LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22855-2019 proposto da:
M.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DELLA CORTE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE di *****, AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO DI *****;
– intimate –
avverso la sentenza n. 740/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEILA CAMPANIA, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da M.F. contro la sentenza del giudice di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto contro l’intimazione di pagamento relativa a cinque cartelle esattoriali relative a diversi tributi, aveva annullato l’atto compensando le spese.
Secondo la CTR la decisione di primo grado doveva essere integralmente confermata “in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dalla contribuente in tale grado di giudizio”. Aggiungeva che i motivi proposti dal contribuente nell’atto di appello erano “privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata”.
Il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita, mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 2, e dell’art. 92c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111Cost., e dell’art. 132 c.p.c.. La CTR avrebbe redatto una sentenza nulla senza indicare le ragioni poste a base del rigetto dell’appello fondato sulla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali all’esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l’accoglimento del ricorso proposto dalla parte contribuente.
La censura è manifestamente fondata.
Ed invero, la CTR non ha fornito alcuna motivazione in ordine all’oggetto dell’impugnazione, vertente unicamente sulla statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese del giudizio, limitandosi ad affermare la correttezza della decisione di primo grado e la sua congruità dal punto di vista della motivazione, senza tuttavia fornite quel minimo costituzionale necessario per comprendere l’iter argomentativo seguito dal giudice per la decisione adottata – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 -. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021