riferisce la sua vicenda personale: cittadino del Senegal, lavorava come saldatore, riparava una mitragliatrice su richiesta di alcuni ribelli che successivamente rifiutavano di pagarlo, decideva di non riconsegnarla fino a quando non avesse ricevuto il denaro dovuto; i ribelli lo minacciavano e per questo lasciava il paese, passando attraverso la Mauritania e poi attraverso il Mali, il Burkina Faso, il Niger, La Libia.

5. La sua domanda, volta al riconoscimento in via gradata delle varie forme di protezione internazionale, veniva rigettata. Il tribunale riteneva inverosimile la scelta di rifiutare di riconsegnare le armi a pericolosi ribelli, lo riteneva complessivamente non credibile, e riteneva comunque i fatti troppo risalenti – 2011 – per giustificare un fondato timore di tornare in patria a tanti anni di distanza.

6. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, commi 2 e 3, e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3, lett. a) e c) e comma 5. Sostiene che la domanda sia stata decisa sulla base di informazioni non aggiornate relative al Senegal, che non mostrano come abbia ripreso ad essere attivo il conflitto interno e con esso il pericolo per le persone.

Il decreto si fonderebbe sul richiamo di una sola fonte (il sito degli affari esteri della Confederazione elvetica) che non avrebbe consentito una ricostruzione completa del quadro attuale di rischio.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Sostiene che il giudicante non abbia effettuato alcuna pur dovuta integrazione istruttoria volta ad appurare se il rimpatrio forzato dell’istante potesse essere causa di privazione dell’esercizio dei diritti umani fondamentali, per la grave situazione di pericolo permanente in Senegal. Non contesta la propria limitata integrazione, accertata dal decreto, ma sostiene che ugualmente l’esito del giudizio di comparazione sarebbe stato a suo favore se la situazione del paese di provenienza fosse stata meglio ricostruita.

Il ricorso è infondato.

La motivazione del decreto milanese è ben costruita e non efficacemente censurata: il ricorrente, a quanto risulta dal decreto, era presente in udienza di persona, e in quella sede ha confermato quanto dichiarato alla Commissione territoriale, aggiungendo alcune precisazioni che non hanno inciso sulla valutazione complessiva.

Quanto al primo motivo, il tribunale articola la sua decisione rispettando la procedimentalizzazione della decisione, e ritiene che lo straniero, benché privo di documenti, potesse essere ritenuto credibile quanto all’area di provenienza. Di conseguenza valuta le sue domande in relazione a quest’area geografica, ed indica non una sola fonte ma diverse fonti attendibili ed aggiornate sulle quali fonda una articolata motivazione atta ad escludere la presenza al momento della decisione, in Senegal, di una situazione di pericolo diffuso, quanto alla richiesta protezione sussidiaria. In definitiva, il decreto nell’esaminare e rigettare la domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) è rispettoso dei principi già affermati da questa Corte secondo i quali (Cass. n. 262 del 2021) il giudice, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, è tenuto a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria.

Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, in riferimento alla protezione umanitaria richiesta, il giudice di merito ha effettuato il giudizio di bilanciamento volto ad accertare l’esistenza di una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente, effettuando una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, sulla base delle allegazioni della parte, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, ricostruita, quanto al rispetto o meno dei diritti umani fondamentali, anche mediante integrazione officiosa, ed ha escluso, all’esito di un giudizio comparativo personalizzato e correttamente strutturato, del quale in questa sede è possibile sindacare il rispetto dei parametri normativi di riferimento, e non gli esiti, che il richiedente potesse essere considerato vulnerabile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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