LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38153/2019 proposto da:
S.O., elettivamente domiciliato in Roma V. Menghini Mario 21 presso lo studio dell’avvocato Pasquale Porfilio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Chiara Costagliola;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per II Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal cons. RUBINO Lina;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S.O., cittadino della Giunea, propone ricorso articolato in quattro motivi, notificato il 3 dicembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il Decreto n. cron. 20133/2019 del Tribunale di Roma.
2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il ricorrente non riferisce alcunché della sua vicenda personale nella parte introduttiva del ricorso, passa direttamente alla illustrazione dei motivi. A pagina 2 si fa riferimento ad una diversa vicenda processuale, avente ad oggetto un cittadino nigeriano, esaminata da un diverso ufficio giudiziario, ovvero dal Tribunale di Campobasso.
5. La sua domanda, volta al riconoscimento in via gradata delle varie forme di protezione internazionale, veniva rigettata.
6. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità da parte del tribunale in ordine alla vicenda personale da lui narrata.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe fuggito dal suo paese di origine, limitandosi a far proprio quanto riportato in sede di audizione dalla Commissione, senza fornire alcuna spiegazione sul perché non abbia ritenuto necessario approfondire tali circostanze. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) e c); osserva che il giudicante di prime cure ha ritenuto il ricorso infondato sull’erroneo presupposto che il richiedente avrebbe narrato esclusivamente questioni personali, che non rientrerebbero nelle ipotesi previste per il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale. Sostiene invece che la sua vicenda personale e le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi dal suo paese di origine sia riconducibile ad uno dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. L’affermazione è però meramente assertiva, non esponendo nulla il ricorso in relazione alla persona e alla storia personale del ricorrente.
Il ricorso contiene poi un successivo motivo con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. All’interno di questo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che il giudice di primo grado abbia ritenuto erroneamente che l’attuale situazione sociopolitica e sanitaria della Guinea non rappresenti un pericolo che rende esposto il ricorrente a rischio. Sostiene che la decisione sia errata perché non è necessaria la presenza di guerra civile ai fini della configurabilità di una situazione di pericolo diffuso per il riconoscimento della invocata protezione sussidiaria ed aggiunge che dai vari report internazionali degli anni 2018 2019 (cita alcuni passi dal report Amnesty International 2018) nonché dalla lettura dei quotidiani internazionali emerga in effetti la sussistenza di un conflitto armato interno tale da rappresentare un pericolo una minaccia grave per il ricorrente.
Con il quarto motivo di ricorso denuncia poi la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e sostiene che il decreto impugnato sia erroneo laddove non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare laddove ha negato la condizione di vulnerabilità del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile nel suo complesso, in quanto assolutamente generico: nulla riporta sulla identità personale del ricorrente e sulla sua storia personale nonché sulle motivazioni che lo hanno condotto fino in Italia. Anche là dove, nel quarto motivo di ricorso, va a sindacare la fondatezza della motivazione sulla protezione umanitaria, non enuncia alcun elemento relativo alla sua condizione personale e alla sua stessa identità e come tali le generiche affermazioni in esso contenute non sono idonee a porre in discussione la valutazione effettuata.
Solo a proposito della protezione sussidiaria, all’interno del terzo motivo di ricorso, riporta alcuni report aggiornati. E tuttavia, la valutazione del tribunale, laddove ha escluso la sussistenza di una situazione di pericolo diffuso nella zona di provenienza del ricorrente, si fonda su informazioni acquisite da fonti attendibili e aggiornate, quelle stesse fonti che il ricorrente legge diversamente: si tratta quindi di un inammissibile tentativo di indurre la corte ad una nuova valutazione in fatto.
Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021