Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41879 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24538/2020 R.G. proposto da:

J.S., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Gilardoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 109.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 10 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 2728/2019.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ceroni Francesca, che ha chiesto in via principale il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale;

in subordine che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza.

FATTI DI CAUSA

J.S., cittadino gambiano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché dopo la morte della madre, era stato costretto a vendere la propria abitazione, appartenente al governo locale, per sostentarsi -impugnò innanzi al Tribunale di Brescia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 10 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della carenza di reali minacce per l’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Brescia, J.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 10, dell’art. 46 della direttiva 32/2013/UE e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 10, avendo il giudice di merito trattato la causa mediante la c.d. trattazione scritta senza disporre l’audizione dell’interessato, pure espressamente richiesta.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte, all’esito di udienza pubblica, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, ha affermato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 07/10/2020, n. 21584; vedi anche Cass. 11/11/2020, n. 25439).

Dunque, nella vicenda che ci occupa, pure in mancanza di videoregistrazione, non vi è da dubitare come, avendo il richiedente omesso di motivare sulle ragioni che giustificavano la sua audizione, correttamente il tribunale ha disatteso la relativa istanza.

Ne’ è sindacabile la scelta del collegio di sostituire l’udienza fissata per la comparizione delle parti, con la c.d. trattazione cartolare, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, lett. h), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, trattandosi – quello in esame – di procedimento in camera di consiglio in cui non è prevista la comparizione necessaria di soggetti “diversi dai difensori delle parti” ed essendo prevista come visto in precedenza – l’audizione personale del richiedente la protezione solo se espressamente ammessa dal giudice.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, poiché il tribunale ha errato nel non valutare l’incolmabile sproporzione tra le condizioni di provenienza del richiedente e quelle attuali, ai fini della concessione della protezione umanitaria, né ha attivato il dovere di cooperazione istruttoria in presenza dei rischi derivanti dall’emergenza pandemica in atto.

2.1. Il motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito ha accertato che non sussisteva una condizione di vulnerabilità del richiedente, né soggettiva né oggettiva, presupposto indefettibile per la concessione dell’invocata protezione, con valutazione in fatto che non si presta a censure di sorta in questa sede.

2.2. Inammissibile per novità della questione, infine, si mostra pure la censura concernente la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, per l’assorbente considerazione che non vi è traccia nel provvedimento impugnato anche di una mera allegazione da parte del richiedente, circa i pericoli derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 nel suo paese di origine.

3. Il rigetto o la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso dispensa il Collegio dall’esaminare la questione – pure sollevata dal Procuratore Generale in udienza -, concernente la validità della procura speciale rilasciata al difensore dell’odierno ricorrente.

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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