Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41877 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25677/2020 R.G. proposto da:

O.U., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Gilardoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 109.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 18 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 17444/2018.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere FICHERA Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ceroni Francesca, che ha chiesto in via principale il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale;

in subordine che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza.

FATTI DI CAUSA

O.U., cittadino nigeriano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese, perché dopo la morte della sua compagna rimasta incinta, il padre di quest’ultima lo aveva accusato di averne provocato il decesso picchiandola -, impugnò innanzi al Tribunale di Brescia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 18 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della carenza di reali minacce per l’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Brescia, O.U. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente sollecita il collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per violazione dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2, e dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, risultando eccessivamente breve il termine accordato al richiedente rimasto soccombente, per proporre ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, poiché il tribunale ha errato nel non valutare l’incolmabile sproporzione tra le condizioni di provenienza del richiedente e quelle attuali, ai fini della concessione della protezione umanitaria.

2.1. La questione di costituzionalità appare manifestamente infondata, restando il ricorso conseguentemente inammissibile per tardività, avuto riguardo al pacifico decorso del termine di trenta giorni – non soggetti a sospensione feriale – a decorrere dalla comunicazione del provvedimento (risalente al 12 agosto 2020) prima della notifica dell’odierno ricorso (avvenuta il 22 settembre 2020).

Invero, questa Corte ha già avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poiché la previsione di tale termine risulta espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. 05/11/2018, n. 28119; Cass. 05/07/2018, n. 17717).

3. L’inammissibilità del ricorso dispensa il Collegio dall’esaminare la questione – pure sollevata dal Procuratore Generale in udienza -, concernente la validità della procura speciale rilasciata al difensore dell’odierno ricorrente.

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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