LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20016/2020 R.G., proposto da:
M.M., rappresentato e difeso da sé stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla Via Giulio Venticinque, n. 26;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con Domicilio x lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata in data 11.5.2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. M.M. ha svolto la difesa d’ufficio in favore di T.C. nel giudizio penale indicato in atti e ha successivamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’assistito per il recupero del credito professionale, procedendo ad un successivo pignoramento mobiliare, risultato infruttuoso.
Ha proposto istanza al tribunale penale di Lecce per la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 116 tugs, ottenendo l’importo di Euro 1.898,50.
Avverso il decreto, ha proposto opposizione ex art. 170 tusg, instando per la liquidazione del compenso per l’attività monitoria ed esecutiva in applicazione delle tabelle ex D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della riduzione di un terzo.
Il giudice dell’opposizione ha riformato il provvedimento, ritenendo non dovuti un autonomo compenso per l’esame del dispositivo della sentenza e riconoscendo per l’attività esecutiva una somma inferiore a quella già riconosciuta con il decreto opposto.
Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. M.M. propone ricorso in due motivi.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
1.2. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 597c.p.p., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, con l’atto di opposizione, non era stata mossa alcuna censura alla liquidazione del compenso per l’attività di difesa, non potendo il tribunale procedere ad una riduzione dell’importo già riconosciuto dal giudice penale. Inoltre, l’esame del dispositivo non poteva considerarsi attività compresa nella fase decisoria, che include solo l’esame delle difese orali o scritte in Camera di consiglio. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Questa Corte ha già stabilito che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato o ai difensori d’ufficio o delle parti ammesse al gratuito patrocinio, nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 – non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. n. 1470/2018; Cass. n. 9911/2019).
Non avendo il giudizio natura impugnatoria, non operava il divieto di reformatio in peius, né il giudice poteva ritenersi vincolato, nella quantificazione del dovuto, all’esame delle sole contestazioni e delle questioni sollevate dall’opponente.
Quanto, infine, alla liquidazione del compenso per l’esame del dispositivo della sentenza, l’elencazione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 12, lett. d), è meramente esemplificativa, come esplicitamente chiarisce la disposizione, comma 3, e può comprendere ogni attività inerente alla fase di decisione, per cui legittimamente la pronuncia ha ritenuto che il difensore non avesse titolo a richiedere, per tale isolata attività, un importo ulteriore e diverso da quello già riconosciuto.
1.3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che, del tutto immotivatamente, il tribunale abbia disposto la compensazione delle spese processuali.
Anche tale motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura sulla sufficienza della motivazione, non più proponibile in cassazione (Cass. s.u. n. 8053/2014), dovendo evidenziarsi come il decreto abbia precisato che il ricorrente, benché vittorioso riguardo a talune delle censure proposte con l’atto di opposizione, aveva ottenuto un importo inferiore a quello richiesto, configurandosi un’ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che di per sé rendeva legittima la compensazione (Cass. n. 22381/2009; Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 10113/2018; Cass. n. 20888/2018; n. 1268/2020).
Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 1000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021