LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27500/2020 R.G. proposto da:
A.H., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Eugenia Lo Bello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trento piazza Cesare Battisti 26;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 17 settembre 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8717/2018.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere FICHERA Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
A.H., cittadino pakistano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese dopo che taluni malviventi gli avevano incendiato il negozio di cui era titolare, perché si era rifiutato di dare un contributo economico alla Jihad, subendo poi minacce di morte perché aveva denunciato l’accaduto alla polizia locale -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 17 settembre 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, A.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito in maniera contraddittoria escluso l’invocata protezione sussidiaria, nonostante le fonti internazionali allegate nel giudizio.
2. Con il secondo motivo rileva ulteriore vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il tribunale ha omesso di effettuare il prescritto giudizio comparativo ai fini dell’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
2.1. Entrambi i descritti motivi, chiaramente connessi per l’oggetto, sono parimenti inammissibili.
Invero, a differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale, con valutazione in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, valutate le fonti internazionali acquisite e tenuto conto delle dichiarazioni palesemente contraddittorie rese dal richiedente asilo, che inducevano a non ritenere credibile quanto narrato, difettassero le condizioni sia per il riconoscimento della protezione internazionale che di quella sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), come pure del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476). Ciò che nella specie si mostra evidente, se solo si considera che il ricorso, senza indicare alcun fatto materiale decisivo, discusso dalle parti, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito, si limita a proporre, peraltro genericamente, una diversa “lettura” delle risultanze esaminate dal tribunale.
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021