LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37754/2019 proposto da:
K.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CERIO ENNIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto R.G. n. 2584/2018 emesso dal TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato in data 06/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO IN FATTO
Che:
K.T., cittadino del Mali, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal Mali per il timore di violenze e ritorsioni da parte di taluni ribelli attivi in ambito locale, che avevano erroneamente accusato l’istante di svolgere attività di informatore;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento K.T. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 6/11/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di allontanamento del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione della protezione internazionale rivendicata; 2) del carattere sostanzialmente personale delle ragioni della fuga del ricorrente dal paese di origine; 3) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 4) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.T. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di Campobasso erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, in favore dell’istante, della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c);
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (in ragione del paventato grave danno alla persona correlato al ricorso di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;
al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), purché si tratti di fonti qualificate e affidabili, provenienti da organismi dotati di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, (cfr., al riguardo, Sez. 1, Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019, Rv. 653465 – 01);
nel caso di specie, il tribunale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi inammissibilmente sottratto al compito di specificare le fonti di informazione (solo genericamente richiamate per relationem al provvedimento della Commissione ministeriale competente) indispensabili al fine di ricostruire in concreto le effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, sì da escludere l’adeguatezza della motivazione dettata a fondamento della negazione della protezione sussidiaria in relazione alla specifica ipotesi esaminata (cfr., al riguardo, Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06);
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021