LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26648/2020 R.G. proposto da:
A.J., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Damiano Fiorato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova via Dante 2;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 3 settembre 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 1444/2018.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
A.J., cittadino gambiano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché perseguitato dallo zio, in possesso di poteri magici, che aveva già provocato la morte di suo fratello -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Vicenza, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 3 settembre 2020, il tribunale respinse parzialmente l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria, mentre poteva essere accordato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, A.J. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, avendo il giudice di merito erroneamente valutato le Country of Origin Information (COI) allegate in giudizio.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il decreto impugnato, con valutazione in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che all’esito dell’istruttoria espletata, valutate le fonti internazionali acquisite e tenuto conto delle dichiarazioni palesemente contraddittorie rese dal richiedente asilo, che inducevano a non ritenere credibile quanto narrato, difettassero le condizioni, sia per il riconoscimento della protezione internazionale che di quella sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).
Siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione incomprensibile, nonché la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo prima riconosciuto il buon diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, per poi respingere senz’altro integralmente il ricorso.
2.1. Il motivo è infondato, in quanto occorre ricordare che solo quando sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza che risulti insanabile – poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione -, non potendosi utilizzare il rimedio della correzione degli errori materiali, ne consegue la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, (ex multis Cass. 12/03/2018, n. 5939; Cass. 23/05/2011 n. 11299; Cass. 17/12/2008, n. 29490).
Al contrario, laddove, come nel caso in esame, attraverso la piana lettura dell’intera motivazione (“ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza”), risulta agevole ricavare quale fosse la reale decisione assunta dal tribunale (id est l’accoglimento parziale del ricorso), trattandosi di un mero errore materiale contenuto nel dispositivo, la parte interessata ha soltanto l’onere di ricorrere al procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., restando esclusa qualsivoglia vizio di nullità del provvedimento impugnato.
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021